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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 luglio 2022

Cassazione n. 08663/2023

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; lette le conclusioni e i motivi aggiunti del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare il provvedimento impugnato senza rinvio o con rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettava l'appello presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ex art. 310 cod. proc. pen. avverso il provvedimento del Gip del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], che aveva rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura della custodia in carcere.

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il motivo proposto è stato chiesto l'annullamento dell'ordinanza per la "violazione di cui all'art. 606, co.1, lett. b) ed e), c.p.p., in relazione agli arti.125, co.3, 273, 546, co.1, lett. e), c.p.p. con specifico riferimento alla normativa in materia di trasferimento fraudolento di valori".

La motivazione è assente, o comunque illogica, in ordine alla permanenza del requisito della gravità indiziaria.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta "Violazione dell'art. 606, comma 1 lett. b) ed e) c.p.p., in relazione agli art. 273 c.p.p., carenza ed illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta irrilevanza dell'assoluzione pronunciata per i medesimi fatti nei confronti dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed alla precedente declaratoria di revoca delle misure cautelari inizialmente irrogate agli stessi".

La circostanza che per alcuni imputati fosse intervenuta l'archiviazione, mentre per altri addirittura l'assoluzione a seguito della celebrazione del giudizio di primo grado, non poteva non essere presa in considerazione, ed anzi essere ritenuta irrilevante.

2.3. La difesa ha depositato motivi aggiunti in data 25/07/2022, con allegazione di documentazione insistendo sulle conclusioni già articolate in ricorso, richiamando il contenuto dei documenti allegati ed evidenziando l'impossibilità di produrli in sede di "riesame" dinnanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

3. Il Procuratore Generale, con memoria e requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, ha chiesto che il provvedimento venga dichiarato inammissibile per carenza di interesse per intervenuto decesso del ricorrente.

4. È stato successivamente acquisito certificato attestante il decesso del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse, atteso l'intervenuto decesso del Matacena .2.

La riferita evenienza determina la sopravvenuta carenza di interesse al gravame (Sez. 6, n. 2071 del 16/12/1995, dep. 1996, Ghezzi, Rv. 204154-01, Sez. 1, n. 7519 del 03/12/2001, dep. 2002, Malizia, Rv. 220890-01, e, più di recente, Sez. 6, n. 27309 del 03/06/2010, Ferruzzi, Rv. 247782-01 anche in relazione all'impugnazione del pubblico ministero rispetto a sentenza di assoluzione e successivo decesso dell'imputato).

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; lette le conclusioni e i motivi aggiunti del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare il provvedimento impugnato senza rinvio o con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettava l'appello presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ex art. 310 cod. proc. pen. avverso il provvedimento del Gip del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], che aveva rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura della custodia in carcere. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il motivo proposto è stato chiesto l'annullamento dell'ordinanza per la "violazione di cui all'art. 606, co.1, lett. b) ed e), c.p.p., in relazione agli arti.125, co.3, 273, 546, co.1, lett. e), c.p.p. con specifico riferimento alla normativa in materia di trasferimento fraudolento di valori". La motivazione è assente, o comunque illogica, in ordine alla permanenza del requisito della gravità indiziaria. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta "Violazione dell'art. 606, comma 1 lett. b) ed e) c.p.p., in relazione agli art. 273 c.p.p., carenza ed illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta irrilevanza dell'assoluzione pronunciata per i medesimi fatti nei confronti dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed alla precedente declaratoria di revoca delle misure cautelari inizialmente irrogate agli stessi". La circostanza che per alcuni imputati fosse intervenuta l'archiviazione, mentre per altri addirittura l'assoluzione a seguito della celebrazione del giudizio di primo grado, non poteva non essere presa in considerazione, ed anzi essere ritenuta irrilevante. 2.3. La difesa ha depositato motivi aggiunti in data 25/07/2022, con allegazione di documentazione insistendo sulle conclusioni già articolate in ricorso, richiamando il contenuto dei documenti allegati ed evidenziando l'impossibilità di produrli in sede di "riesame" dinnanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il Procuratore Generale, con memoria e requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, ha chiesto che il provvedimento venga dichiarato inammissibile per carenza di interesse per intervenuto decesso del ricorrente. 4. È stato successivamente acquisito certificato attestante il decesso del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse, atteso l'intervenuto decesso del Matacena .2. La riferita evenienza determina la sopravvenuta carenza di interesse al gravame (Sez. 6, n. 2071 del 16/12/1995, dep. 1996, Ghezzi, Rv. 204154-01, Sez. 1, n. 7519 del 03/12/2001, dep. 2002, Malizia, Rv. 220890-01, e, più di recente, Sez. 6, n. 27309 del 03/06/2010, Ferruzzi, Rv. 247782-01 anche in relazione all'impugnazione del pubblico ministero rispetto a sentenza di assoluzione e successivo decesso dell'imputato). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso
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