CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 34638/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 13/11/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di Torino udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Torino, con provvedimento del 13 novembre 2024, dichiarava l’inammissibilità del reclamo avente ad oggetto il divieto di detenere, nella camera di pernottamento, un lettore CD e supporti musicali, presentato da [OSCURATO:PERSONA], sul presupposto che non risultassero indicati «specifici motivi avverso il provvedimento oggetto dell’impugnazione». 2. Avverso il provvedimento ricorre [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] A. Pintus, che denuncia, come unico motivo di ricorso, violazione di legge ex art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 666 co. 2, 667 cod. proc. pen. e 35 bis ord. pen. Il provvedimento impugnato è stato emesso de plano in assenza di contraddittorio dal Presidente del Tribunale di Sorveglianza, in difetto dei presupposti normativi che lo consentissero; il decreto, inoltre, non è chiaro, non specificando l’oggetto della domanda. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è fondato. 2. In tema di procedimento di sorveglianza, il reclamo al Tribunale avverso le decisioni del Magistrato di sorveglianza è riconducile al "genus" dell'impugnazione, sicché la dichiarazione di inammissibilità non può essere emessa sulla base del procedimento semplificato di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., ma, ricorrendo una delle tassative ragioni indicate nell'art. 591 cod. proc. pen., è di competenza del giudice dell'impugnazione e, quindi, dell'organo collegiale, e non del Presidente del Tribunale di sorveglianza (Sez. 1, n. 35319 del 12/03/2021, Esposito, Rv. 281896 - 01). È stato a tale proposito affermato che, in tema di procedimento di sorveglianza, è affetto da nullità assoluta, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., per violazione delle norme sulla costituzione del giudice, il provvedimento di inammissibilità del reclamo, proposto avverso il rigetto del beneficio della liberazione anticipata, emesso dal Presidente del Tribunale di sorveglianza, dovendo la decisione essere adottata dal Tribunale di sorveglianza. (Sez. 1, n. 13968 del 18/03/2021, Peter, Rv. 281354 - 01). A fronte di un reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza, il Presidente del Tribunale non ha alcuna attribuzione per l'apprezzamento di eventuali cause di inammissibilità, dovendo ogni valutazione essere rimessa al Tribunale, che è l'unico organo deputato alle decisioni sulle impugnazioni degli atti del Magistrato di sorveglianza. 3. Il provvedimento impugnato deve pertanto essere annullato senza rinvio, ricorrendo uno dei casi di cui all’art. 620 lett. d) cod. proc. pen., trattandosi di provvedimento non consentito dalla legge, e gli atti trasmessi al Tribunale di sorveglianza di Torino per l’ulteriore corso. P.Q.M Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Tor