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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 19108/2026

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DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Generale delloStato;– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaToscana, Sezione Staccata di Livorno, n. 947/10/2016, depositata indata 24 maggio 2016.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 giugno 2026del [OSCURATO:PERSONA].1.

L’Agenzia delle entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA] di accertamento n.

T8H01F602419, con il quale recuperavaad imposizione, a fini IRPEF, ai sensi dell’art. 38, comma 4, d.P.R. n.600/1973, maggior reddito per l’anno di imposta 2007Numero registro generale 594/2017Numero sezionale 4818/2026Numero di raccolta generale 19108/2026(rideterminato in Euro 122.128,00 a fronte di Euro 22.388,00Data pubblicazione 11/06/2026dichiarati), in base alla spesa per beni indice di capacità contributiva(un immobile e due autovetture).Impugnato l’avviso, la Commissione tributaria provinciale diLivorno dichiarò inammissibile il ricorso in quanto tardivamenteproposto (il 27 maggio 2013 a fronte della notifica dell’avvisoavvenuta il 21 dicembre 2012).2.

Il contribuente proponeva gravame innanzi allaCommissione tributaria regionale della Toscana, Sezione Staccata diLivorno, che confermava la declaratoria di inammissibilità del ricorsointroduttivo; precisava che la notifica dell’avviso impugnato si eraperfezionata il 22 dicembre 2012, ovvero 10 giorni dopo l’invio,avvenuto il 12 dicembre 2012, della raccomandata prevista dall’art.8, comma 2, l. 890/1982.3.

Per la cassazione della citata sentenza il contribuente haproposto ricorso affidato a due motivi.

L’Ufficio resiste concontroricorso.All’esito dell’adunanza camerale fissata per l’undici dicembre2025 questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 10/2026, hadisposto il rinvio del giudizio a nuovo ruolo e l’acquisizione deifascicoli di merito.Acquisiti i fascicoli di merito, è stata fissata l’adunanzacamerale per il 5 giugno 2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo il ricorrente deduce la «violazione dilegge.

Errata interpretazione ed applicazione dell’art. 8 L. 890/1982in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.

Omessa prova delperfezionamento della notifica».

Lamenta, in particolare, chel’Agenzia solo all’udienza di discussione in appello aveva depositatola CAD, dando prova dell’avvenuta spedizione della comunicazionedi avvenuto deposito presso l’ufficio postale del piego contenentel’atto impugnato, in data 12 dicembre 2012 e, per l’effetto,dell’avvenuto perfezionamento della notifica il 22 dicembre 2012 (exNumero registro generale 594/2017Numero sezionale 4818/2026Numero di raccolta generale 19108/2026art. 8 comma 4 l. 890/1982).

Il detto documento doveva peròData pubblicazione 11/06/2026considerarsi tardivamente depositato e, quindi, inammissibile.1.1.

Il motivo è inammissibile, perché introduce un tema diindagine irrilevante ai fini della decisione.1.2.

La CTR ha rigettato l’appello evidenziando che:-l’avviso di accertamento è stato spedito con racc.

A.R. il 7dicembre 2012;-il 12 dicembre 2012 veniva tentato il recapito del plico, senzasuccesso, stante l’irreperibilità del destinatario; nella stessa dataveniva spedita dall’agente postale la racc. n. 765898020814, ai sensidell’art. 8, comma 2, l. 890/1982; ai sensi del comma 4 del citatoarticolo, quindi, la notifica doveva ritenersi eseguita 10 giorni dopo,ovvero il 22 dicembre 2012;-il contribuente proponeva il 15 febbraio 2013 istanza diaccertamento con adesione, con effetto sospensivo (per 90 giorni)del termine per impugnare l’avviso, che andava a scadere il 22maggio 2013;-il contribuente proponeva, quindi, il ricorso in data 27 maggio2013, oltre il detto termine.Nella sentenza di appello nulla, invece, si dice circa l’avvenutodeposito, da parte dell’Agenzia, della CAD solo all’udienza didiscussione (né tale circostanza è evincibile dall’esame del fascicolodi ufficio acquisito, mancando in esso il verbale di udienza del 7 luglio2015).1.3.

In ogni caso la circostanza è irrilevante sia perché la CADpuò essere depositata sempre in appello (il deposito dell’attonotificato è, infatti, una mera difesa, volta a contrastare le ragioniposte a fondamento del ricorso originario, e non un’eccezione insenso stretto; così Cass. 04/04/2018, n. 8313) sia, e soprattutto,perché nella specie il contribuente non deduce di non aver mairicevuto l’avviso di accertamento, avendo piuttosto sin dal ricorsooriginario affermato di averlo ricevuto il 28 dicembre 2012.Numero registro generale 594/2017Numero sezionale 4818/2026Ora, è noto che nel processo tributario, nonostante non siaNumero di raccolta generale 19108/2026prevista alcuna sanzione, a norma dell'art. 22, comma 4, Ddat.al pgusbb.l icnaz.io ne 11/06/2026546 del 1992, quale conseguenza dell'omesso deposito dell'attoimpugnato, con la relativa notificazione, il contribuente è pur sempretenuto a provvedervi allorquando sia eccepita la tardività del ricorso,essendo dalla notifica dell'atto ricavabile la prova della tempestivaintroduzione del giudizio, il cui onere grava sul predetto (Cass.10/11/2020 n. 25107).

Nella specie nessuna prova della ricezionedell’avviso in data 28 dicembre 2012 è stata fornita dal contribuenteal fine di dimostrare, a fronte della eccezione di tardività sollevatadall’Agenzia, la tempestività del proprio ricorso.Né può valere il principio sancito dalle Sezioni Unite (sent. n.10012 del 15 aprile 2021) circa la necessità, da parte dell’Ufficio, deldeposito della CAD ai fini del perfezionamento della notifica dell’attospedito a mezzo posta, atteso che questo vale per l’ipotesi (nonricorrente nella specie) in cui il contribuente neghi di aver mairicevuto l’atto.2.

Con il secondo motivo il contribuente lamenta la nullità dellasentenza ex art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c., per l’omesso esamedella sua domanda nel merito.2.1.

Il motivo è infondato atteso che l’omesso esame delmerito, a ben vedere, costituisce il precipitato logico-giuridico delladeclaratoria di inammissibilità del ricorso originario, declaratoriaconfermata con il rigetto del primo motivo.3.

In conclusione, il ricorso va rigettato.Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano comeda dispositivo.Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell’articolo 13comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da partedel ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citatoart. 13, se dovuto (cfr. Cass. Sez.

U. n. 4315/2020).

P.Q.MNumero registro generale 594/2017Numero sezionale 4818/2026Numero di raccolta generale 19108/2026La Corte rigetta il ricorso e condanna il contribuente al pagamento,Data pubblicazione 11/06/2026al pagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 4.100,00 percompensi, oltre spese prenotate a debito.Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’articolo 13comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da partedel ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citatoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 giugno 2026.Il PresidenteRoberta Crucitti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Generale delloStato;– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaToscana, Sezione Staccata di Livorno, n. 947/10/2016, depositata indata 24 maggio 2016.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 giugno 2026del [OSCURATO:PERSONA].1. L’Agenzia delle entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA] di accertamento n. T8H01F602419, con il quale recuperavaad imposizione, a fini IRPEF, ai sensi dell’art. 38, comma 4, d.P.R. n.600/1973, maggior reddito per l’anno di imposta 2007Numero registro generale 594/2017Numero sezionale 4818/2026Numero di raccolta generale 19108/2026(rideterminato in Euro 122.128,00 a fronte di Euro 22.388,00Data pubblicazione 11/06/2026dichiarati), in base alla spesa per beni indice di capacità contributiva(un immobile e due autovetture).Impugnato l’avviso, la Commissione tributaria provinciale diLivorno dichiarò inammissibile il ricorso in quanto tardivamenteproposto (il 27 maggio 2013 a fronte della notifica dell’avvisoavvenuta il 21 dicembre 2012).2. Il contribuente proponeva gravame innanzi allaCommissione tributaria regionale della Toscana, Sezione Staccata diLivorno, che confermava la declaratoria di inammissibilità del ricorsointroduttivo; precisava che la notifica dell’avviso impugnato si eraperfezionata il 22 dicembre 2012, ovvero 10 giorni dopo l’invio,avvenuto il 12 dicembre 2012, della raccomandata prevista dall’art.8, comma 2, l. 890/1982.3. Per la cassazione della citata sentenza il contribuente haproposto ricorso affidato a due motivi. L’Ufficio resiste concontroricorso.All’esito dell’adunanza camerale fissata per l’undici dicembre2025 questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 10/2026, hadisposto il rinvio del giudizio a nuovo ruolo e l’acquisizione deifascicoli di merito.Acquisiti i fascicoli di merito, è stata fissata l’adunanzacamerale per il 5 giugno 2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la «violazione dilegge. Errata interpretazione ed applicazione dell’art. 8 L. 890/1982in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. Omessa prova delperfezionamento della notifica». Lamenta, in particolare, chel’Agenzia solo all’udienza di discussione in appello aveva depositatola CAD, dando prova dell’avvenuta spedizione della comunicazionedi avvenuto deposito presso l’ufficio postale del piego contenentel’atto impugnato, in data 12 dicembre 2012 e, per l’effetto,dell’avvenuto perfezionamento della notifica il 22 dicembre 2012 (exNumero registro generale 594/2017Numero sezionale 4818/2026Numero di raccolta generale 19108/2026art. 8 comma 4 l. 890/1982). Il detto documento doveva peròData pubblicazione 11/06/2026considerarsi tardivamente depositato e, quindi, inammissibile.1.1. Il motivo è inammissibile, perché introduce un tema diindagine irrilevante ai fini della decisione.1.2. La CTR ha rigettato l’appello evidenziando che:-l’avviso di accertamento è stato spedito con racc. A.R. il 7dicembre 2012;-il 12 dicembre 2012 veniva tentato il recapito del plico, senzasuccesso, stante l’irreperibilità del destinatario; nella stessa dataveniva spedita dall’agente postale la racc. n. 765898020814, ai sensidell’art. 8, comma 2, l. 890/1982; ai sensi del comma 4 del citatoarticolo, quindi, la notifica doveva ritenersi eseguita 10 giorni dopo,ovvero il 22 dicembre 2012;-il contribuente proponeva il 15 febbraio 2013 istanza diaccertamento con adesione, con effetto sospensivo (per 90 giorni)del termine per impugnare l’avviso, che andava a scadere il 22maggio 2013;-il contribuente proponeva, quindi, il ricorso in data 27 maggio2013, oltre il detto termine.Nella sentenza di appello nulla, invece, si dice circa l’avvenutodeposito, da parte dell’Agenzia, della CAD solo all’udienza didiscussione (né tale circostanza è evincibile dall’esame del fascicolodi ufficio acquisito, mancando in esso il verbale di udienza del 7 luglio2015).1.3. In ogni caso la circostanza è irrilevante sia perché la CADpuò essere depositata sempre in appello (il deposito dell’attonotificato è, infatti, una mera difesa, volta a contrastare le ragioniposte a fondamento del ricorso originario, e non un’eccezione insenso stretto; così Cass. 04/04/2018, n. 8313) sia, e soprattutto,perché nella specie il contribuente non deduce di non aver mairicevuto l’avviso di accertamento, avendo piuttosto sin dal ricorsooriginario affermato di averlo ricevuto il 28 dicembre 2012.Numero registro generale 594/2017Numero sezionale 4818/2026Ora, è noto che nel processo tributario, nonostante non siaNumero di raccolta generale 19108/2026prevista alcuna sanzione, a norma dell'art. 22, comma 4, Ddat.al pgusbb.l icnaz.io ne 11/06/2026546 del 1992, quale conseguenza dell'omesso deposito dell'attoimpugnato, con la relativa notificazione, il contribuente è pur sempretenuto a provvedervi allorquando sia eccepita la tardività del ricorso,essendo dalla notifica dell'atto ricavabile la prova della tempestivaintroduzione del giudizio, il cui onere grava sul predetto (Cass.10/11/2020 n. 25107). Nella specie nessuna prova della ricezionedell’avviso in data 28 dicembre 2012 è stata fornita dal contribuenteal fine di dimostrare, a fronte della eccezione di tardività sollevatadall’Agenzia, la tempestività del proprio ricorso.Né può valere il principio sancito dalle Sezioni Unite (sent. n.10012 del 15 aprile 2021) circa la necessità, da parte dell’Ufficio, deldeposito della CAD ai fini del perfezionamento della notifica dell’attospedito a mezzo posta, atteso che questo vale per l’ipotesi (nonricorrente nella specie) in cui il contribuente neghi di aver mairicevuto l’atto.2. Con il secondo motivo il contribuente lamenta la nullità dellasentenza ex art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c., per l’omesso esamedella sua domanda nel merito.2.1. Il motivo è infondato atteso che l’omesso esame delmerito, a ben vedere, costituisce il precipitato logico-giuridico delladeclaratoria di inammissibilità del ricorso originario, declaratoriaconfermata con il rigetto del primo motivo.3. In conclusione, il ricorso va rigettato.Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano comeda dispositivo.Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell’articolo 13comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da partedel ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citatoart. 13, se dovuto (cfr. Cass. Sez. U. n. 4315/2020). P.Q.MNumero registro generale 594/2017Numero sezionale 4818/2026Numero di raccolta generale 19108/2026La Corte rigetta il ricorso e condanna il contribuente al pagamento,Data pubblicazione 11/06/2026al pagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 4.100,00 percompensi, oltre spese prenotate a debito.Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’articolo 13comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da partedel ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citatoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 giugno 2026.Il PresidenteRoberta Crucitti
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