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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 settembre 2021

Cassazione n. 42257/2021

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di CATANZARO, con sentenza in data 23/09/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal [OSCURATO:PERSONA] di CATANZARO, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] confermava la condanna in relazione ai reati rispettivamente ascritti .

Propongono ricorso per cassazione gli imputati, deducendo i seguenti motivi: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con separati ricorsi, deducono : violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla determinazione della pena, quantificata nei confronti degli attuali ricorrenti in misura assai più aspra rispetto a quella riportata da altri correi che hanno svolto ruoli ben più rilevanti negli episodi di causa.

Il ricorso è inammissibile.

Per consolidata giurisprudenza, non può operarsi un raffronto tra le pene riportate dai concorrenti nel reato che hanno optato per differenti scelte processuali; peraltro, in difetto di illustrazione e documentazione di tutte le possibili ragioni per le quali gli altri correi hanno riportato pene inferiori, il ricorso risulta comunque aspecifico.

Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 28/09/2021 gliere Estensore [OSCURATO:PERSONA] N I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di CATANZARO, con sentenza in data 23/09/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal [OSCURATO:PERSONA] di CATANZARO, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] confermava la condanna in relazione ai reati rispettivamente ascritti . Propongono ricorso per cassazione gli imputati, deducendo i seguenti motivi: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con separati ricorsi, deducono : violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla determinazione della pena, quantificata nei confronti degli attuali ricorrenti in misura assai più aspra rispetto a quella riportata da altri correi che hanno svolto ruoli ben più rilevanti negli episodi di causa. Il ricorso è inammissibile. Per consolidata giurisprudenza, non può operarsi un raffronto tra le pene riportate dai concorrenti nel reato che hanno optato per differenti scelte processuali; peraltro, in difetto di illustrazione e documentazione di tutte le possibili ragioni per le quali gli altri correi hanno riportato pene inferiori, il ricorso risulta comunque aspecifico. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 28/09/2021 gliere Estensore [OSCURATO:PERSONA] N I
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