CassazionedecretoSezione 1Decisione del 11 aprile 2025
Cassazione n. 10047/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6850/2020R.G. proposto da -ricorrente principale e controricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA]. coop. a r.l. in [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione , elettivamente domiciliatein Roma, via Tuscolana n. 9 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatee difese dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti principali e ricorrenti incidentali - avverso la sentenza n. 51/2019della Corte d’Appello di Firenze, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. coop.a r.l. chiese ed ottenne decreto ingiuntivo nei confronti dell’Amministrazione provinciale di Siena per il pagamento della somma complessiva di€ 133.432,08; parte a titolo di saldo del prezzo per l’esecuzione di un appalto avente ad oggetto al realizzazione di due fabbricati in Montepulciano; parte quale corrispettivo perun intervento di consolidamento e ripristino dopo il crollo di una porzione dellamur atura esterna delle opere eseguite. L’Amministrazione provinciale si oppose al decreto, contestando il debito per l’intervento di consolidamento, posto che riteneva il crollo addebitabile a difettosa esecuzione dell’opera e, quindi, alla stessa appaltatrice; chiese anche la condanna della convenuta-opposta al risarcimento dei danni per lesione dell’immagine dell’ente. [OSCURATO:PERSONA]. coop. a r.l. citò in giudizio la committente per chiederne la condanna al pagamento di ulteriori € 491.302,78, oltre all’IVA, risultanti da quindici riserve annotate sull’ultimo S.A.L. del medesimo contratto d’appalto. Costituitasi l’Amministrazione provinciale per chiedere il rigetto della domanda, i due processi vennero riuniti. All’esito del giudizio, il Tribunale di Siena rigettò l’opposizione al decreto ingiuntivo e riconobbe all’impresa un credito da riserve per € 183.908,56, al netto dell’IVA. L’Amministrazione provinciale propose gravame contro la sentenza di primo grado, che venne parzialmente riformata dalla Corte d’Appello di Firenze, la qualeaccolse l’opposizione a decreto ingiuntivo (negando il credito da corrispettivo per i lavori di consolidamento, sulla base della rilevata nullità del relativo contratto per mancanza di forma scritta ad substantiam) e riconobbe all’appellante un credito di € 50.000 a titolo di risarcimento del danno all’immagine. Quindi, effettuato il conteggio dei reciproci crediti, la Corte territoriale condannò l’Amministrazione provinciale al pagamento della somma capitale di € 195.835,45, oltre all’IVA e agli interessi, compensando le spese di lite. Contro la sentenza di secondo grado l’Amministrazione provinciale di Siena haproposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, notificando il ricorso anche a [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, quale cessionaria del credito vantato da [OSCURATO:PERSONA]. coop.a r.l. [OSCURATO:PERSONA]. coop.a r.l. (nel frattempo posta in liquidazione coatta amministrativa) e [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione si sono difesecon controricors o , proponendo altresì ricorso incidentale articolato in due motivi. L’Amministrazione provinciale di Siena ha replicato con controricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA]. coop.a r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione hanno altresì depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo del ricorso principale l’Amministrazione provinciale di Siena denuncia « violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per non essersi la Corte d’Appello di Firenze pronunciata sulla domanda di restituzionedelle somme pagate in forza della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo». La ricorrente principale si duole che la Corte fiorentina, abbia fattoil calcolo del dare - avere tra le parti , sulla scorta di quanto accertato, senza tenere conto che il decreto ingiuntivo revocato con la sentenza d’appello era stato di c hiarato provvisoriamente esecutivo e che l’appellante – avendo effettuato il pagamento –aveva espressamente concluso per la condanna dell’impresa alla restituzione di quanto ricevuto in eccedenza rispetto all’ammontare effettivo del credito. 1.1. Il motivo è palesemente fondato, posto che la richiesta di condanna di [OSCURATO:PERSONA]. coop. a r.l. alla restituzione della somma versata «in forza della concessa provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto» è riportata nella stessa sentenza impugnata, dalla cui motivazione si evince che, tuttavia, di tale domanda (e del fatto costitutivo dell’avvenuto pagamento) non si è tenuto conto nella pronuncia finale di condanna a carico dell’Amministrazione provinciale. All’accoglimento del ricorso principale non ostano né la sopravvenuta apertura della liquidazione coatta amministrativa a carico dell’impresa (sicuramente nella misura in cui si tratta di compensare il credito restitutorio con quellovantato da [OSCURATO:PERSONA]. coop. a r.l., ma anche per accertare il credito dell’ente provinciale ai fini dell’ammissione al passivo: v. Cass. nn. 5113/2008; 18088/2007 ; 11692/2005; 3528/1998 ), né la cessione del credito dell’impresa a [OSCURATO:SOCIETA].(spettando al giudice del rinvio l’accertamento dei presupposti di operatività della compensazione). 2. Il primo motivo del ricorso incidentale cens ura «violazione e falsa applicazione degli artt. 578 e 651 c.p.p. e art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 , c.p.c. per avere la Corte d’Appello di Firenze condannato la [OSCURATO:PERSONA]. coop. al risarcimento del danno morale e di immagine nella somma di € 50.000 (liquidato in via equitativa), essendosi formato il giudicato sull’an del risarcimento con la sentenza penale n. 2390/2012 della Corte di Cassazione». Le ricorrenti incidentali osservano che [OSCURATO:PERSONA]. coop. a r.l. è rimasta estranea al processo penale scaturito dalla vicenda e conclusosi in cassazione con la prescrizione dei reati e con la definitiva condanna al risarcimento dei danni a carico di alcune persone fisiche, tra le quali un dipendente della cooperativa, in veste di responsabile di cantiere (mentre il rappresentante legale della società era stato prosciolto giàin esito alle indagini preliminari). Si censura, pertanto, la sentenza impugnata laddove ha ritenuto vincolante la condanna civilistica in sede penale e ha sostenutoche, «diversamente opinando, la sentenza della Corte di Cassazione sul punto sarebbe del tutto inutiliter data». 2.1. Il motivo è fondato. In sostanza la Corte d’Appello si è sottratta al dovere di accertare l’eventuale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA]. coop a r.l., nonché l’esistenza di un conseguente danno risarcibile, ritenendodi essere vincolata a quanto già deciso in sede penale e occupandosi soltanto della quantificazione equitativa del danno. In tal modola Corte territoriale ha violato l’art. 651 c.p.p., in forza del quale le sentenz e di condanna penale (cui sono equiparate dall’art. 578 c.p.p. le sentenz e penal i che, dichiarando l’estinzione del reato, «decidono sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili»)hanno efficacia nei confronti del responsabile civile «che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale». Nel processo penale è stata accertata, con efficacia di giudicato, la responsabilità civile del responsabile di cantiere, dal che potrebbe scaturire– sul piano del diritto sostanziale – una responsabilità della datrice di lavoro ai sensi dell’art. 2049 c.c. Tuttavia, sul piano processuale , sia il fatto illecito del dipendente, sia la conseguente responsabilità del la da t r ice di lavoro necessitano di essere accertate in contraddittorio con quest’ultima e non possono scaturire da un processo al quale essa è rimasta estranea. Nell’accoglimento sotto questo profilo del primo motivo di ricorso incidentale rimane evidentemente assorbita la denuncia dell’ulteriore vizio della decisione impugnata consistente nell’avereritenuto necessaria la liquidazione d i un quantum del risarcimento per il solo fatto di avere (erroneamente) ritenuto sussistente un giudicato sull’an debeatur (Cass. nn. 20444/2016; 15595/2014; 9290/2014; 11651/2002). 3. Il secondo motivo di ricorso incidentale – incentrato sullaprospettazione di un concorso di colpa dell’ente provinciale nella determinazione del crollo parziale dell’opera – rimane anch’esso assorbito, in quanto proposto«in subordine» rispetto all’accoglimento del primo motivo. 4. In definitiva, accolti siail ricorso principale, sia il primo motivo del ricorso incidentale, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione aimotivi accolt i , con rinvio alla Corte d’Appello di Firenze, perché decida, in diversa composizione, anche sulle spese delpresente giudizio di legittimità . P.Q.M La Corte: accoglie il ricorso principale e il primo motivo di ricorso incidentale, con assorbimento del secondo motivo di quest’ultimo,cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accoltie rinvia alla Corte d’Appello di Firenze, per ché decid a , in diversa composizione, anche sulle spese