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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 febbraio 2023

Cassazione n. 08048/2023

Testo disponibile della fonte

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to da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 39E52 F779I), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata ex lege in Roma, p.zza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 46H01 F77OX), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato ex lege in Roma, p.zza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; -controricorrente - avversola sentenza della Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] n. 80/2017 (pubblicata in data 6/2/2017); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 febbraio 2023 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto di citazione del giugno 1994, [OSCURATO:PERSONA] - premettendo di essere proprietario di un terreno sito in [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.07870/18 C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] SERVITU’ Giovanni (RC), [OSCURATO:PERSONA] - conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], la sorella [OSCURATO:PERSONA] - proprietaria di un confinante fabbricato - affinché fosse accertata e dichiarata l’illegittimità delle servitù di veduta o di affaccio che dai balconi dell’edificio della convenuta si erano venute a creare a carico del fondo di esso attore, concondanna della stessa all’eliminazione delle servitù stesse ovvero alla costruzione di adeguate opere modificative dello stato dei luoghi mediante la chiusura di tutte le vedute e gli affacci esistenti sulle facciate della costruzione che guardavano versoil citato fondo.

Si costituiva in giudizio la citata convenuta che, oltre ad instare per il rigetto dell’avversa pretesa, chiedeva in via riconvenzionale l’accertamento della sua proprietà su una striscia di terreno, della larghezza di mt. 2,5, sita tra l’immobile di sua proprietà e il fondo dell’attore, con ordine a quest’ultimo di consentirle il libero godimento di detta striscia di terreno.

Riassunto tempestivamente il processo a seguito della morte dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (difensore della sig.ra [OSCURATO:PERSONA]), con sentenza n. 212/2006, l’adìto Tribunale, istruita la causa anche tramite c.t.u., rigettava la domanda riconvenzionale e accoglieva parzialmente quella principale, ovvero dichiarando l’illegittimità delle servitù di veduta esercitabili dai balconi realizzati sul lato prospiciente la strada comunale [OSCURATO:PERSONA] e dal parapetto realizzato sulla terrazza di copertura, con la conseguente condanna della convenuta ad arretrare di mt. 1,5 i parapetti di detti balconi nonché quello della terrazza dal lato del confine col fondo dell’attore o, in alternativa, di innalzare i parapetti per un’altezza non inferiore a mt. 2, in modo da impedire la veduta diretta e laterale (fino a cm. 75 dalla linea di confine).

Il Tribunale compensava per metà le spese processuali, ponendo a carico della convenuta la residua metà e per intero quelle di c.t.u..

2. Decidendo sul gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA] e nella costituzione dell’appellato [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 80/2017, lo rigettava, condannando l’appellante al pagamento delle spese processuali del grado.

A sostegno dell’adottata decisione, la Corte di appello riteneva inammissibile la domanda avanzata dall’appellante con riferimento alla richiesta di declaratoria di legittimità e regolarità della servitù sul presupposto della sua costituzione per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c., in quanto nella comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale depositata dalla stessa come convenuta all’atto della sua costituzione in giudizio dinanzi al Tribunale, come negli atti successivi, ella non aveva dedotto alcuna difesa o proposto una domanda a fondamento della vantata servitù in questione, che, quindi, era da ritenersi improponibile quella – su richiamata -formulata per la prima volta in appello.

Inoltre, circa il vizio di ultrapetizione dell’impugnata sentenza di primo grado, nella parte in cui era stata condannata con riguardo ai balconi prospicienti la strada comunale [OSCURATO:PERSONA], con riferimento alla quale l’appellante aveva prospettato che non fosse stata dedotta nell’atto di citazione introduttivo del giudizio, il giudice di appello lo riteneva insussistente, in quanto, dalla lettura dello stesso atto di citazione, si evinceva che l’oggetto dell’avanzata domanda di negatoria servitutisera da ritenersi riferito ad ogni diritto – illegittimamente esercitato - di servitù di veduta o di affaccio a carico del fondo dell’attore ed a favore di quello della convenuta.

4. Avverso la citata sentenza di appello, ha proposto ricorso per cassazione, basato su due motivi, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], resistito con controricorso dal sig. [OSCURATO:PERSONA].

Le difese di entrambe le parti hanno depositato – tuttavia tardivamente –memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, la ricorrente ha denunciato –ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione dell’art. 345 c.p.c. in relazione all’art. 1062 c.c., ritenendo che il giudice di appello avesse errato nel ritenere nuova, dichiarandola perciò inammissibile, la domanda di accertamento – proposta con l’atto di appello - della costituzione del diritto reale di servitù per c.d. destinazione del padre di famiglia, richiamando, a sostegno della sua tesi, il precedente di questa Corte di cui alla sentenza n. 6504 del 30 novembre 1988, secondo cui “promossa azione da parte del proprietario di un fondo per il riconoscimento dell’esistenza di una servitù di passaggio su un fondo altrui fondata su un titolo negoziale, non costituisce domanda nuova, preclusa in appello ai sensi dell’art. 345 c.p.c., la prospettazione di un diverso modo di acquisto della servitù (nella specie, per destinazione del padre di famiglia) e ciò perché la causa petendidelle azioni a difesa della proprietà o di altro diritto reale è lo stesso diritto vantato e non il titolo (usucapione, contratto ecc.) che ne costituisce la fonte”.

2. Con il secondo motivo, la ricorrente ha dedotto – con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. –la violazione dell’art. 112 c.p.c., censurando la decisione di appello nella parte in cui aveva ritenuto insussistente il vizio di ultrapetizione sollevato in sede di gravame avverso la sentenza di primo grado con riferimento alla condanna di essa ricorrente – quale originaria convenuta – alla rimozione delle servitù o alla costruzione di adeguate opere modificative dello stato dei luoghi in modo tale da impedire l’esercizio illegittimo delle servitù stesse, sul presupposto – rilevato dalla stesso giudice di appello (e da ravvisarsi come erroneo nella prospettazione della ricorrente) - che l’attore (poi appellato) avesse chiesto l’accertamento dell’inesistenza di ogni diritto di servitù di veduta a carico del proprio fondo.

3. Rileva il collegio che il primo motivo è privo di fondamento e deve, perciò, essere rigettato.

Va, innanzitutto, osservato come sia pacifico (ammettendolo la stessa ricorrente) che la questione (e, quindi, il relativo “petitum”, non dedotto - né a titolo di eccezione né a sostegno di domanda riconvenzionale - dalla convenuta nel giudizio di pri mo grado) relativa all’asserita avvenuta costituzione preventiva di una servitù per destinazione del padre di famiglia, è stata proposta, per la prima volta, solo con l’atto di appello da parte della [OSCURATO:PERSONA], con la conseguente declaratoria di inammissibilità da parte del giudice di secondo grado siccome formulata in violazione dell’art.345 c.p.c. (sul presupposto, infatti, che dovesse considerarsi domanda nuova, in quanto proposta per la prima volta in sede di gravame).

Ciò premesso, non è discutibile che il principio richiamato con la censura (in cui ci si riporta al citato precedente di questa Corte) sia esatto in via generale, poiché i diritti reali sono qualificabili come diritti (assoluti) “autodeterminati”.

Tuttavia, per la sua applicabilità e perché sia esclusa la configurazione della violazione dell’art. 345 c.p.c., è necessario che la parte – la quale voglia vedersi riconosciuto il diritto relativo all’accertamento dell’esistenza di una servitù in suo favore - abbia già dedotto in primo grado un diverso titolo relativo alla tutela del suo preteso diritto di servitù.

Ed è lo stesso precedente giurisprudenziale di questa Corte, richiamato dalla ricorrente, che conferma la correttezza di questa affermazione, laddove – al fine di no n incorrere nella declaratoria di inammissibilità della domanda in appello ai sensi dell’art. 345 c.p.c. – prevede quale condizione necessaria che una domanda riferibile alla servitù (la cui tutela venga ricondotta all’esistenza di un determinato titolo) sia stata comunque già formulata in primo grado (o dall’attore, con l’atto introduttivo del giudizio, o dal convenuto, in via di eccezione o mediante la proposizione di una domanda riconvenzionale).

Orbene, nel caso di specie, l’attuale ricorrente, con la sua costituzione in primo grado quale convenuta, oltre ad invocare il rigetto dell’actio negatoria servitutis avanzata dall’attore, aveva proposto una domanda riconvenzionale con la quale non aveva chiesto il riconoscimento della preesistenza del contestato diritto di servitù in suo favore in base ad un dato titolo, diverso da quello della sua costituzione per destinazione del padre di famiglia (poi fatto valere per la prima volta in appello), bensì di essere dichiarata proprietaria di una striscia di terreno sita tra gli immobili di rispettiva proprietà (quindi contrapponendo, a quella principale, una mera domanda di rivendicazione o di accertamento della proprietà di tale striscia).

Pertanto, l’odierna ricorrente non aveva, mediante le difese attuate con la sua costituzione in primo grado, invocato – come già posto in risalto -la tutela del suo diritto ad esercitare le controverse servitù di veduta (per le quali, invece, l’attore aveva chiesto che ne venisse accertata l’inesistenza) in base ad un apposito e diverso (rispetto a quello poi dedotto per la prima volta in secondo grado) titolo giuridico.

Pertanto, la decisione della Corte reggina è corretta in punto di diritto, nell’aver ritenuto inammissibile –in applicazione dell’art. 345 c.p.c. –la domanda, perché nuova, avanzata dalla parte appellante – oggi ricorrente – relativamente alla richiesta di declaratoria di costituzione della controversa servitù per destinazione del padre di famiglia, in difetto della formulazione, nel giudizio di primo grado (sotto forma di eccezione o domanda riconvenzionale), di un diverso titolo di formazione di tale specifico diritto reale (cfr. Cass. n. 7071/1995 e Cass. n. 9851/1997).

4. Il secondo motivo è manifestamente infondato perché – come evidenziato nell’impugnata sentenza (per quanto emergente inequivocamente dal riportato svolgimento del processo e dallo stesso contenuto del ricorso) – l’attore, con il suo atto introduttivo relativo alla formulata actio negatoria servitutis, aveva chiesto sia l’accertamento dell’inesistenza di ogni diritto di servitù di veduta e di affaccio a carico del suo fondo ed illegittimamente esercitato dal confinante fabbricato della convenuta, sia la conseguente condanna di quest’ultima alla rimozione delle servitù ovvero all’esecuzione di adeguate opere modificative dello stato dei luoghi tali da impedire, in modo completo, l’esercizio di veduta diretta e laterale a carico del fondo di proprietà del [OSCURATO:PERSONA]: poiché – in accoglimento della domanda attorea – il Tribunale si era, all’esito del giudizio di primo grado, legittimamente pronunciato entro tali limiti e la Corte di appello l’ha pienamente confermata senza oltrepassare detti limiti, è evidente che quest’ultima non è incorsa nel vizio di ultrapetizione, così rimanendo esclusa la denunciata violazione dell’art. 112 c.p.c.

5. In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni svolte, il ricorso deve essere respinto, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate nei sensi di cui in dispositivo.

Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della stessa ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate, per ciascuna, in complessivi euro 1.450,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e c.p.a., nella misura e sulle voci come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso arti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 39E52 F779I), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata ex lege in Roma, p.zza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 46H01 F77OX), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato ex lege in Roma, p.zza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; -controricorrente - avversola sentenza della Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] n. 80/2017 (pubblicata in data 6/2/2017); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 febbraio 2023 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione del giugno 1994, [OSCURATO:PERSONA] - premettendo di essere proprietario di un terreno sito in [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.07870/18 C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] SERVITU’ Giovanni (RC), [OSCURATO:PERSONA] - conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], la sorella [OSCURATO:PERSONA] - proprietaria di un confinante fabbricato - affinché fosse accertata e dichiarata l’illegittimità delle servitù di veduta o di affaccio che dai balconi dell’edificio della convenuta si erano venute a creare a carico del fondo di esso attore, concondanna della stessa all’eliminazione delle servitù stesse ovvero alla costruzione di adeguate opere modificative dello stato dei luoghi mediante la chiusura di tutte le vedute e gli affacci esistenti sulle facciate della costruzione che guardavano versoil citato fondo. Si costituiva in giudizio la citata convenuta che, oltre ad instare per il rigetto dell’avversa pretesa, chiedeva in via riconvenzionale l’accertamento della sua proprietà su una striscia di terreno, della larghezza di mt. 2,5, sita tra l’immobile di sua proprietà e il fondo dell’attore, con ordine a quest’ultimo di consentirle il libero godimento di detta striscia di terreno. Riassunto tempestivamente il processo a seguito della morte dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (difensore della sig.ra [OSCURATO:PERSONA]), con sentenza n. 212/2006, l’adìto Tribunale, istruita la causa anche tramite c.t.u., rigettava la domanda riconvenzionale e accoglieva parzialmente quella principale, ovvero dichiarando l’illegittimità delle servitù di veduta esercitabili dai balconi realizzati sul lato prospiciente la strada comunale [OSCURATO:PERSONA] e dal parapetto realizzato sulla terrazza di copertura, con la conseguente condanna della convenuta ad arretrare di mt. 1,5 i parapetti di detti balconi nonché quello della terrazza dal lato del confine col fondo dell’attore o, in alternativa, di innalzare i parapetti per un’altezza non inferiore a mt. 2, in modo da impedire la veduta diretta e laterale (fino a cm. 75 dalla linea di confine). Il Tribunale compensava per metà le spese processuali, ponendo a carico della convenuta la residua metà e per intero quelle di c.t.u.. 2. Decidendo sul gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA] e nella costituzione dell’appellato [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 80/2017, lo rigettava, condannando l’appellante al pagamento delle spese processuali del grado. A sostegno dell’adottata decisione, la Corte di appello riteneva inammissibile la domanda avanzata dall’appellante con riferimento alla richiesta di declaratoria di legittimità e regolarità della servitù sul presupposto della sua costituzione per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c., in quanto nella comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale depositata dalla stessa come convenuta all’atto della sua costituzione in giudizio dinanzi al Tribunale, come negli atti successivi, ella non aveva dedotto alcuna difesa o proposto una domanda a fondamento della vantata servitù in questione, che, quindi, era da ritenersi improponibile quella – su richiamata -formulata per la prima volta in appello. Inoltre, circa il vizio di ultrapetizione dell’impugnata sentenza di primo grado, nella parte in cui era stata condannata con riguardo ai balconi prospicienti la strada comunale [OSCURATO:PERSONA], con riferimento alla quale l’appellante aveva prospettato che non fosse stata dedotta nell’atto di citazione introduttivo del giudizio, il giudice di appello lo riteneva insussistente, in quanto, dalla lettura dello stesso atto di citazione, si evinceva che l’oggetto dell’avanzata domanda di negatoria servitutisera da ritenersi riferito ad ogni diritto – illegittimamente esercitato - di servitù di veduta o di affaccio a carico del fondo dell’attore ed a favore di quello della convenuta. 4. Avverso la citata sentenza di appello, ha proposto ricorso per cassazione, basato su due motivi, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], resistito con controricorso dal sig. [OSCURATO:PERSONA]. Le difese di entrambe le parti hanno depositato – tuttavia tardivamente –memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, la ricorrente ha denunciato –ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione dell’art. 345 c.p.c. in relazione all’art. 1062 c.c., ritenendo che il giudice di appello avesse errato nel ritenere nuova, dichiarandola perciò inammissibile, la domanda di accertamento – proposta con l’atto di appello - della costituzione del diritto reale di servitù per c.d. destinazione del padre di famiglia, richiamando, a sostegno della sua tesi, il precedente di questa Corte di cui alla sentenza n. 6504 del 30 novembre 1988, secondo cui “promossa azione da parte del proprietario di un fondo per il riconoscimento dell’esistenza di una servitù di passaggio su un fondo altrui fondata su un titolo negoziale, non costituisce domanda nuova, preclusa in appello ai sensi dell’art. 345 c.p.c., la prospettazione di un diverso modo di acquisto della servitù (nella specie, per destinazione del padre di famiglia) e ciò perché la causa petendidelle azioni a difesa della proprietà o di altro diritto reale è lo stesso diritto vantato e non il titolo (usucapione, contratto ecc.) che ne costituisce la fonte”. 2. Con il secondo motivo, la ricorrente ha dedotto – con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. –la violazione dell’art. 112 c.p.c., censurando la decisione di appello nella parte in cui aveva ritenuto insussistente il vizio di ultrapetizione sollevato in sede di gravame avverso la sentenza di primo grado con riferimento alla condanna di essa ricorrente – quale originaria convenuta – alla rimozione delle servitù o alla costruzione di adeguate opere modificative dello stato dei luoghi in modo tale da impedire l’esercizio illegittimo delle servitù stesse, sul presupposto – rilevato dalla stesso giudice di appello (e da ravvisarsi come erroneo nella prospettazione della ricorrente) - che l’attore (poi appellato) avesse chiesto l’accertamento dell’inesistenza di ogni diritto di servitù di veduta a carico del proprio fondo. 3. Rileva il collegio che il primo motivo è privo di fondamento e deve, perciò, essere rigettato. Va, innanzitutto, osservato come sia pacifico (ammettendolo la stessa ricorrente) che la questione (e, quindi, il relativo “petitum”, non dedotto - né a titolo di eccezione né a sostegno di domanda riconvenzionale - dalla convenuta nel giudizio di pri mo grado) relativa all’asserita avvenuta costituzione preventiva di una servitù per destinazione del padre di famiglia, è stata proposta, per la prima volta, solo con l’atto di appello da parte della [OSCURATO:PERSONA], con la conseguente declaratoria di inammissibilità da parte del giudice di secondo grado siccome formulata in violazione dell’art.345 c.p.c. (sul presupposto, infatti, che dovesse considerarsi domanda nuova, in quanto proposta per la prima volta in sede di gravame). Ciò premesso, non è discutibile che il principio richiamato con la censura (in cui ci si riporta al citato precedente di questa Corte) sia esatto in via generale, poiché i diritti reali sono qualificabili come diritti (assoluti) “autodeterminati”. Tuttavia, per la sua applicabilità e perché sia esclusa la configurazione della violazione dell’art. 345 c.p.c., è necessario che la parte – la quale voglia vedersi riconosciuto il diritto relativo all’accertamento dell’esistenza di una servitù in suo favore - abbia già dedotto in primo grado un diverso titolo relativo alla tutela del suo preteso diritto di servitù. Ed è lo stesso precedente giurisprudenziale di questa Corte, richiamato dalla ricorrente, che conferma la correttezza di questa affermazione, laddove – al fine di no n incorrere nella declaratoria di inammissibilità della domanda in appello ai sensi dell’art. 345 c.p.c. – prevede quale condizione necessaria che una domanda riferibile alla servitù (la cui tutela venga ricondotta all’esistenza di un determinato titolo) sia stata comunque già formulata in primo grado (o dall’attore, con l’atto introduttivo del giudizio, o dal convenuto, in via di eccezione o mediante la proposizione di una domanda riconvenzionale). Orbene, nel caso di specie, l’attuale ricorrente, con la sua costituzione in primo grado quale convenuta, oltre ad invocare il rigetto dell’actio negatoria servitutis avanzata dall’attore, aveva proposto una domanda riconvenzionale con la quale non aveva chiesto il riconoscimento della preesistenza del contestato diritto di servitù in suo favore in base ad un dato titolo, diverso da quello della sua costituzione per destinazione del padre di famiglia (poi fatto valere per la prima volta in appello), bensì di essere dichiarata proprietaria di una striscia di terreno sita tra gli immobili di rispettiva proprietà (quindi contrapponendo, a quella principale, una mera domanda di rivendicazione o di accertamento della proprietà di tale striscia). Pertanto, l’odierna ricorrente non aveva, mediante le difese attuate con la sua costituzione in primo grado, invocato – come già posto in risalto -la tutela del suo diritto ad esercitare le controverse servitù di veduta (per le quali, invece, l’attore aveva chiesto che ne venisse accertata l’inesistenza) in base ad un apposito e diverso (rispetto a quello poi dedotto per la prima volta in secondo grado) titolo giuridico. Pertanto, la decisione della Corte reggina è corretta in punto di diritto, nell’aver ritenuto inammissibile –in applicazione dell’art. 345 c.p.c. –la domanda, perché nuova, avanzata dalla parte appellante – oggi ricorrente – relativamente alla richiesta di declaratoria di costituzione della controversa servitù per destinazione del padre di famiglia, in difetto della formulazione, nel giudizio di primo grado (sotto forma di eccezione o domanda riconvenzionale), di un diverso titolo di formazione di tale specifico diritto reale (cfr. Cass. n. 7071/1995 e Cass. n. 9851/1997). 4. Il secondo motivo è manifestamente infondato perché – come evidenziato nell’impugnata sentenza (per quanto emergente inequivocamente dal riportato svolgimento del processo e dallo stesso contenuto del ricorso) – l’attore, con il suo atto introduttivo relativo alla formulata actio negatoria servitutis, aveva chiesto sia l’accertamento dell’inesistenza di ogni diritto di servitù di veduta e di affaccio a carico del suo fondo ed illegittimamente esercitato dal confinante fabbricato della convenuta, sia la conseguente condanna di quest’ultima alla rimozione delle servitù ovvero all’esecuzione di adeguate opere modificative dello stato dei luoghi tali da impedire, in modo completo, l’esercizio di veduta diretta e laterale a carico del fondo di proprietà del [OSCURATO:PERSONA]: poiché – in accoglimento della domanda attorea – il Tribunale si era, all’esito del giudizio di primo grado, legittimamente pronunciato entro tali limiti e la Corte di appello l’ha pienamente confermata senza oltrepassare detti limiti, è evidente che quest’ultima non è incorsa nel vizio di ultrapetizione, così rimanendo esclusa la denunciata violazione dell’art. 112 c.p.c. 5. In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni svolte, il ricorso deve essere respinto, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate nei sensi di cui in dispositivo. Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della stessa ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate, per ciascuna, in complessivi euro 1.450,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e c.p.a., nella misura e sulle voci come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso arti
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