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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 maggio 2026

Cassazione n. 21676/2026

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di appello di Roma;visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi alla memoriadepositata ed insistendo per il rigetto del ricorso;udite le richieste del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusoriportandosi al ricorso ed insistendo per l’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 09/12/2025, la Corte di appello di Roma confermava lasentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 07/02/2025, appellata da CornelBlaga, che condannava al pagamento delle spese del grado di giudizio.2.

Avverso la sentenza della Corte di appello propone ricorso l’avv.[OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], articolando un unicomotivo con cui deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod.proc. pen., inosservanza o erronea applicazione degli artt. 635 cod. pen., 1,comma 1, lett. b), d.lgs. 31/2024 e 85 d.lgs. 150/2022 e succ. modifiche.In particolare, richiamando la ordinanza costituzionale del 16 aprile 2024, ilricorrente censura la decisione impugnata nella parte in cui non ha dichiarato laimprocedibilità del reato per mancanza di querela.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, essendo aspecifico ecomunque manifestamente infondato il motivo proposto.In particolare, il motivo è aspecifico nella parte in cui non si confronta con lamotivazione approntata nella sentenza impugnata e con la contestazione delreato di danneggiamento aggravato dall’essere il fatto commesso su benedestinato a pubblico servizio, nonché manifestamente infondato.1.1.

Al riguardo, si rammenta come sia procedibile d'ufficio il delitto didanneggiamento commesso su bene destinato a pubblico servizio o pubblicautilità atteso che, a seguito della modifica dell'art. 635, comma quinto, cod. pen.ad opera dell'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, sonoprocedibili di ufficio i delitti di danneggiamento aventi ad oggetto le "altre" cosericomprese nel novero dell'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., diverse daquelle esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblicafede (Sez. 2, n. 32908 del 23/09/2025, Cecera, Rv. 288656 – 01; Sez. 2, n.29538 del 15/06/2023, Brnelic, Rv. 284940 – 01, che ha precisato, altresì, che,ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 635, comma secondo, n.1), cod. pen., assume rilievo la destinazione del bene danneggiato all'esercizio diun pubblico servizio e, quindi, la connotazione pubblicistica dell'attività cui lostesso è destinato, essendo, invece, ininfluente che la proprietà appartenga a unsoggetto di natura privatistica, che operi in regime di appalto o di concessione;nello stesso senso, Sez. 2, n. 34964 del 27/10/2025, Iob, non mass.).Nessun dubbio può poi sussistere in ordine alla destinazione all'esercizio delservizio di trasporto pubblico dell’autobus di linea sui cui vetri si appuntava lacondotta di danneggiamento dell’imputato (in tal senso, Sez. 6, n. 9022 del18/01/2018, Bentivegna, Rv. 272386 – 01).1.2.

Non conferente, poi, risulta il richiamo all’ordinanza della Cortecostituzionale del 16 aprile 2024, avente ad oggetto il diverso profilo dellaprocedibilità con riferimento al danneggiamento di “cose esposte per necessità oper consuetudine o per destinazione a pubblica fede”.2.

Alla pronuncia di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e di una somma, in favore della Cassa delle ammende, che, avutoriguardo alla natura del motivo, si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 13/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di appello di Roma;visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi alla memoriadepositata ed insistendo per il rigetto del ricorso;udite le richieste del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusoriportandosi al ricorso ed insistendo per l’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 09/12/2025, la Corte di appello di Roma confermava lasentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 07/02/2025, appellata da CornelBlaga, che condannava al pagamento delle spese del grado di giudizio.2. Avverso la sentenza della Corte di appello propone ricorso l’avv.[OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], articolando un unicomotivo con cui deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod.proc. pen., inosservanza o erronea applicazione degli artt. 635 cod. pen., 1,comma 1, lett. b), d.lgs. 31/2024 e 85 d.lgs. 150/2022 e succ. modifiche.In particolare, richiamando la ordinanza costituzionale del 16 aprile 2024, ilricorrente censura la decisione impugnata nella parte in cui non ha dichiarato laimprocedibilità del reato per mancanza di querela.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, essendo aspecifico ecomunque manifestamente infondato il motivo proposto.In particolare, il motivo è aspecifico nella parte in cui non si confronta con lamotivazione approntata nella sentenza impugnata e con la contestazione delreato di danneggiamento aggravato dall’essere il fatto commesso su benedestinato a pubblico servizio, nonché manifestamente infondato.1.1. Al riguardo, si rammenta come sia procedibile d'ufficio il delitto didanneggiamento commesso su bene destinato a pubblico servizio o pubblicautilità atteso che, a seguito della modifica dell'art. 635, comma quinto, cod. pen.ad opera dell'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, sonoprocedibili di ufficio i delitti di danneggiamento aventi ad oggetto le "altre" cosericomprese nel novero dell'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., diverse daquelle esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblicafede (Sez. 2, n. 32908 del 23/09/2025, Cecera, Rv. 288656 – 01; Sez. 2, n.29538 del 15/06/2023, Brnelic, Rv. 284940 – 01, che ha precisato, altresì, che,ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 635, comma secondo, n.1), cod. pen., assume rilievo la destinazione del bene danneggiato all'esercizio diun pubblico servizio e, quindi, la connotazione pubblicistica dell'attività cui lostesso è destinato, essendo, invece, ininfluente che la proprietà appartenga a unsoggetto di natura privatistica, che operi in regime di appalto o di concessione;nello stesso senso, Sez. 2, n. 34964 del 27/10/2025, Iob, non mass.).Nessun dubbio può poi sussistere in ordine alla destinazione all'esercizio delservizio di trasporto pubblico dell’autobus di linea sui cui vetri si appuntava lacondotta di danneggiamento dell’imputato (in tal senso, Sez. 6, n. 9022 del18/01/2018, Bentivegna, Rv. 272386 – 01).1.2. Non conferente, poi, risulta il richiamo all’ordinanza della Cortecostituzionale del 16 aprile 2024, avente ad oggetto il diverso profilo dellaprocedibilità con riferimento al danneggiamento di “cose esposte per necessità oper consuetudine o per destinazione a pubblica fede”.2. Alla pronuncia di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e di una somma, in favore della Cassa delle ammende, che, avutoriguardo alla natura del motivo, si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 13/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
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