CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 02568/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2020 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte dì Cassazione, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Lecce confermava la sentenza del Tribunale di Lecce del 16/04/2018 in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto colpevole dei delitti di truffa e di sostituzione di persona ai danni di vari soggetti (capi da 1 a 9) per avere, con artifici e raggiri consistiti nel fare apparire come seria offerta di vendita on line tramite il sito ebay.it di una telecamera [OSCURATO:PERSONA] 2 facendosi accreditare dall' acquirente somme pari a circa duecento euro su di un conto corrente bancario a lui comunque riferibile, indotto in errore le vittime cui aveva dato generalità false, procurandosi un ingiusto profitto costituito dalla percezione delle superiori somme senza provvedere alla consegna di alcun bene. 2. Avverso la suddetta sentenza l'imputato, a mezzo difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione deducendo due motivi: a. vizio di motivazione quanto alla ritenuta configurabilità dei reati di truffa e sostituzione di persona contestati. Osserva che la corte d'appello era pervenuta alla conferma della affermazione della responsabilità dell'imputato con argomentazioni totalmente generiche e senza esaminare, in alcun modo, le censure proposte, non considerando che non era mai stata accertata la reale inesistenza dei beni pubblicizzati sul sito di e.commerce e che nella specie si vedeva in una ipotesi mero inadempimento civilistico, difettando la prova del dolo del reato di truffa; b. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione dell'attenuante di cui all' art. 62 n.4. c.p. Assume che trattandosi di bene del valore inferiore a euro 200,00 il pregiudizio cagionato alle vittime era da ritenere lievissimo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in ragione della manifesta infondatezza delle censure. 2. Va premesso che secondo la giurisprudenza di legittimità, condivisa da questo collegio in materia di truffa contrattuale il mancato rispetto da parte di uno dei contraenti delle modalità di esecuzione del contratto inizialmente concordate con l'altra parte, con condotte artificiose idonee a generare un danno con correlativo ingiusto profitto, integra l'elemento degli artifici e raggiri richiesti per la sussistenza del reato di cui all'ad. 640 c.p. (vedi Sez. 2, n. 41073 del 05/10/2004, Rv. 230689). Invero nella truffa contrattuale l'induzione in errore mediante raggiro è ravvisabile anche quando l'attività fraudolenta dell'agente si manifesta successivamente alla stipulazione, nel corso dell'esecuzione contrattuale, in rapporto di causalità con il verificarsi del danno e dell'ingiusto profitto. Ma il raggiro deve comunque estrinsecarsi in un comportamento attivo dell'agente tale da indurre la vittima in errore e determinarla, mediante una falsa rappresentazione della realtà, all'atto di disposizione patrimoniale (vedi Sez. 2, n. 11406 del 08/02/1982 - dep. 27/11/1982, ZAZA, Rv. 15640601). Nella fattispecie in esame la corte territoriale, correttamente, ha ritenuto configurabile il reato di truffa, in luogo di un mero inadempimento contrattuale, tenuto conto della complessiva condotta tenuta dallo [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva venduto a più soggetti lo stesso bene - una telecamera [OSCURATO:PERSONA] 2 - (bene rilevatosi inesistente, secondo quanto accertato dai giudici di merito) e successivamente si era sottratto più volte all' adempimento del contratto di vendita, E' risultato, quindi, che gli annunci erano preordinati ad incamerare la somma corrisposta dagli ignari acquirenti nella consapevolezza di non avere il bene da consegnare, volontà decettiva dimostrata anche dalla circostanza, accertato, dai giudici di merito con congrue argomentazioni, che l' imputato aveva fornito sempre false generalità alle controparti. Trattasi di conclusioni congrue in fatto e corrette in diritto tali da resistere alle censure di parte ricorrente. 3. Osserva, quindi, la Corte che la sentenza si appalesa congrua in fatto e corretta in diritto nella parte in cui ha negato il riconoscimento dell'attenuante di cui all' art. 62 n. 4 in applicazione del condivisibile principio secondo cui la sussistenza della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità in riferimento ai delitti contro il patrimonio non ha riguardo soltanto al valore della cosa oggetto materiale del reato ma anche alla condotta dell'imputato nella sua globalità. (Sez. 2, Sentenza n. 21014 del 13/05/2010 Ud. (dep. 04/06/2010 ) Rv. 247122 - 01 A fronte delle argomentazioni dei giudici di merito il ricorrente ha proposto sul punto delle censure del tutto generiche assumendo che il danno di euro 200,00 era da ritenere pressocchè irrilevante, senza confrontarsi adeguatamente con il complessivo ragionamento dei giudici di merito, da ciò discendendo l'inammissibilità della censura. 4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, i