CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 giugno 2022
Cassazione n. 26076/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. r.g. 16846/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.,in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale su foglio separato e congiunto al ricorso, dall'[OSCURATO:PERSONA] A. Martielli, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 28 (studio legale - Avv. [OSCURATO:PERSONA]) - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura su foglio separato e congiunto al controricorso, dall'[OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA]Elia, in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 1267 Oke 1Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G. 16846/2019 - controricorrente - avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Taranto,depositata in data 27maggio 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/6/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio; lette le conclusioni scritte del Procuratore generale, nella persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il «rigetto del ricorso» [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il giudice delegato al Fallimento S.A. Arredi s.r.I., in sede di procedura competitiva ex art. 107 I.f., il 21.5.2018 aggiudicò in via provvisoria il lotto unico costituito dall'azienda e dagli immobili della fallita a [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. per la somma di euro 568.850,40; successivamente, a seguito della presentazione di un'offerta migliorativa da parte di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., il 14.1.2019 fu indetta una nuova gara fra le due offerenti, alla quale partecipò solo quest'ultima società, che dunque si aggiudicò i beni al prezzo offerto, di euro 626.000,00, che, secondo quanto previsto dal disciplinare di vendita, avrebbe dovuto essere saldato entro 60 giorni. 2. L'll marzo 2019 [OSCURATO:SOCIETA], allegando la lunghezza dei tempi di espletamento dell'istruttoria bancaria relativa alla concessione del mutuo attraverso il quale avrebbe dovuto provvedere al pagamento, chiese una «proroga di giorni 60, rispetto alla scadenza prevista, del 15 marzo 2019, per il saldo del prezzo di aggiudicazione o, in subordine, la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. ». 3. Il giudice delegato, con decreto del 14 marzo 2019, accolse l' istanza, evidenziando, in particolare, che le procedure competitive di cui al d.lgs .n. 5 del 2006 sono caratterizzate da «ampia deformalizzazione» e che le norme relative all'esecuzione forzata individuale, contenute nel codice di procedura civile, risultano richiamate dall'art. 107 I.f. solo «in quanto compatibili». 2Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G. 16846/2019 4. Il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. contro il provvedimento è stato accolto dal Tribunale di Taranto che, con decreto del 27 maggio 2019, lo ha revocato. 4.1. Il giudice del merito ha dapprima rimarcato la natura perentoria del termine, e dunque la sua improrogabilità, sia «per la regola di indisponibilità posta dall'art. 153 c.p.c., sia per la considerazione [...] secondo cui l'immutabilità delle iniziali condizioni, alla stregua delle quali le parti interessate hanno assunto le rispettive determinazioni, è presidio di tutela della parità di trattamento dei partecipanti per tutto lo svolgimento della gara»; ha quindi evidenziato che l'esigenza concorsuale di non vedere disperse le possibilità di liquidazione dell'attivo fallimentare era tutelata dalla circostanza che la disciplina di gara prevedeva che, nel caso in cui l'unico partecipante risultato aggiudicatario non avesse poi provveduto al pagamento del saldo del prezzo entro il termine perentorio di 60 giorni, avrebbe trovato reviviscenza l'offerta irrevocabile già precedentemente presentata dai non partecipanti alla gara e dunque, nella specie, quella, non ritirata, della reclamante; ha infine osservato che la mancata disponibilità da parte di A.C. Elements della somma richiesta a mutuo, in ragione dell'incompiuta definizione dell'istruttoria bancaria, non integrava una causa oggettiva (di inosservanza del termine per il versamento del saldo del prezzo di aggiudicazione) non imputabile, atteso che tale situazione avrebbe potuto essere evitata usando l'ordinaria diligenza, dal momento che la prima gara risaliva al maggio del 2018, con invito ad offrire del 22 marzo 2018, con conseguente arretramento a quella data del correlativo diligente onere di avvio della pratica di finanziamento; ha aggiunto che, a conferma della sua tardiva o intempestiva attivazione, la società non aveva fornito dimostrazione della sopravvenuta erogazione del mutuo, o quantomeno della progressione dell'istruttoria verso un esito favorevole, neppure in sede di reclamo. 5. [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per la cassazione del decreto, affidato ad un motivo e illustrato da memoria con la quale è stata richiesta la «trattazione in pubblica udienza». 3Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G. 16846/2019 6. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso, anch'esso corredato da memoria. 7.11 Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Anzitutto, deve essere respinta la richiesta di A.C. Elements di trattazione in pubblica udienza del ricorso, in quanto la questione controversa, sulla quale non si registrano contrasti, è stata già affrontata da questa Corte. 2. Con l'unico motivo di impugnazione [OSCURATO:SOCIETA] deduce la «violazione e/o falsa applicazione dell'art. 107 del regio decreto n. 267 del 1942, degli articoli 585 e 587 c.p.c., nonché dell'art. 153 c.p.c., con riferimento alla ritenuta natura perentoria del termine previsto per il pagamento del prezzo. Denuncia ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.». 2.1 Per la ricorrente, il tribunale avrebbe erroneamente ritenuto perentorio il termine per il versamento del prezzo da parte dell'aggiudicatario, in ragione della tutela dell'affidamento della platea indifferenziata di potenziali acquirenti in una gara pubblica, posto che l'art. 107 I.f. richiama le norme del codice di rito solo «in quanto compatibili». La società sostiene che la novella di cui al d. Igs. n. 5 del 2006 avrebbe previsto un' «ampia deformalizzazione» della vendita coattiva fallimentare, non dovendosi più seguire i principi rigorosi previsti dal c.p.c. per l'esecuzione forzata, con conseguente facoltà di indizione di «gare altamente informali» con modalità di partecipazione facilitate e strumenti di versamento del prezzo altamente efficienti, alle quali può essere applicato « il principio (così testualmente nel motivo) della prorogabilità del termine di versamento del saldo, ove sussistano ragioni di opportunità». 2.2. Sotto altro profilo, A.C. Elements assume che nella specie ricorrevano i presupposti per la sua rimessione in termini, ai sensi del secondo comma dell'art. 153 c.p.c., in quanto il ritardo era stato determinato dal normale esplicarsi dei tempi, da essa non governabili, di istruzione della pratica per la concessione del mutuo ipotecario: il tribunale non avrebbe considerato che in un primo momento la sua offerta migliorativa era stata ritenuta inammissibile, che solo con provvedimento del 3 dicembre 2018 il giudice delegato aveva 4Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G. 16846/2019 disposto la riapertura della gara e che dunque v'era prova della sua diligenza, risultando «fatto notorio che le istruttorie per l'erogazione dei mutui da parte dell'istituto bancario durano circa sei mesi». 3. In via preliminare, si rileva che il decreto impugnato è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. in quanto il tribunale, revocando il provvedimento del G.D. di proroga del termine per il versamento del prezzo di aggiudicazione, ha negato il diritto di A.C. Elements ad ottenere il trasferimento dei beni della fallita, riconoscendolo invece alla reclamata, ed ha dunque deciso una controversia fra parti contrapposte, con pronuncia non soggetta ad altri mezzi di impugnazione. 4. Il ricorso deve tuttavia essere respinto. 4.1. E' infondata la prima delle due distinte censure illustrate nel motivo, con la quale la ricorrente sostiene che la liquidazione dell'attivo effettuata dal curatore mediante procedure competitive, ai sensi dell'art. 107, primo comma, I. f., non comportando la necessità di applicare rigorosamente i principi che governano le vendite forzate effettuate secondo la disciplina dettata dal codice di procedura civile, consentirebbe l'indizione di gare "altamente informali", sganciate da meccanismi burocratici e fortemente velocizzate, cui non potrebbe applicarsi la regola dell'improrogabilità del termine fissato per il versamento del saldo del prezzo di aggiudicazione. 3.2.AI di là dell'assoluta astrattezza dell'argomento, (A.C. Elements non chiarisce se, nell'ambio di detta, pretesa, ampia "deformalizzazione", qualsiasi previsione contenuta nell'avviso di vendita possa essere ritenuta, ex post e a seconda della convenienza, non cogente o se invece ve ne siano alcune il cui mancato rispetto dia luogo a nullità, né, in questo caso, su quali basi le une possano essere distinte dalle altre), va rilevato che un conto é la discrezionalità riconosciuta al curatore nella scelta tra l'effettuazione della vendita mediante procedure competitive (ai sensi del primo comma dell'art. 107 I. fall.) o nelle forme previste dal codice di procedura civile per la vendita forzata, in quanto compatibili (ai sensi del secondo comma della norma), altro è ritenere che, una volta che il curatore abbia optato per la prima delle due alternative, la procedura competitiva, solo perché sottratta alla rigorosa osservanza delle 5Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G. 16846/2019 disposizioni dettate dal codice di rito (cfr. Cass., Sez. I, 19/10/2011, n. 21645), possa svolgersi senza che siano fissate regole minime inderogabili di correttezza e trasparenza, aventi la finalità di garantire non solo la più ampia partecipazione possibile alla competizione, in vista del raggiungimento del miglior risultato economico, ma anche la massima informazione degli interessati, attraverso un adeguato sistema di pubblicità (cfr. Cass., Sez. I, 6/09/2019, n. 22383; 20/12/2011, n. 27667), e la posizione di parità tra gli offerenti, nonché la tutela dell'affidamento da ciascuno di essi riposto in ordine al regolare svolgimento della gara, il quale esige innanzitutto l'immutabilità delle condizioni fissate nell'avviso di vendita (cfr. Cass., Sez. III, 10/12/2019, n. 32136; 29/05/2015, n. 11171; Cass., Sez. VI, 7/05/2015, n. 9255). 3.3. Le regole in questione, che, per assicurare l'obiettività e l'imparzialità della gara, vanno consacrate nell'avviso di vendita, rappresentano la lex specialis della procedura competitiva, destinata a restare insensibile anche alle modificazioni eventualmente sopravvenute nella disciplina legale in vigore al momento della sua emanazione, e ciò proprio al segnalato fine di garantire il mantenimento della posizione di parità dei partecipanti, nonché il loro affidamento in ordine alla trasparenza della procedura medesima (cfr. Cass., Sez. III, 5/10/2018, n. 24570; Cass. sez. I, 197/2022 n. 21009). 3.4. La realizzazione dell'interesse dei creditori, individuabile essenzialmente nel raggiungimento del miglior risultato economico della vendita, in funzione della massima soddisfazione possibile dei crediti ammessi al passivo, non rappresenta infatti l'unico principio ispiratore della disciplina della procedura competitiva: il rispetto delle condizioni fissate per la partecipazione alla gara, per l'aggiudicazione, per il pagamento del prezzo è infatti essenziale nella materia in esame, in considerazione della rilevanza degli interessi economici coinvolti nelle vendite fallimentari, del rischio di turbative, sempre presente, e della natura pubblica della funzione di cui tali vendite costituiscono espressione, anche quando vengono effettuate in forme privatistiche (cfr. Cass. n. 21009/2022 cit.). 3.5. I potenziali partecipanti alla gara devono perciò non solo conoscere quali saranno le condizioni da rispettare per divenire aggiudicatari dei beni, ma 6Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G. 16846/2019 soprattutto confidare nel fatto che tali condizioni «dopo che su quelle fondandosi essi stessi abbiano deciso di non partecipare e non insistere, non mutino in ulteriore e non consentito favore di chi la gara ha già vinto» (Cass. 2 aprile 2014, n. 7708; Cass. 28 novembre 2012, 21110). 3.6. Ne consegue che - anche a voler ritenere che la disciplina dettata dagli artt. 585 e 587 c.p.c. non debba trovare necessaria applicazione in sede di procedura competitiva - una volta che nell'ambito di detta procedura sia comunque prevista, fra le condizioni di vendita, la decadenza dell'aggiudicatario in caso di mancato versamento del saldo del prezzo entro il termine indicato (previsione nella specie pacificamente contenuta nell'invito rivolto dal curatore alle offerenti a partecipare alla gara) il termine in questione non può essere prorogato ex post, a richiesta dell'interessato, salvo che questi non dimostri di essere incorso nella decadenza per una causa che non gli è imputabile, secondo quanto previsto dall'art. 153, secondo comma, c.p.c. 4. La seconda censura articolata nel motivo, con la quale A.C. Elements lamenta, per l'appunto, che il tribunale abbia respinto la sua istanza di rimessione in termini, è inammissibile. 4.1. E' infatti onere della parte dimostrare di essere incorsa in decadenza per una causa ad essa non imputabile: la decisione in ordine alla ricorrenza o meno della causa di inimputabilità invocata è dunque espressione di un accertamento in fatto, tipicamente riservato al giudice del merito e non sindacabile nella presente sede di legittimità se non sotto il profilo del vizio di motivazione, ovvero nei ristretti termini attualmente contemplati dall'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. (Cass., sez. 1, 31 marzo 2016, n. 6277) 4.2. Ciò premesso, è sufficiente rilevare che tale vizio, neppure denunciato in rubrica, non è stato in alcun modo prospettato nel ricorso, dal momento che la ricorrente si è limitata a contrapporre la propria personale valutazione a quella operata dal giudice del merito - non contestando di aver presentato un'offerta per partecipare alla gara indetta per 21.5.2018 e, fra l'altro, contraddittoriamente pretendendo di giustificare il proprio ritardo sulla scorta del notorio (che avrebbe, semmai, dovuto spingerla ad attivarsi con largo anticipo)- ma non ha specificamente indicato il fatto controverso decisivo di 7Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G. 16846/2019 cui il giudice avrebbe omesso l'esame, che, se considerato, avrebbe condotto all'accoglimento dell'istanza di rimessione. 5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. delle spese del giudizio ch legittimità, che si liquidano in euro 10.000,00 per compensi e in euro 200,00 per esborsi, oltre Iva e cpa, e spese generali nella misura forfettaria del 15°/0. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulterio