CassazionedecretoSezione 5Decisione del 1 aprile 2022
Cassazione n. 23389/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 18/11/2021 della Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto indicato in epigrafe la Corte di appello di Catania ha parzialmente riformato i decreti del 6 maggio 2020 e 16 settembre 2020 del Tribunale di Catania che avevano applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con divieto di soggiorno e la misura di prevenzione patrimoniale della confisca di diversi beni formalmente intestati anche ai suoi congiunti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, la Corte di appello ha revocato la misura di prevenzione personale e la confisca dei beni colpiti dalla misura di prevenzione patrimoniale, ad eccezione del fabbricato sito in Viagrande, via A. [OSCURATO:PERSONA] nn. 5-7, formalmente intestato a [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso il decreto della Corte di appello ha proposto ricorso il terzo interessato [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., si duole della manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato e sostiene che il terzo interessato è legittimato ad impugnare il provvedimento che applica la misura di prevenzione della confisca anche contestando la sussistenza dei presupposti per la sua applicazione al proposto. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la carenza di motivazione del provvedimento impugnato. In particolare, sostiene di avere addotto precise circostanze di fatto tese a dimostrare di avere impiegato risorse economiche proprie per acquistare l'immobile, circostanze che la Corte di appello avrebbe omesso di valutare. Nello specifico, era stato dedotto che per l'acquisto dell'immobile era stato stipulato un mutuo da rimborsare in 240 rate. Né poteva ritenersi sussistente una sproporzione tra l'acquisto ed i mezzi economici a disposizione del nucleo familiare, atteso che il fratello Pietro aveva disposto di ingenti somme a titolo di indennizzo per i danni fisici riportati in occasione di un sinistro. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. È inammissibile il ricorso per cassazione proposto, avverso il decreto che dispone la misura di prevenzione della confisca, dal difensore del terzo interessato non munito di procura speciale, ex art. 100, cod. proc. pen.; né, in tal caso, può trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 182, secondo comma, cod. proc. civ., per la regolarizzazione del difetto di rappresentanza (Sez. U, n. 47239 del 30/10/2014, Borrelli, Rv. 260894). Il difensore del ricorrente ha unito al ricorso introduttivo una procura in cui gli viene attribuito da [OSCURATO:PERSONA] il potere di difenderlo «nel procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA]». La procura speciale, di cui deve essere munito il difensore del terzo interessato a pena di inammissibilità a norma dell'art. 100 cod. proc. pen., deve contenere la chiara manifestazione di volontà di affidare ad un determinato professionista l'incarico di svolgere le difese necessarie alla tutela delle proprie ragioni in quella specifica procedura, senza che sia necessaria l'adozione di formule sacramentali (Sez. 6, n. 1286 del 12/12/2013, dep. 2014, Galluzzi, Rv. 258417). Nel caso di specie, essendo la procura priva di data e non venendo indicato il procedimento penale, né l'autorità giudiziaria innanzi al quale pende il procedimento penale, essa non può ritenersi conferita per proporre impugnazione avverso il decreto della Corte di appello di Catania, cosicché il ricorso, in applicazione del principio sopra esposto, deve ritenersi inammissibile. 2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/04/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] le [OSCURATO:PERSONA]/ir CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPO