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CassazionedecretoSezione 4

Cassazione n. 33966/2025

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze c/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona della sostituta [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. La Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] ha accolto l'istanza di riconoscimento di un indennizzo per la detenzione ingiustamente subita da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], cl. 1960, a seguito di esecuzione di decreto di fermo di indiziato di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso (cosca [OSCURATO:PERSONA]), con ruolo di autista di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e partecipe a due riunioni ritenute inerenti alle attività illecite della citata cosca' (nell'ambito dell'operazione c.d.

Iris), per complessivi 1021 giorni.

Ha escluso un comportamento doloso e/o gravemente colposo dell'istante, eziologicamente collegato all'evento detenzione e ha, conseguententemente, liquidato al predetto la somma di euro 240.772,22, in forza del criterio matematico elaborato dalla giurisprudenza, non ritenendo sussistenti i presupposti per liquidare la maggior somma richiesta, avuto riguardo ai precedenti penali del richiedente, alla natura indennitaria del beneficio e alla genericità della domanda sul punto.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso l'Avvocatura dello Stato per il Ministero dell'Economia e delle Finanze, formulando due motivi.

Con il primo, ha dedotto vizio della motivazione quanto al ritenuto difetto di un comportamento dell'istante ostativo all'insorgenza del diritto azionato, rilevando, in particolare, che: l'[OSCURATO:PERSONA] vanta precedenti penali ed era considerato dagli affiliati soggetto "audace" e affidabile per incarichi illeciti, egli avendo peraltro preso parte all'evento del 7 ottobre 2013, ritenuto dall'accusa vera e propria riunione di 'ndrangheta; la Corte territoriale non avrebbe spiegato la irrilevanza, ai fini in esame, della accertata presenza dell'istante al compleanno di un affiliato e neppure del contenuto del dialogo intercorso tra altri due affiliati ([OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Antonio) in ordine alla opportunità di affidare ad [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] incarichi illeciti, dal dialogo essendo emerso che i due conversanti condividevano la valutazione di capacità criminale dell'istante, elemento che, pur ritenuto non decisivo per affermarne la intraneità alla cosca, sarebbe purtuttavia indicativo dell'esistenza di pregressi rapporti e attività tali da aver determinato l'attribuzione al medesimo dell'appellativo "[OSCURATO:PERSONA]" e da configurare quella connivenza colposa ritenuta ostativa al riconoscimento dell'indennizzo azionato.

Con il secondo motivo, ha dedotto analogo vizio con riferimento al quantum liquidato, non avendo la Corte territoriale spiegato la mancata riduzione della somma ricavata dal calcolo aritmetico, avuto riguardo alle frequentazioni del predetto, anche alla luce dei suoi precedenti penali, tali da configurare quantomeno una colpa lieve che avrebbe dovuto determinare una decurtazione della somma ottenuta in base al mero calcolo aritmetico. 3.

Il Procuratore generale, in persona della sostituta [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato proprie conclusioni, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria, con la quale, in adesione alle richieste del Procuratore generale, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso va accolto nei limiti che si vanno a esporre.

2. Il primo motivo è fondato.

Premesso che, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo, può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto (Sez.

U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606 - 01), deve ricordarsi che il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082 - 01; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952 - 01; n. 3895 del 14/12/2017, dep. 2018, P., Rv. 271739 - 01).

Nello svolgere tale verifica, tuttavia, non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica dell'esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare, pur nell'errore dell'autorità procedente, quel grave quadro indiziante un suo coinvolgimento negli illeciti oggetto d'indagine.

Pertanto, ai fini d'interesse, il giudice deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento una motivazione che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 4 n. 27458 del 05/02/2019, Hosni, Rv. 276458 - 01).

I due giudizi (quello lo' iriparazione dell'ingiusta detenzione e quello di cognizione) sono, pertanto, del tutto autonomi, impegnando piani d'indagine diversi che possono portare a conclusioni differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, con l'unico limite costituito dal fatto che il giudice della riparazione non può ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato dimostrate (Sez. 4 n. 11150 del 19/12/2014, dep. 2015, Patanella, Rv. 262957 - 01; n. 12228 del 10/1/2017, Quaresima, Rv. 270039 - 01).

3. Orbene, alla luce di tale premessa in diritto, deve rilevarsi che i giudici della riparazione hanno escluso, sulla base di unhvalutazione degli elementi fattuali rimasti accertati all'esito del giudizio di merito, un comportamento dell'[OSCURATO:PERSONA] sorretto da dolo o colpa grave eziologicamente correlato alla detenzione subita, valutando la sua partecipazione alla riunione del 07/10/2013 nei termini ritenuti dal giudice dell'assoluzione, quale evento cioè al quale erano rimasti estranei temi di mafia e ritenuto che il dialogo tra coloro che "discutevano" dell'opportunità di affidare al predetto incarichi illeciti era stato svalorizzato in termini di ritenuta intraneità al sodalizio, dallo stesso non emergendo la prova di una condotta del richiedente che avesse contribuito all'intervento restrittivo dell'A.G.

Invero, dopo avere descritto in premessa un comportamento dell'[OSCURATO:PERSONA] evocativo della fattispecie ostativa delle frequentazioni ambigue, la Corte territoriale ha, però, concluso nel senso che detto comportamento non fosse improntato a imprudenza macroscopica da parte dell'interessato (soggetto con precedenti penali che ha partecipato a una riunione alla quale avevano preso parte persone con precedenti specifici), avendo il giudice del merito escluso la rilevanza penale di quella riunione e della partecipazione del richiedente, poiché non vi erano stati trattati temi mafiosi.

In tal modo, però, il giudice della riparazione ha sovrapposto i piani di analisi rispetto alla verifica della fattispecie di reato (invero irrilevante ai fini in esame, in cui rileva invece il diverso scrutinio della susistenza di un comportamento eziologicamente collegato all'intervento dell'A.G., siccome concorrente a far apparire l'ipotesi di reato esclusa dal giudice dell'assoluzione), senza considerare che, proprio con specifico riferimento alle frequentazioni ambigue, la giurisprudenza ha più volte chiarito che le stesse devono essere percepibili come comportamenti indicativi di una contiguità al sodalizio criminale, tali da far sospettare il diretto coinvolgimento nelle attività illecite (Sez. 4, n. 574 del 05/12/2024, dep. 2025, Maniscalco, Rv. 287302 - 01, in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la decisione che aveva respinto la richiesta di riparazione sul rilievo dell'avvenuto accertamento della stretta vicinanza del richiedente, imputato del reato di partecipazione ad associazione mafiosa, a soggetto in posizione apicale nella locale articolazione di "Cosa nostra" e ad altri individui inseriti nel medesimo contesto malavitoso; n. 49613 del 19/10/2018, B., Rv. 273996 - 01).

Peraltro, la prova dei comportamenti extraprocessuali gravemente colposi - quali le frequentazioni ambigue con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti - integranti la condizione ostativa al riconoscimento dell'indennizzo può essere tratta anche da conversazioni intercorse tra terze persone, legittimamente intercettate, purché la portata del loro significato in senso sfavorevole al ricorrente sia stato univocamente accertatA dalla sentenza di assoluzione (Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, Rv. 262436 - 01, in fattispecie, nella quale, nella sentenza di assoluzione del ricorrente dall'accusa di partecipazione ad associazione di stampo mafioso era comunque riconosciuta, sulla base di conversazioni intercettate tra terze persone, la sua contiguità a tale associazione).

E, nella specie, è lo stesso giudice della riparazione a dare atto dell'accertata esistenza del dialogo, nel quale due soggetti intranei alla cosca avevano discusso della possibilità di affidare compiti illeciti all'interessato, senza aver precisato, tuttavia, se il giudice 5 dell'assoluzione avesse ritenuto i dichiaranti attendibili o meno, non essendo sufficiente, ai fini in esame, la sola genericità di quello scambio verbale, rilevante sotto il diverso profilo dell'attribuibilità all'[OSCURATO:PERSONA] di una condotta penalmente rilevante, tema che, si ribadisce, è estraneo a questo giudizio.

4. L'ordinanza deve, quindi, essere annullata con rinvio alla Corte d'appello di Reggio calabria per un nuovo giudizio - in applicazione dei principi sopra richiamati - circa la rilevanza ostativa della condotta dell'[OSCURATO:PERSONA], eziologicamente collegata all'evento detenzione, per verificare se la stessa sia stata, nella specie, improntata a colpa grave o, in caso di esito negativo di tale vaglio, a colpa anche solo lieve, rilevante ai diversi fini dell'eventuale gradazione dell'indennizzo, quest'ultima da effettuarsi, in ipotesi, in base a un'interpretazione a contrari4t;dell'art. 314 cod. proc. pen. e non all'applicazione analogica dei principi espressi, nel settore della responsabilità civile, dagli artt. 1227 e 2056 cod. civ., stante la radicale divergenza delle due discipline (Sez. 4, n. 2198 del 12/01/2022, Tringali, Rv. 282569 - 01; n. 51343 del 09/10/2018, V., Rv. 274006 - 01).

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze c/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona della sostituta [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] ha accolto l'istanza di riconoscimento di un indennizzo per la detenzione ingiustamente subita da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], cl. 1960, a seguito di esecuzione di decreto di fermo di indiziato di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso (cosca [OSCURATO:PERSONA]), con ruolo di autista di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e partecipe a due riunioni ritenute inerenti alle attività illecite della citata cosca' (nell'ambito dell'operazione c.d. Iris), per complessivi 1021 giorni. Ha escluso un comportamento doloso e/o gravemente colposo dell'istante, eziologicamente collegato all'evento detenzione e ha, conseguententemente, liquidato al predetto la somma di euro 240.772,22, in forza del criterio matematico elaborato dalla giurisprudenza, non ritenendo sussistenti i presupposti per liquidare la maggior somma richiesta, avuto riguardo ai precedenti penali del richiedente, alla natura indennitaria del beneficio e alla genericità della domanda sul punto. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso l'Avvocatura dello Stato per il Ministero dell'Economia e delle Finanze, formulando due motivi. Con il primo, ha dedotto vizio della motivazione quanto al ritenuto difetto di un comportamento dell'istante ostativo all'insorgenza del diritto azionato, rilevando, in particolare, che: l'[OSCURATO:PERSONA] vanta precedenti penali ed era considerato dagli affiliati soggetto "audace" e affidabile per incarichi illeciti, egli avendo peraltro preso parte all'evento del 7 ottobre 2013, ritenuto dall'accusa vera e propria riunione di 'ndrangheta; la Corte territoriale non avrebbe spiegato la irrilevanza, ai fini in esame, della accertata presenza dell'istante al compleanno di un affiliato e neppure del contenuto del dialogo intercorso tra altri due affiliati ([OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Antonio) in ordine alla opportunità di affidare ad [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] incarichi illeciti, dal dialogo essendo emerso che i due conversanti condividevano la valutazione di capacità criminale dell'istante, elemento che, pur ritenuto non decisivo per affermarne la intraneità alla cosca, sarebbe purtuttavia indicativo dell'esistenza di pregressi rapporti e attività tali da aver determinato l'attribuzione al medesimo dell'appellativo "[OSCURATO:PERSONA]" e da configurare quella connivenza colposa ritenuta ostativa al riconoscimento dell'indennizzo azionato. Con il secondo motivo, ha dedotto analogo vizio con riferimento al quantum liquidato, non avendo la Corte territoriale spiegato la mancata riduzione della somma ricavata dal calcolo aritmetico, avuto riguardo alle frequentazioni del predetto, anche alla luce dei suoi precedenti penali, tali da configurare quantomeno una colpa lieve che avrebbe dovuto determinare una decurtazione della somma ottenuta in base al mero calcolo aritmetico. 3. Il Procuratore generale, in persona della sostituta [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato proprie conclusioni, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria, con la quale, in adesione alle richieste del Procuratore generale, ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso va accolto nei limiti che si vanno a esporre. 2. Il primo motivo è fondato. Premesso che, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo, può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto (Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606 - 01), deve ricordarsi che il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082 - 01; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952 - 01; n. 3895 del 14/12/2017, dep. 2018, P., Rv. 271739 - 01). Nello svolgere tale verifica, tuttavia, non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica dell'esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare, pur nell'errore dell'autorità procedente, quel grave quadro indiziante un suo coinvolgimento negli illeciti oggetto d'indagine. Pertanto, ai fini d'interesse, il giudice deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento una motivazione che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 4 n. 27458 del 05/02/2019, Hosni, Rv. 276458 - 01). I due giudizi (quello lo' iriparazione dell'ingiusta detenzione e quello di cognizione) sono, pertanto, del tutto autonomi, impegnando piani d'indagine diversi che possono portare a conclusioni differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, con l'unico limite costituito dal fatto che il giudice della riparazione non può ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato dimostrate (Sez. 4 n. 11150 del 19/12/2014, dep. 2015, Patanella, Rv. 262957 - 01; n. 12228 del 10/1/2017, Quaresima, Rv. 270039 - 01). 3. Orbene, alla luce di tale premessa in diritto, deve rilevarsi che i giudici della riparazione hanno escluso, sulla base di unhvalutazione degli elementi fattuali rimasti accertati all'esito del giudizio di merito, un comportamento dell'[OSCURATO:PERSONA] sorretto da dolo o colpa grave eziologicamente correlato alla detenzione subita, valutando la sua partecipazione alla riunione del 07/10/2013 nei termini ritenuti dal giudice dell'assoluzione, quale evento cioè al quale erano rimasti estranei temi di mafia e ritenuto che il dialogo tra coloro che "discutevano" dell'opportunità di affidare al predetto incarichi illeciti era stato svalorizzato in termini di ritenuta intraneità al sodalizio, dallo stesso non emergendo la prova di una condotta del richiedente che avesse contribuito all'intervento restrittivo dell'A.G. Invero, dopo avere descritto in premessa un comportamento dell'[OSCURATO:PERSONA] evocativo della fattispecie ostativa delle frequentazioni ambigue, la Corte territoriale ha, però, concluso nel senso che detto comportamento non fosse improntato a imprudenza macroscopica da parte dell'interessato (soggetto con precedenti penali che ha partecipato a una riunione alla quale avevano preso parte persone con precedenti specifici), avendo il giudice del merito escluso la rilevanza penale di quella riunione e della partecipazione del richiedente, poiché non vi erano stati trattati temi mafiosi. In tal modo, però, il giudice della riparazione ha sovrapposto i piani di analisi rispetto alla verifica della fattispecie di reato (invero irrilevante ai fini in esame, in cui rileva invece il diverso scrutinio della susistenza di un comportamento eziologicamente collegato all'intervento dell'A.G., siccome concorrente a far apparire l'ipotesi di reato esclusa dal giudice dell'assoluzione), senza considerare che, proprio con specifico riferimento alle frequentazioni ambigue, la giurisprudenza ha più volte chiarito che le stesse devono essere percepibili come comportamenti indicativi di una contiguità al sodalizio criminale, tali da far sospettare il diretto coinvolgimento nelle attività illecite (Sez. 4, n. 574 del 05/12/2024, dep. 2025, Maniscalco, Rv. 287302 - 01, in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la decisione che aveva respinto la richiesta di riparazione sul rilievo dell'avvenuto accertamento della stretta vicinanza del richiedente, imputato del reato di partecipazione ad associazione mafiosa, a soggetto in posizione apicale nella locale articolazione di "Cosa nostra" e ad altri individui inseriti nel medesimo contesto malavitoso; n. 49613 del 19/10/2018, B., Rv. 273996 - 01). Peraltro, la prova dei comportamenti extraprocessuali gravemente colposi - quali le frequentazioni ambigue con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti - integranti la condizione ostativa al riconoscimento dell'indennizzo può essere tratta anche da conversazioni intercorse tra terze persone, legittimamente intercettate, purché la portata del loro significato in senso sfavorevole al ricorrente sia stato univocamente accertatA dalla sentenza di assoluzione (Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, Rv. 262436 - 01, in fattispecie, nella quale, nella sentenza di assoluzione del ricorrente dall'accusa di partecipazione ad associazione di stampo mafioso era comunque riconosciuta, sulla base di conversazioni intercettate tra terze persone, la sua contiguità a tale associazione). E, nella specie, è lo stesso giudice della riparazione a dare atto dell'accertata esistenza del dialogo, nel quale due soggetti intranei alla cosca avevano discusso della possibilità di affidare compiti illeciti all'interessato, senza aver precisato, tuttavia, se il giudice 5 dell'assoluzione avesse ritenuto i dichiaranti attendibili o meno, non essendo sufficiente, ai fini in esame, la sola genericità di quello scambio verbale, rilevante sotto il diverso profilo dell'attribuibilità all'[OSCURATO:PERSONA] di una condotta penalmente rilevante, tema che, si ribadisce, è estraneo a questo giudizio. 4. L'ordinanza deve, quindi, essere annullata con rinvio alla Corte d'appello di Reggio calabria per un nuovo giudizio - in applicazione dei principi sopra richiamati - circa la rilevanza ostativa della condotta dell'[OSCURATO:PERSONA], eziologicamente collegata all'evento detenzione, per verificare se la stessa sia stata, nella specie, improntata a colpa grave o, in caso di esito negativo di tale vaglio, a colpa anche solo lieve, rilevante ai diversi fini dell'eventuale gradazione dell'indennizzo, quest'ultima da effettuarsi, in ipotesi, in base a un'interpretazione a contrari4t;dell'art. 314 cod. proc. pen. e non all'applicazione analogica dei principi espressi, nel settore della responsabilità civile, dagli artt. 1227 e 2056 cod. civ., stante la radicale divergenza delle due discipline (Sez. 4, n. 2198 del 12/01/2022, Tringali, Rv. 282569 - 01; n. 51343 del 09/10/2018, V., Rv. 274006 - 01). P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente a
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