CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 febbraio 2023
Cassazione n. 18485/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19268/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e dife si da gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- RARO; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA] , domiciliato in Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente incidentale- nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat e e di- fesedagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrenti incidentali- avverso la sentenzadella CORTE D I [OSCURATO:PERSONA] n. 283/2021 depositatal’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2di 4 - 19268/2021 – S2 – CC 24/02/2023 (2 3 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/02/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conveniva [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tri- bunale di Locri per l’accertamento dell’acquisto per usucapione della proprietà di un fabbricato rurale, adibito a propria casa di abitazione. Il Tribunale rigettavala domanda per difetto di prova. La Corte di ap- pello ha confermatola pronuncia di primo grado. Ricorre in cassazione la parte attrice ([OSCURATO:PERSONA] e i fratelli Giuseppe, Liliana, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di eredi) con due motivi. Resiste la parte convenuta , [OSCURATO:PERSONA], con controricorso e ricorso incidentale.Depositato il certificato di morte di quest’ultimo, si sono poi «costituiti» ex art. 110 c.p.c. gli eredi dell’originario convenuto. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Con il primo motivo del ricorso principale si censura che non si sia ritenuto provato l’animus possidendie si sia accolt a l’eccezione che l’attore sia un mero detentoredel bene, sulla base di una deposizione de relatonon supportata da ulteriori elementi (si deduce violazione de- gli artt. 1158, 1140, 1141, 1144 e 2697 c.c. nonché degli artt. 116, 244 e 257 c.p.c.). Con il secondo motivo si reitera la sostanza del primosotto specie di censura di vizi della motivazione(si deduce violazione degli artt. 111 co. 6 Cost., 132 co. 2 n. 4, 112 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c.). 2. –I due motivi del ricorso principale possono esaminarsi congiun- tamente. Essi sono inammissibili. 3di 4 - 19268/2021 – S2 – CC 24/02/2023 (2 3 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Il primo motivo si ispira all’idea che: (a) si possa ottenere l’accogli- mento del ricorso se si prospettano come errori di diritto quelli che in realtà sono (pretesi) errori commessi nella ricostruzione e apprezza- mento della situazione di fatto rilevante in causa; (b) si possa aprire la prospettiva di un (di regola) terzo accertamento in fatto relativo alla stessa controversia dinanzi al giudice di rinvio, nonostante che l’ap- prezzamento dei fatti rilevanti compiuto nei due precedenti gradi di giudizio abbia trovato la propria espressione in una motivazione effet- tiva, resoluta e coerente, o comunque riducibile a coerenza attraverso l’interpretazione, senza che la corte di legittimità si impegnia fare pro- prio l’apprezzamento, che rimane del giudice di meritoanche dopo aver superato il vaglio del giudizio di legittimità (cfr. l’aggettivo possessivo «suo», impiegato in modo pregnante dall’art. 116co. 1 c.p.c.). Nel caso di specie si tratta del mancato raggiungimento della prova del possesso in capo a [OSCURATO:PERSONA] con il consegue nte rigetto della domanda di accertamento di usucapione. In particolare,la sentenza di appello si è diffusa in un analiticoe coerente riesame delle dichiarazioni testimoniali, con la precisazione che il teste [OSCURATO:PERSONA]- chinà ha prevalentemente riferito proprie (non altrui)percezioni. Non supera il vaglio d’ammissibilità nemmeno il secondo motivo: per le stesse ragioni già indicate nel capoverso precedente, non sussistono i lamentati vizi di motivazione. In conclusione, il ricorso principale è inammissibile. 3.- Con l’unico motivo del ricorso incidentale si censura ex artt. 91 ss. c.p.c. la disposta compensazione delle spese del giudizio di primo grado (la Corte territoriale ha rigettato apposito motivo di appello, mo- tivando sulle ragioni della compensazione). Del ricorso incidentale è da dichiarare l’inammissibilità. 4di 4 - 19268/2021 – S2 – CC 24/02/2023 (2 3 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Trattandosi di causa iniziata prima del 2009 (esattamente il 26/09/2005) si applica il vecchio testo dell'art. 92c.p.c., che consente la compensazione per «giusti motivi». [OSCURATO:PERSONA] e di appello ha ampia- mente motivato sulle ragioni della compensazione; la decisione sul punto è insindacabile in cassazione e il motivo punta ad una rivaluta- zione di merito. Il ricorso incidentale è inammissibile. 4. –In conclusione, inammissibile il ricorso principale, inammissibile il ricorso incidentale, sussistono ragioni per compensare le spese. Inoltre, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater d.p.r. 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di ciascuna delle dueparti ricorrent i , di un'ulteriore somma pari al contributo unificato per il ricorso a norma dell’art. 1bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso principale e l’inammis- sibilità del ricorso incidentale; dispone la compensazione delle spese del giudizio di legittimità. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera di ciascuna delle due partiricorrenti, di un'ulteriore somma pari