CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 maggio 2026
Cassazione n. 14787/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
resentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] G.Cella e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed el. dom. presso lo studio diquest’ultimo in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 17-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaLombardia-Milano n. 2038/2021 depositata il 04/06/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 31596/2021Numero sezionale 3442/2026Numero di raccolta generale 14787/2026Data pubblicazione 18/05/20261. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] era attinto da intimazione di pagamento06820189030326583000 notificata il 22 novembre 2018, che impugnavalimitatamente a talune cartelle per tributi erariali e locali, tra cui, inparticolare, la 06820040355925919000, deducendo: mancata notificadelle stesse; intervenute prescrizione e decadenza; difetto di motivazionedell’intimazione e mancata allegazione delle cartelle; mancata indicazionedel calcolo di aggi ed interessi; inapplicabilità di sanzioni ed interessi.1.1 Nel contraddittorio dell’Agenzia delle entrate, che protestava la suaestraneità alla lite, e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, checontrodeduceva, non costituitosi il Comune di Milano, la CTP di Milano, consentenza n. 5930/2019 pubblicata il 30 dicembre 2019, accoglieva ilricorso, sul presupposto della mancata regolare notifica delle cartelle.2. L’Agenzia delle entrate-Riscossione proponeva appello, in rapportoalla sola cartella 06820040355925919000, affermando la regolarità dellanotifica della medesima e dell’intimazione di pagamento intermedia06820149083451592000 non impugnata, essendo quest’ultima statanotificata a mezzo di raccomandata con a.r. del 1° dicembre 2014. Sicostituiva l’Agenzia delle entrate, seguitando a protestare la sua estraneitàalla lite; non il Comune di Milano. Il contribuente controdeduceva.2.1. La CTR della Lombardia, con la sentenza in epigrafe, rigettaval’appello, così motivando:«[…] la Commissione deve ora verificare se quanto asserito dalla AdERcirca l'avvenuta conoscenza da parte del contribuente corrisponde al vero,ossia che il primo atto con cui è venuto a conoscenza della pretesaesattoriale indicata nella cartella n. 06820040355925919000 sial'intimazione di pagamento n. 06820189030326583000 notificata in data22.11.2018, oppure se esista la precedente intimazione di pagamento n.06820149083451592000 spedita con raccomandata n. 67215133349-6Numero registro generale 31596/2021Numero sezionale 3442/2026Numero di raccolta generale 14787/2026Data pubblicazione 18/05/2026ricevuta dal portiere dello stabile in data 01/12/2014 e se, nel corpodell'intimazione, si faccia espresso riferimento alla cartella di pagamenton. 06820040355925919000 notificata in data 25/06/2005.[OSCURATO:PERSONA] rileva che, in effetti, agli atti è depositata copia dellaintimazione di pagamento n. 06820149083451592000, così come èdepositata copia della cartolina dell'avviso di ricevimento dellaraccomandata n. 67215133349-6 spedita il 28/11/2014 e ritirata dalportiere in data 01/12/2014. Deve rilevare che su detta cartolina, speditada [OSCURATO:PERSONA] MI rif. n. 8050 (su cui non esistono dubbi diveridicità), sono indicati i documenti cui la stessa si riferisce: essi sono: n.06820149089345149000, n. 06820149063451592000 e n.0682014083451600000 a nulla rilevando quanto riportato sul retro di talecartolina, ancorché sia indicato “avviso di intimazione” n.0682014908345592000.[OSCURATO:PERSONA] ritiene di dare maggiore “peso” a quanto riportato sullacartolina che non a quello indicato in un tabulato "riepilogativo" di cui nonsi conosce neppure l'emittente.Quindi, in assenza della prova circa l'avvenuta notifica che si assumecollegata alla intimazione di pagamento n. 06820149083451592000,l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata deve essereconfermata, nella sua interezza, ivi compreso il difetto di legittimazionedell'Agenzia delle Entrate».3. Proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate-Riscossionecon un motivo. Resisteva il contribuente con controricorso.Con atto in data 14 marzo 2023, l’Agenzia, ulteriormente, instava perla fissazione di udienza di trattazione, rilevando che la competente D.P.aveva rappresentato che la domanda di definizione agevolata presentatadalla contribuente ai sensi dell’art. 5 l. n. 130 del 2022 era stata oggettodi diniego.Numero registro generale 31596/2021Numero sezionale 3442/2026Numero di raccolta generale 14787/2026Data pubblicazione 18/05/2026In vista dell’udienza, il contribuente deposita ampia memoria,mediante la quale insiste per il rigetto dell’avversario ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia: “Nullità della sentenza perdifetto di motivazione-Insanabile contraddizione tra proposizioni, cherende non percepibile la ‘ratio decidendi’ della sentenza”.1.1. La motivazione della sentenza impugnata è contraddittoria eperciò nulla, tanto più che, anche nel “tabulato riepilogativo”, “risultavache l’intimazione di pagamento n. 06820149083451592000 [era] statanotificata al fine di richiedere il pagamento del credito portato dallacartella n. 068200403559259190002. Anzitutto, è a rilevarsi come il motivo si sottragga alle eccezionid’inammissibilità dal contribuente formulate in controricorso ed ancorareiterate in memoria.2.1. Esso, infatti, per un verso, in assolvimento degli oneri diprecisione ed autosufficienza, fotoriproduce i documenti richiamati e, peraltro verso, articola specifiche censure, pertinentemente ragguagliandole acorrispondente rubrica.2.2. Ulteriormente, a differenza di quanto protestato soprattutto inmemoria, non scivola nel merito: invero, ben lungi dal richiedere alcuna“revisio” della regiudicanda, circoscrive esclusivamente in diritto lecensure.2.3. Infine, non incorre in difetto di decisività.Opina al riguardo il contribuente in controricorso (cfr. in part. p. 29)che dovrebbe escludersi “che successivi atti, diversi ed ulteriori rispettoalla cartella di pagamento (quale l'intimazione di pagamento, per esempio,come nel caso di specie) […], possano legittimamente essere utilizzati inNumero registro generale 31596/2021Numero sezionale 3442/2026Numero di raccolta generale 14787/2026Data pubblicazione 18/05/2026funzione equipollente dell'atto presupposto stesso, non essendo stata maiperfezionata, ‘ab origine’, la notificazione di quest'ultimo. Ammetteresiffatta equipollenza comprometterebbe ‘in toto’ la doverosa tutela deidiritti del contribuente, garantita dallo ‘Statuto del contribuente’ […]”.Come recentemente affermato da questa S.C., “l'intimazione dipagamento di cui all'art. 50 d.P.R., n. 602 del 1973, in quanto equiparabileall'avviso di mora, costituisce atto rientrante nel novero di quellitassativamente elencati all'art.19 del d.lgs. n. 546 del 1992, con laconseguenza che, ove non impugnato nei termini decadenziali, determinala cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude alcontribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allospirare dell'anzidetto termine” (Cass. n. 20476 del 2025).3. Fermo quanto precede, il motivo è fondato.3.1. La CTR, in prima battuta, finanche proclamando di dover “daremaggiore ‘peso’ a quanto riportato sulla cartolina che non a quello indicatoin un tabulato ‘riepilogativo’ di cui non si conosce neppure l'emittente”,sostiene esser stata depositata la prova della notifica dell’intimazione dipagamento intermedia 06820149083451592000, aggiungendo che“sull'avviso di ricevimento della raccomandata n. 67215133349-6 speditail 28/11/2014 e ritirata dal portiere in data 01/12/2014” “sono indicati idocumenti cui la stessa si riferisce”, tra cui il “n.06820149063451592000”, senza che rilevi in contrario “quanto riportatosul retro di tale cartolina, ancorché sia indicato ‘avviso di intimazione’ n.0682014908345592000”.Essa medesima, tuttavia, subito in appresso, andando in direzioneuguale e contraria a quanto sino a quel momento argomentato, conclude,oltretutto in integrale difetto di concreta giustificazione, versarsi “inassenza della prova circa l'avvenuta notifica che si assume collegata allaintimazione di pagamento n. 06820149083451592000”.Numero registro generale 31596/2021Numero sezionale 3442/2026Numero di raccolta generale 14787/2026Data pubblicazione 18/05/2026Ne consegue un’inestricabile contraddittorietà della motivazione dellasentenza impugnata, che, per pervasività ed insuperabilità, travolgecompletamente quest’ultima, rendendola nulla.4. Un tanto impone la cassazione della sentenza impugnata con rinvio,per nuovo esame e per le spese, comprese quelle del grado. P.Q.MIn accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvioalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, indiversa composizione, per nuovo esame e per le spese.Così deciso a Roma, lì 22 aprile 2026.Il PresidenteValentino Lenoci