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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 01936/2026

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di TARANTO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità ,/ [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Taranto ha rigettato la richiesta di riesame formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e confermato il sequestro preventivo dell'area interna e esterna di un capannone industriale, disposto in relazione alla contestazione provvisoria del reato di cui all'art.256 D.Ivo 152/2006, per aver effettuato un'attività di raccolta incontrollata di rifiuti pericolosi e non pericolosi e in relazione alla contestazione del reato di cui all'art. 20 D.Ivo n.139/2006, per omessa presentazione della SCIA in ordine allo svolgimento di attività soggetta ai controlli di prevenzione degli incendi.

2. Avverso la suddetta ordinanza ricorre per cassazione l'indagato [OSCURATO:PERSONA], affidando il ricorso a due motivi.

2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge in ordine al fumus delictí, rappresentando che la presenza del materiale nell'area interna e esterna del capannone è compatibile con il tipo di attività lavorativa e produttiva ivi svolta di meccanica e carpenteria.

Precisa che gli pneumatici, i serbatori, i pezzi di ricambio, i fusti e le batterie erano accumulate temporaneamente per essere destinati a successiva lavorazione e non erano in stato di abbandono.

2.2. Con il secondo motivo lamenta carenza e vizio di motivazione e travisamento della prova in ordine alla valutazione di documentazione che comprova l'attività di manutenzione meccanica e di carpenteria svolta all'interno del capannone.

Il capannone era adibito alla produzione di pezzi meccanici e meccanismi e al loro stoccaggio per il futuro utilizzo.

Deduce pertanto l'illegittimità della qualificazione giuridica del fatto contestato, trattandosi di un accumulo temporaneo di rifiuti.

2.3. Con il terzo motivo deduce carenza di motivazione sul periculum in mora, non avendo il giudice considerato la presenza di misure antiincendio, né valutato la possibilità di disporre un sequestro limitato all'area interessata dall'illecito.

2.4. Con il terzo motivo lamenta violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza, ribadendo che la misura cautelare è stata disposta sull'intero capannone, con conseguente paralisi dell'attività aziendale ivi svolta.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. Le prime due doglianze sono manifestamente infondate.

Si premette che, in tema di sequestro preventivo, la verifica sulle condizioni di legittimità della misura cautelare, da parte della Corte di cassazione, senza risolversi in anticipata decisione della questione di merito, deve incentrarsi sul controllo della compatibilità fra la fattispecie concreta e quella legale ipotizzata, mediante una delibazione prioritaria dell'antigiuridicità penale del fatto (Sez.

U, n. 6 del 27/03/1992, Midolini, Rv. 191327).

Sia in sede di giudizio di riesame, dunque, che in sede di legittimità, se non è consentito verificare l'effettiva sussistenza del fatto- reato, è doveroso accertare se il fatto contestato sia sussumibile in una fattispecie astratta di reato, sia pure nell'ottica di sommarietà e di provvisorietà, propria della fase delle indagini preliminari (Sez.

U, n. 3713 del 23/09/1994, Nigro, Rv. 199471).

E invero, la misura cautelare reale attiene a cose alle quali viene attribuito un tasso di pericolosità, poiché esse si ricollegano alla commissione di un reato, onde la conservazione del sequestro, volto a limitare la libera disponibilità dell'oggetto, prescinde da qualsiasi verifica in merito alla fondatezza dell'accusa (Sez. 6, n. 3590 del 26/11/1993 Cc. (dep. 07/02/1994) Rv. 196629) ma richiede, in termini di indispensabilità, l'accertamento, nella fattispecie concreta in esame, della configurabilità di connotati di illiceità penale.

Inoltre, si ribadisce che il ricorso per cassazione avverso una misura cautelare reale è ammesso dall'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. esclusivamente per violazione di legge e non per vizio della motivazione e travisamento della prova.

Costituisce, al riguardo, ius receptum, nella giurisprudenza di questa suprema Corte, il principio secondo il quale nella nozione di "violazione di legge" rientrano la mancanza assoluta di motivazione e la presenza di una motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo".

Non vi rientra invece l'illogicità manifesta, la quale può essere denunciata nel giudizio di legittimità soltanto attraverso lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 2 del 28/01/2004, Ferrazzi).

1.2. Nel caso in disamina, il giudice ha descritto lo stato di degrado dei luoghi, il rinvenimento di una notevole quantità di materiale eterogeneo, accatastato direttamente sulla pavimentazione o in contenitori di fortuna privi di codici identificativi, o all'interno di un container ricolmo di materiale di scarto, il rinvenimento di veicoli industriali in pessimo stato d'uso, la presenza di oli esausti senza impianti di raccolta, l'assenza di registri di carico e di scarico, l'attività di autoriparazione abusiva svolta nei locali anche in assenza delle necessarie cautele antincendio, tanto con riferimento all'attività prevalente esercitata dall'impresa, quanto con riferimento all'attività secondaria.

Il giudice a quo ha, inoltre, escluso nel caso di specie, sia per la eterogeneita .emateriale sia per le modalità di detenzione, che il materiale rinvenuto , cket fosse destinato ad operazioni di smaltimento o di recupero al fine dell'immediato riutilizzo, non essendo, peraltro, la ditta autorizzata a tale tipo di attività, considerato che l'oggetto sociale della ditta non comprende l'attività di autoriparazione, che deve essere qualificata come abusiva.

Né in giudizio è stata comprovata la sussistenza di una sede diversa da quella principale.

Ne segue che la presenza di fusti contenenti oli esausti e di batterie esauste non è affatto compatibile con le deduzioni difensive, non potendo legittimamente svolgersi l'attività di carpenteria e manutenzione meccanica all'interno del capannone.Anche a prescindere da tali rilievi, il giudice a quo ha preso visione delle fotografie in atti e uso che gli eterogenei oggetti, accatastati all'interno e all'esterno del capannone e in cattivo stato di conservazione, potessero essere destinati a un successivo utilizzo.

Trattasi di impianto argomentativo a sostegno del decisum che, lungi dal potersi considerare apparente, si sostanzia in un apparato esplicativo puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, a fronte di doglianze che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice di merito e che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (v., tra le tante: Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849)

2. Quanto al periculum in mora, si osserva che il c.d. periculum in mora deve essere inteso in senso oggettivo e cioè come probabilità di danno futuro in conseguenza dell'effettiva disponibilità materiale o giuridica della cosa.

Il pericolo può derivare non solo dalla potenzialità della res oggetto del provvedimento cautelare di recare una lesione all'interesse protetto dalla norma penale (Sez.6, n. 32617 del 28/04/2006, Rv. 234764) ma anche dalla semplice possibilità che essa contribuisca ad agevolare la commissione di ulteriori reati.

Nel caso in disamina il giudice a quo, con motivazione che non può certo tacciarsi di illogicità, ha evidenziato che, in ragione della perdurante operatività dell'attività aziendale del ricorrente, svolta abusivamente e senza le necessarie cautele antincendio, le conseguenze dei reati ipotizzati ben potrebbero essere aggravate o protratte, potendo essere incrementati i cumuli di rifiuti rinvenuti e in stato di abbandono.

Inoltre, sotto il profilo della concretezza e attualità del pericolo, il giudice ha evidenziato che l'attività di accumulo e deposito di rifiuti non occasionale, perdurava nel tempo e interessava l'intero capannone industriale, sia nella sua parte interna che lungo il perimetro esterno.

3. Infine, in ordine alla quarta doglianza, si ribadisce che in tema di confisca di cose servite per la commissione del reato, è necessaria la sussistenza di un nesso di specifica, non occasionale e non mediata strumentalità tra il bene e la condotta criminosa, da valutare anche verificando la rispondenza della misura cautelare adottata ai principi di adeguatezza e proporzionalità rispetto alla finalità della stessa (Sez. 6, n.17763 del 13/12/2018, Rv. 275886 - 01).

Nel caso in disamina, il giudice ha evidenziato che l'intero capannone industriale, sia all'interno che all'esterno, era destinato all'attività illecita, escludendo che il materiale di scarto ivi rinvenuto fosse riconducibile ad un'attività di autoriparazione svolta, per altro, in maniera abusiva, non essendo il suddetto capannone neppure una sede secondaria della ditta del ricorrente. 4.Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di TARANTO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità ,/ [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Taranto ha rigettato la richiesta di riesame formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e confermato il sequestro preventivo dell'area interna e esterna di un capannone industriale, disposto in relazione alla contestazione provvisoria del reato di cui all'art.256 D.Ivo 152/2006, per aver effettuato un'attività di raccolta incontrollata di rifiuti pericolosi e non pericolosi e in relazione alla contestazione del reato di cui all'art. 20 D.Ivo n.139/2006, per omessa presentazione della SCIA in ordine allo svolgimento di attività soggetta ai controlli di prevenzione degli incendi. 2. Avverso la suddetta ordinanza ricorre per cassazione l'indagato [OSCURATO:PERSONA], affidando il ricorso a due motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge in ordine al fumus delictí, rappresentando che la presenza del materiale nell'area interna e esterna del capannone è compatibile con il tipo di attività lavorativa e produttiva ivi svolta di meccanica e carpenteria. Precisa che gli pneumatici, i serbatori, i pezzi di ricambio, i fusti e le batterie erano accumulate temporaneamente per essere destinati a successiva lavorazione e non erano in stato di abbandono. 2.2. Con il secondo motivo lamenta carenza e vizio di motivazione e travisamento della prova in ordine alla valutazione di documentazione che comprova l'attività di manutenzione meccanica e di carpenteria svolta all'interno del capannone. Il capannone era adibito alla produzione di pezzi meccanici e meccanismi e al loro stoccaggio per il futuro utilizzo. Deduce pertanto l'illegittimità della qualificazione giuridica del fatto contestato, trattandosi di un accumulo temporaneo di rifiuti. 2.3. Con il terzo motivo deduce carenza di motivazione sul periculum in mora, non avendo il giudice considerato la presenza di misure antiincendio, né valutato la possibilità di disporre un sequestro limitato all'area interessata dall'illecito. 2.4. Con il terzo motivo lamenta violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza, ribadendo che la misura cautelare è stata disposta sull'intero capannone, con conseguente paralisi dell'attività aziendale ivi svolta. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Le prime due doglianze sono manifestamente infondate. Si premette che, in tema di sequestro preventivo, la verifica sulle condizioni di legittimità della misura cautelare, da parte della Corte di cassazione, senza risolversi in anticipata decisione della questione di merito, deve incentrarsi sul controllo della compatibilità fra la fattispecie concreta e quella legale ipotizzata, mediante una delibazione prioritaria dell'antigiuridicità penale del fatto (Sez. U, n. 6 del 27/03/1992, Midolini, Rv. 191327). Sia in sede di giudizio di riesame, dunque, che in sede di legittimità, se non è consentito verificare l'effettiva sussistenza del fatto- reato, è doveroso accertare se il fatto contestato sia sussumibile in una fattispecie astratta di reato, sia pure nell'ottica di sommarietà e di provvisorietà, propria della fase delle indagini preliminari (Sez. U, n. 3713 del 23/09/1994, Nigro, Rv. 199471). E invero, la misura cautelare reale attiene a cose alle quali viene attribuito un tasso di pericolosità, poiché esse si ricollegano alla commissione di un reato, onde la conservazione del sequestro, volto a limitare la libera disponibilità dell'oggetto, prescinde da qualsiasi verifica in merito alla fondatezza dell'accusa (Sez. 6, n. 3590 del 26/11/1993 Cc. (dep. 07/02/1994) Rv. 196629) ma richiede, in termini di indispensabilità, l'accertamento, nella fattispecie concreta in esame, della configurabilità di connotati di illiceità penale. Inoltre, si ribadisce che il ricorso per cassazione avverso una misura cautelare reale è ammesso dall'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. esclusivamente per violazione di legge e non per vizio della motivazione e travisamento della prova. Costituisce, al riguardo, ius receptum, nella giurisprudenza di questa suprema Corte, il principio secondo il quale nella nozione di "violazione di legge" rientrano la mancanza assoluta di motivazione e la presenza di una motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo". Non vi rientra invece l'illogicità manifesta, la quale può essere denunciata nel giudizio di legittimità soltanto attraverso lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 2 del 28/01/2004, Ferrazzi). 1.2. Nel caso in disamina, il giudice ha descritto lo stato di degrado dei luoghi, il rinvenimento di una notevole quantità di materiale eterogeneo, accatastato direttamente sulla pavimentazione o in contenitori di fortuna privi di codici identificativi, o all'interno di un container ricolmo di materiale di scarto, il rinvenimento di veicoli industriali in pessimo stato d'uso, la presenza di oli esausti senza impianti di raccolta, l'assenza di registri di carico e di scarico, l'attività di autoriparazione abusiva svolta nei locali anche in assenza delle necessarie cautele antincendio, tanto con riferimento all'attività prevalente esercitata dall'impresa, quanto con riferimento all'attività secondaria. Il giudice a quo ha, inoltre, escluso nel caso di specie, sia per la eterogeneita .emateriale sia per le modalità di detenzione, che il materiale rinvenuto , cket fosse destinato ad operazioni di smaltimento o di recupero al fine dell'immediato riutilizzo, non essendo, peraltro, la ditta autorizzata a tale tipo di attività, considerato che l'oggetto sociale della ditta non comprende l'attività di autoriparazione, che deve essere qualificata come abusiva. Né in giudizio è stata comprovata la sussistenza di una sede diversa da quella principale. Ne segue che la presenza di fusti contenenti oli esausti e di batterie esauste non è affatto compatibile con le deduzioni difensive, non potendo legittimamente svolgersi l'attività di carpenteria e manutenzione meccanica all'interno del capannone.Anche a prescindere da tali rilievi, il giudice a quo ha preso visione delle fotografie in atti e uso che gli eterogenei oggetti, accatastati all'interno e all'esterno del capannone e in cattivo stato di conservazione, potessero essere destinati a un successivo utilizzo. Trattasi di impianto argomentativo a sostegno del decisum che, lungi dal potersi considerare apparente, si sostanzia in un apparato esplicativo puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, a fronte di doglianze che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice di merito e che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (v., tra le tante: Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849) 2. Quanto al periculum in mora, si osserva che il c.d. periculum in mora deve essere inteso in senso oggettivo e cioè come probabilità di danno futuro in conseguenza dell'effettiva disponibilità materiale o giuridica della cosa. Il pericolo può derivare non solo dalla potenzialità della res oggetto del provvedimento cautelare di recare una lesione all'interesse protetto dalla norma penale (Sez.6, n. 32617 del 28/04/2006, Rv. 234764) ma anche dalla semplice possibilità che essa contribuisca ad agevolare la commissione di ulteriori reati. Nel caso in disamina il giudice a quo, con motivazione che non può certo tacciarsi di illogicità, ha evidenziato che, in ragione della perdurante operatività dell'attività aziendale del ricorrente, svolta abusivamente e senza le necessarie cautele antincendio, le conseguenze dei reati ipotizzati ben potrebbero essere aggravate o protratte, potendo essere incrementati i cumuli di rifiuti rinvenuti e in stato di abbandono. Inoltre, sotto il profilo della concretezza e attualità del pericolo, il giudice ha evidenziato che l'attività di accumulo e deposito di rifiuti non occasionale, perdurava nel tempo e interessava l'intero capannone industriale, sia nella sua parte interna che lungo il perimetro esterno. 3. Infine, in ordine alla quarta doglianza, si ribadisce che in tema di confisca di cose servite per la commissione del reato, è necessaria la sussistenza di un nesso di specifica, non occasionale e non mediata strumentalità tra il bene e la condotta criminosa, da valutare anche verificando la rispondenza della misura cautelare adottata ai principi di adeguatezza e proporzionalità rispetto alla finalità della stessa (Sez. 6, n.17763 del 13/12/2018, Rv. 275886 - 01). Nel caso in disamina, il giudice ha evidenziato che l'intero capannone industriale, sia all'interno che all'esterno, era destinato all'attività illecita, escludendo che il materiale di scarto ivi rinvenuto fosse riconducibile ad un'attività di autoriparazione svolta, per altro, in maniera abusiva, non essendo il suddetto capannone neppure una sede secondaria della ditta del ricorrente. 4.Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm
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