CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08458/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MONZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che, nel caso di specie, non ricorreva l'ipotesi prevista dall'art. 669 cod. proc. pen., che disciplina il caso in cui nei confronti di una medesima persona siano state pronunciate più sentenze per il medesimo fatto. Secondo il giudice di merito, in base alle sentenze dei giudici della cognizione i monili oggetto delle distinte pronunce di condanna per ricettazione erano diversi: "un anello in oro bianco con brillantini e zirconi tipo trllogy" nella sentenza divenuta irrevocabile il 15.11.2022 e "un anello in oro bianco con tre diamanti" ed altri 4 gioielli nella sentenza divenuta irrevocabile il 9.4.2024. Mancava quindi l'unicità del fatto storico che avrebbe permesso di qualificare l'unicità del reato e la conseguente violazione dell'invocato principio di ne bis in idem posto a base dell'art. 669 cod. proc. pen. Sul punto, la giurisprudenza ha evidenziato che, ai fini della preclusione del giudicato, l'identità del fatto è configurabile solo ove le condotte siano caratterizzate dalle medesime condizioni di tempo, di luogo e di persone, sicché costituisce fatto diverso quello che, pur violando la stessa norma e integrando gli estremi del medesimo reato, rappresenti ulteriore estrinsecazione dell'attività delittuosa, distinta nello spazio e nel tempo da quella pregressa (Sez. 5, n. 18020 del 10/02/2022, Laudani, Rv. 283371). 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co