CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 16496/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ARIO, indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL]; - ricorrent e - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL] Oggetto: indennità mobilità RGN Cron. Rep. CC 10.5.23 - controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n . 3838 /20 20 pubblicata i l 10 / 1 2 /20 20 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 0 / 0 5 /2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: La Corte d’appello di Napoli confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] tesa ad accertare il proprio diritto alla proroga del trattamento dell’indennità di mobilità per il periodo 1.1.2009 –31.12.2012. Riteneva la Corte d’appello che non fosse stato allegata la sussistenza del requisito occupazionale dell’azienda presso cui la appellante aveva prestato attività lavorativa, costituente presupposto della proroga del trattamento di mobilità. Né poteva rilevare una pregressa pronuncia del tribunale di Napoli, n.14371/13, che aveva riconosciuto la proroga del trattamento atutto il 2008, in quanto la stessa affermava che non vi era prova della proroga del trattamento per il 2009. Avverso la sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] per un motivo, illustrato da memoria. Inps resiste con controricorso. All’adunanza camerale il collegio si riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. Considerato che: Con l’unico motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione dell’art.324 c.p.c. La Corte avrebbe escluso l’allegazione del requisito occupazionalequando, invece, la sua sussistenza era stata affermat a dalla precedente sentenza del tribunale di Napoli , passata in giudicato, n.14371/13, che aveva concesso il trattamento di mobilità fino al 2008. La sentenza impugnata aveva così violato la regola del giudicato che, nei rapporti di durata, è destinato a coprire i periodi futuri. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza. Premesso che dalla pronuncia impugnata non emerge che la sentenza del tribunale di Napoli n.14371/18 fosse passata in giudicato, e che il ricorso allega che se ne è prodotto “il certificato di passaggio in giudicato”, senza menzionare in quale occasione sarebbe stato prodotto e senza localizzare tale atto, resta dirimente il fatto che il ricorso non riporta nella sua integralità il testo della sentenza n.14371/18 da cui emergerebbe il giudicato. Al contrario, secondo orientamento costante di questa Corte cui va data continuità, la parte che intende far valere l’esistenza del giudicato esterno deve, per il principio di autosufficienza del ricorso ed a pena d’inammissibilità dello stesso, riprodurre il testo integrale della sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo a stralci della motivazione (Cass . 17310/20, Cass.8042/23). Nulla sulle spese attesa la dichiarazione ex art.152 c.p.c. resa in appello e vagliata dalla sentenza impugnata, e non essendovi evidenze di mutamenti delle condizioni reddituali intervenuti successivamente. i sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, attesa l’inammissibilità del ricorso, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis. Così deciso in Roma, all’