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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03571/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è generico e comunque volto a sollecitare un diverso apprezzamento di merito in ordine al riconoscimento della continuazione con reati della stessa natura, separatamente giudicati, a fronte di quanto non illogicamente ritenuto dalla Corte, che ha valorizzato il lasso di tempo intercorso e soprattutto l'intervenuto arresto per i primi fatti, tale da imporre, se del caso, una diversa autonoma volizione, quanto a modalità e luoghi delle cessioni, contatti con fornitori e clienti, così da non consentire di ricondurre tutti i fatti ad un'originaria e unitaria deliberazione; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è generico e comunque volto a sollecitare un diverso apprezzamento di merito in ordine al riconoscimento della continuazione con reati della stessa natura, separatamente giudicati, a fronte di quanto non illogicamente ritenuto dalla Corte, che ha valorizzato il lasso di tempo intercorso e soprattutto l'intervenuto arresto per i primi fatti, tale da imporre, se del caso, una diversa autonoma volizione, quanto a modalità e luoghi delle cessioni, contatti con fornitori e clienti, così da non consentire di ricondurre tutti i fatti ad un'originaria e unitaria deliberazione; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 03571/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris