CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 11349/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], quale terzo interessato, volta alla revoca della confisca ex art. 12 sexies D.L. 306/1992 (oggi art. 240-bis cod.pen.) disposta dalla medesima Corte di appello nel procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], definito con sentenza del 17 aprile del 2019, irrevocabile il 2 luglio 2020, con la quale questi è stato condannato per il reato di partecipazione ad un clan camorristico. La confisca ha avuto ad oggetto un conto corrente intestato al ricorrente e due conti correnti intestati a società delle quali egli era amministratore. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge per totale assenza di motivazione relativamente alle movimentazioni di danaro concernenti i conti correnti oggetto di apprensione, i quali hanno visto transitare somme non solo tracciabili ma anche frutto della capacità lavorativa del ricorrente negli anni 2013, 2014, 2015 come documentalmente dimostrata. Nessuna motivazione sarebbe stata approntata dalla Corte rispetto ai bonifici disposti dalla università telematica Pegaso alle società del ricorrente, operanti nel settore universitario. Tali bonifici, del tutto tracciabili, erano inerenti all'attività lavorativa del ricorrente, che nulla aveva a che vedere con le illecite attività del di lui padre definitivamente condannato ma alle convenzioni stipulate nel 2013-2015 con la [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente indica pedissequamente i bonifici effettuati da tale ateneo in favore delle sue società e contesta la decisione della Corte di ritenere che le somme contenute nei conti correnti oggetto di confisca possa essere ricondotta al di lui padre indipendentemente dalla tracciabilità, rappresentando, come si legge nella motivazione del provvedimento impugnato, "pur sempre incrementi patrimoniali che trovano origine in investimenti resi possibili da proventi delle attività illecite poste in essere da [OSCURATO:PERSONA] pur in assenza di un nesso di pertinenzialità con il reato per il quale questi ha riportato condanna". Si dà atto che nell'interesse del ricorrente è stata depositata una memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. Deve ricordarsi il principio di diritto secondo il quale, la presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale, prevista nella speciale ipotesi di confisca di cui all'art. 12-sexies legge 7 agosto 1992, n. 356, non opera nel caso in cui il cespite sequestrato sia formalmente intestato ad un terzo ma si assume si trovi nella effettiva titolarità della persona condannata per uno dei reati indicati nella disposizione menzionata. In tal caso incombe sull'accusa l'onere di dimostrare l'esistenza di situazioni che avallino concretamente l'ipotesi di una discrasia tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene, in modo che possa affermarsi con certezza che il terzo intestatario si sia prestato alla titolarità apparente al solo fine di favorire la permanenza dell'acquisizione del bene in capo al condannato e di salvaguardarlo dal pericolo della confisca. Il giudice ha, a sua volta, l'obbligo di spiegare le ragioni della ritenuta interposizione fittizia, adducendo non solo circostanze sintomatiche di spessore indiziario ma anche elementi fattuali che si connotino della gravità, precisione e concordanza, tali da costituire prova indiretta del superamento della coincidenza fra titolarità apparente e disponibilità effettiva del bene (Sez. 5, n. 13084 del 06/03/2017, Carlucci, Rv. 269711; Sez. 2, n. 3990 del 10/01/2008, Catania, Rv. 239269). Più in particolare, è stato osservato che la presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale, prevista nella speciale ipotesi di confisca di cui all'art. 12-sexies, legge 7 agosto 1992, n. 356, non opera nel caso in cui il cespite sequestrato sia formalmente intestato ad un terzo che si assume fittizio interposto della persona condannata per uno dei reati indicati nella disposizione menzionata, incombendo, in tal caso, sull'accusa l'onere di dimostrare la sproporzione dei beni intestati al terzo rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica esercitata dallo stesso, da valutarsi con riferimento al momento dei singoli acquisti e al valore dei beni di volta in volta acquisiti, non già a quello dell'applicazione della misura. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la decisione del tribunale del riesame che aveva omesso di motivare sulla fittizietà dell'intestazione dei beni al terzo ricorrente e aveva valutato il requisito della sproporzione con riferimento ai redditi dichiarati in epoca prossima al provvedimento, senza confrontarsi con le allegazioni difensive concernenti la capacità reddituale dell'interessato al momento degli acquisti) (Sez. 5, n. 53449 del 16/10/2018, Huang, Rv. 275406). Nel caso in esame, il ricorrente aveva documentato l'affluenza nei propri conti correnti di redditi provenienti, a suo dire, da attività lecita, costituiti da bonifici bancari dell'[OSCURATO:PERSONA], riferibili, almeno in astratto, all'oggetto sociale delle due società dal medesimo gestite. La Corte non ha tenuto conto di tali evidenze e non ha spiegato le ragioni per le quali tali elementi positivi patrimoniali non fossero da escludere rispetto alle evidenze invece riconducibili, secondo l'accusa, al [OSCURATO:PERSONA]. A tale obbligo motivazionale, la cui elusione rende apparente il costrutto del provvedimento impugnato, la Corte non poteva sottrarsi sulla base della considerazione, evidenziata a fg. 13, che tali proventi, sebbene tracciabili e potenzialmente leciti, rappresentassero pur sempre incrementi patrimoniali a loro volta provenienti da attività illecite del genitore del ricorrente. Infatti, vale qui il principio di diritto secondo il quale, la confisca di prevenzione e la confisca cosiddetta "allargata", di cui all'art. 12 sexies D.L. 8 giugno 1992, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n.356, presentano presupposti applicativi solo in parte coincidenti, atteso che per entrambe è previsto che i beni da acquisire si trovino nella disponibilità diretta o indiretta dell'interessato e che presentino un valore sproporzionato rispetto al reddito da quest'ultimo dichiarato ovvero all'attività economica dal medesimo esercitata, tuttavia solo per la confisca di prevenzione è prevista la possibilità di sottrarre al proposto i beni che siano frutto di attività illecita ovvero ne costituiscano il reimpiego (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260247). Ne consegue che l'ordinanza impugnata, conformemente al parere del Procuratore generale, deve essere annullata per verificare, nel merito, se e in che misura in capo a [OSCURATO:PERSONA] si evidenzino cespiti riconducibili a [OSCURATO:PERSONA], tenendo conto delle acquisizioni documentali della difesa volte a dimostrare la liceità delle immissioni di capitali frutto di attività lecita del ricorrente. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 25.02.2022. Il C