CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 48146/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] impugna il provvedimento indicato nell'intestazione; Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso è manifestamente infondato, in quanto deduce una asserita illogicità della motivazione che non emerge dal testo del provvedimento impugnato, atteso che non è illogico, ed anzi è strettamente logico, che il Tribunale abbia tratto il giudizio sulla inidoneità della misura alternativa richiesta per il reinserimento sociale del condannato dalla avvenuta commissione di un reato da parte dello stesso dopo che una precedente pena era stata espiata mediante una precedente misura alternativa, che non ha pertanto sortito effetto sulla rieducazione dello stesso e sul contenimento del pericolo di recidiva; nè è illogico, ed anzi è coerente con la giurisprudenza della Corte di legittimità (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 4390 del 20/12/2019, dep. 2020, Nicolai, Rv. 278174), che il Tribunale abbia tratto il giudizio sulla esistenza del pericolo di recidiva dalla gravità del reato commesso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 ottob