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CassazionedecretoSezione LDecisione del 15 aprile 2025

Cassazione n. 00357/2026

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza R.G.N. 10392-2025 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA].; -intimata - avverso la sentenza n. 4573/2025 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 15/04/2025 R.G.N. 24598/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] di competenza R.G.N.10392/2025 Cron.

Rep.

Ud.28/11/2025 RILEVATOCHE Il Tribunale di Roma ha declinatola propria competenza per territorio riguardo alla pretesa azionata con decreto ingiuntivo da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., debitrice di contributi dovuti in relazione al sig. [OSCURATO:PERSONA], del quale era discussala qualità di agente o di procacciatore di affari.

Secondo il Tribunale non si applical’art.444, co.3 c.p.c., posto che tra la società e il sig. [OSCURATO:PERSONA] sussisteva comunque un rapporto di lavoro autonomo.

Il giudice di primo grado ha piuttostorichiamato l’art.444, co.1 c.p.c. e dichiarato la competenza delTribunale di Velletri dove avevasede [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] la sentenza, propone regolamento necessario di competenza [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]. è rimastaintimata.

L’ufficio della Procura Generale ha depositato note scritte chiedendo l’accoglimento del regolamento.

In sede di odierna udienza camerale, il collegio si è riservato il deposito del provvedimento nel termine di sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che l’at.444, co.3 c.p.c. si applica anche alle cause per pretese contributive di [OSCURATO:PERSONA] verso il preponente.

Il regolamento è fondato.

Diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, per le controversie tra preponente e [OSCURATO:PERSONA] relative all’omessa contribuzione, si applica l’art.444, co.3 c.p.c. (Cass.21082/09, Cass.1119/24, Cass.29869/24), e non il primo comma della norma.

Il terzo comma trova infatti applicazione in tutti i casi in cui il rapporto previdenziale, anche se nascente da lavoro autonomo, presenti la sua tipica struttura trilaterale, in quanto l'obbligato al versamento dei contributi non coincide con il beneficiario delle prestazioni, come si verifica per le contribuzioni dovute all’Enasarco da parte del preponente nel rapporto di agenzia; il primo comma rileva invece nella diversa fattispecie inerente agli obblighi contributivi a carico dell’agente, ove il soggetto obbligato coincide con il beneficiario delle prestazioni previdenziali (c.d. rapporto bilaterale).

Ed era quest’ultimo il caso di Cass.23690/16, citata nella sentenza impugnata, ove non era questione di rapporto trilaterale e solo si discuteva dell’obbligo contributivo verso Enasarco da parte di un lavoratore autonomo.

Ai sensi del comma 3 dell’art.444 c.p.c., poi, la competenza si radica presso Roma, in cuisi trova la sede centrale della [OSCURATO:PERSONA].

È infatti consolidato il principio (Cass.21082/09, Cass.3303/02) per cui la competenza si radica, ai sensi dell’art.444, co.3 c.p.c., prendendo a riferimento la sede dell'ufficio dell'ente previdenziale che, in quanto investito di potere di gestione esterna, sia legittimato a ricevere i contributi e conseguentemente a pretenderne il pagamento o a restituirne l'eccedenza; pertanto, nel caso di enti previdenziali con struttura decentrata, la competenza del foro in cui si trovi un ufficio periferico si radica soltanto qualora questo, in forza di norme di legge o di regolamenti, sia preposto alla gestione dei rapporti contributivi; ciò non è riguardo alla [OSCURATO:PERSONA] che ha centralizzato presso la sede di Roma la riscossione dei contributi.

Va dunque accolto il ricorso e dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di Roma.

Spese al def

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza R.G.N. 10392-2025 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA].; -intimata - avverso la sentenza n. 4573/2025 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 15/04/2025 R.G.N. 24598/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] di competenza R.G.N.10392/2025 Cron. Rep. Ud.28/11/2025 RILEVATOCHE Il Tribunale di Roma ha declinatola propria competenza per territorio riguardo alla pretesa azionata con decreto ingiuntivo da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., debitrice di contributi dovuti in relazione al sig. [OSCURATO:PERSONA], del quale era discussala qualità di agente o di procacciatore di affari. Secondo il Tribunale non si applical’art.444, co.3 c.p.c., posto che tra la società e il sig. [OSCURATO:PERSONA] sussisteva comunque un rapporto di lavoro autonomo. Il giudice di primo grado ha piuttostorichiamato l’art.444, co.1 c.p.c. e dichiarato la competenza delTribunale di Velletri dove avevasede [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] la sentenza, propone regolamento necessario di competenza [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]. è rimastaintimata. L’ufficio della Procura Generale ha depositato note scritte chiedendo l’accoglimento del regolamento. In sede di odierna udienza camerale, il collegio si è riservato il deposito del provvedimento nel termine di sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che l’at.444, co.3 c.p.c. si applica anche alle cause per pretese contributive di [OSCURATO:PERSONA] verso il preponente. Il regolamento è fondato. Diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, per le controversie tra preponente e [OSCURATO:PERSONA] relative all’omessa contribuzione, si applica l’art.444, co.3 c.p.c. (Cass.21082/09, Cass.1119/24, Cass.29869/24), e non il primo comma della norma. Il terzo comma trova infatti applicazione in tutti i casi in cui il rapporto previdenziale, anche se nascente da lavoro autonomo, presenti la sua tipica struttura trilaterale, in quanto l'obbligato al versamento dei contributi non coincide con il beneficiario delle prestazioni, come si verifica per le contribuzioni dovute all’Enasarco da parte del preponente nel rapporto di agenzia; il primo comma rileva invece nella diversa fattispecie inerente agli obblighi contributivi a carico dell’agente, ove il soggetto obbligato coincide con il beneficiario delle prestazioni previdenziali (c.d. rapporto bilaterale). Ed era quest’ultimo il caso di Cass.23690/16, citata nella sentenza impugnata, ove non era questione di rapporto trilaterale e solo si discuteva dell’obbligo contributivo verso Enasarco da parte di un lavoratore autonomo. Ai sensi del comma 3 dell’art.444 c.p.c., poi, la competenza si radica presso Roma, in cuisi trova la sede centrale della [OSCURATO:PERSONA]. È infatti consolidato il principio (Cass.21082/09, Cass.3303/02) per cui la competenza si radica, ai sensi dell’art.444, co.3 c.p.c., prendendo a riferimento la sede dell'ufficio dell'ente previdenziale che, in quanto investito di potere di gestione esterna, sia legittimato a ricevere i contributi e conseguentemente a pretenderne il pagamento o a restituirne l'eccedenza; pertanto, nel caso di enti previdenziali con struttura decentrata, la competenza del foro in cui si trovi un ufficio periferico si radica soltanto qualora questo, in forza di norme di legge o di regolamenti, sia preposto alla gestione dei rapporti contributivi; ciò non è riguardo alla [OSCURATO:PERSONA] che ha centralizzato presso la sede di Roma la riscossione dei contributi. Va dunque accolto il ricorso e dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di Roma. Spese al def
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