CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 27405/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (BN), il 27 aprile 1965; avverso la sentenza del 7 ottobre 2021, emessa dalla Corte d'appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Napoli, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati a lui ascritti in rubrica (esercizio abusivo della professione, sostituzione di persona e falso ideologico), ma, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena originariamente irrogata dal Tribunale di Benevento. Avverso tale decisione, ricorre, per il tramite del suo difensore, l'imputato, articolando quattro motivi di censura. In particolare: 1. con il primo, si deduce violazione dell'art. 131-bis cod. pen., nella parte in cui la corte territoriale avrebbe escluso l'applicabilità della norma richiamata sull'erroneo presupposto di una ritenuta abitualità della condotta, laddove, in concreto, non risulterebbero altre denunce per fatti della stessa specie a carico dell'imputato; 2. con il secondo motivo, si deduce la violazione dell'art. 15 cod. pen., atteso che, secondo la prospettazione difensiva, il reato di falso, autonomamente contestato all'imputato ai sensi dell'art. 483 cod. pen., in realtà sarebbe semplicemente un antefatto non punibile rispetto alla successiva imputazione di cui all'art. 494 cod. pen., rimanendo, così, assorbita da quest'ultima imputazione; 3. con il terzo motivo, si deduce l'assoluta mancanza di una specifica motivazione quanto alla pur invocata applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. in relazione alle altre due fattispecie di reato contestate (483 e 494 cod. pen.), essendosi la corte limitata ad escludere la particolare tenuità del fatto solo per l'ipotesi di reato contestata al capo a) della rubrica, di esercizio abusivo della professione; 4. con il quarto motivo, infine, si deduce l'omessa motivazione in ordine alla determinazione della pena in concreto irrogata, ampiamente superiore al minimo edittale. [OSCURATO:PERSONA] I motivi di ricorso sono tutti manifestamente infondati. Invero, quanto al primo motivo, è sufficiente ribadire che l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art.131-bis cod.pen. non può essere dichiarata con riferimento al reato di abusivo esercizio di una professione, in quanto tale delitto presuppone una condotta che, in quanto connotata da ripetitività, continuità o, comunque, dalla pluralità degli atti tipici, è di per sé ostativa al riconoscimento della causa di non punibilità (Sez. 6, n. 6664 del 25/01/2017, Rv. 269543). Il secondo motivo è inammissibile in quanto non proposto dinanzi alla corte d'appello (Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018, dep. 2019, Rv. 274346) e comunque manifestamente infondato. È pur vero, infatti, che il delitto di sostituzione di persona (art. 494 cod. pen.) è sussidiario rispetto ad ogni altro reato contro la fede pubblica; ciononostante, in tanto può ritenersi assorbito in altra figura criminosa in quanto ci si trovi in presenza di un fatto unico, riconducibile contemporaneamente sia alla previsione dell'art. 494 cod. pen. sia a quella di altra norma posta a tutela della fede pubblica; viceversa, quando ci si trovi in presenza di una pluralità di fatti e quindi di azioni diverse e separate, si ha concorso materiale di reati (Sez. 5, n. 4981 del 27/01/1998, Rv. 210600). In concreto, le condotte contestate sono diverse ed autonome: la falsa attestazione realizzata attraverso la falsa qualifica di dottore commercialista; la sostituzione di persona realizzata attraverso l'apposizione di firme apocrife sugli atti specificamente indicati. Per cui i due reati concorrono. Il terzo motivo è manifestamente infondato. La richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. deve, infatti, ritenersi implicitamente disattesa dal giudice qualora la struttura argomentativa della sentenza richiami, anche rispetto a profili diversi, elementi che escludono una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità (Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021, Rv. 282097). In concreto, la corte territoriale, seppur con riferimento alla ritenuta insussistenza delle attenuanti invocate dalla difesa, ha evidenziato: il pregiudizio subito dalla cliente, il risarcimento solo parziale del danno causato, la serialità delle condotte. Circostanze, in sé, sufficienti ad escludere la sussistenza dell'invocata causa di non punibilità. Anche l'ultimo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La corte d'appello, infatti, nel rideterminare la pena, ha quantificato la pena base, ritenuto più grave il delitto di cui all'art. 483 cod. pen., in mesi nove di reclusione. A fronte di una pena edittale indicata nel massimo in due anni. Ebbene, quando la pena applicata è compresa tra il minimo e il medio edittale, la motivazione non deve necessariamente svilupparsi in un esame dei singoli criteri elencati nell'art. 133 cod. pen., essendo sufficiente il riferimento alla necessità di adeguamento al caso concreto (Sez. 6, n. 8156 del 12/01/1996, Rv. 205540). Così, come, in concreto avvenuto. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della