CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 00704/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
024 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19113/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.e [OSCURATO:PERSONA] s .p. a . , quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentat a e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliata in ROMA , in viale [OSCURATO:PERSONA] n . 54 b , presso il suo studio (pec:[OSCURATO:EMAIL]); -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]:Fideiussione– Opposizione a d.i. - Riattivazione procedimento notificatorio –Estinzione fideiussione. CC 6.11.2024 Ric. n. 19113/2022 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] TRANI, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio del secondo in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 99 preso lo studio del secondo ( pec: [OSCURATO:EMAIL] e [OSCURATO:EMAIL]); - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA] popolare dell’[OSCURATO:PERSONA]. Coop.; - intimata - avverso la sentenza della Corte d’a ppello di Roma n. 3564/2022 pubblicatail 25/05/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 novembre 2024dalla Consigliera Dott. ssa [OSCURATO:PERSONA] . Ritenuto che 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva dina nzi al Tribunale di Roma ricorso in opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 6433/2013, emesso dallo stesso Tribunale con cui veniva ingiunto alla [OSCURATO:SOCIETA]., alla [OSCURATO:SOCIETA]., e ai signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di pagare alla (allora) [OSCURATO:PERSONA] di Aprilia la somma di € 556.954,73. [OSCURATO:PERSONA] popolare dell’[OSCURATO:PERSONA] soc. coop., quale incorporante la [OSCURATO:PERSONA] di Aprilia, oggi [OSCURATO:SOCIETA]., si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, la tardività dell’opposizione e ilTribunale di Roma, in accoglimento dell’eccezione, con sentenza n. 8205/2017, dichiarava inammissibile l’opposizione; 2. la Corte d’appello di Roma , viceversa, ha accolto l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] , revoca ndo il CC [OSCURATO:DATA_NASCITA] Ric. n. 19113/2022 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi decreto ingiuntivo e, compensa ndo tra le parti le spese del giudizio; 3. a vverso la sentenza d ella Corte d’ appello di Roma , [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi d'impugnazione;ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; la [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] popolare dell’[OSCURATO:PERSONA] s oc. c oop . ) non ha ritenuto, sebbene intimata, di svolgere difese nel presente giudizio di legittimità; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c.; hanno deposit ato memoria l e ricorrent i e la controricorrente. Considerato che 1.con il primo motivo, l e ricorrent i denuncia no la “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 641 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3c.p.c.”; in particolare, assumono che la Corte d’appello avrebbedel tutto omesso di prendere in considerazione che il ricorso per decreto ingiuntivo è stato notificato alla [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; c onseguentemente l’opposizione avrebbe dovuto essere proposta con atto da notificarsi entro il termine perentorio di 40 giorni previsto dall’art. 641 c.p.c. e quindi,entro il 12/06/2013; l’atto di opposizione è invece stato notificato il 15/07/2013 (la richiesta è del 13/07/2013); sebbene lericorrenti dia no atto che un tentativo di notifica era stato eseguitodalla Trani il 12/ 0 6/2013 all’indirizzo dove gli avvocati difensori di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avevano in precedenza (fino al 16/04/2013) il loro studio in [OSCURATO:PERSONA] n. 2/B, Roma, detto tentativo era quindi stato eseguito circa due mesi dopo il trasferimentodello studio ( di cui peraltro era stata data tempestiva comunicazione al Consiglio dell’Ordine degliAvvocati di Roma); CC 6.11.2024 Ric. n. 19113/2022 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi a parere dellericorrenti, la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere implicitamente che:1) il termine previsto dall’art. 641 c.p.c. hanatura decadenziale e non prescrizionale, con la conseguenza che sarebbe sufficiente porre in essere, entro il detto termine, solo “il primo atto” dell’attività cui il termine medesimo si riferisce e quindi solo la richiesta della notificazione, anche alla luce del principio del “doppio termine” per notificante e destinatario; 2) il procedimento notificatorio era statoriattivato pronta mente e spedita mente in data 13/07/2013, dal momento in cui era stato restituito l’atto di opposizione senza efficace raggiungimento del destinatario, sebbene tra il tentativo di notifica che aveva avuto esito negativo e quello “positivo” (ma tardivo) fosse trascorso esattamente un mese, quindi un lasso ditempo tutt’altro che pronto o ragionevole secondo quanto affermato dalla Corte di legittimitàanche a Sezioni Unite; contestano altresì l’ impianto decisionale della sentenza impugnata basato su un presunto “fatto notorio” e cioè che la restituzione degli atti dagli ufficiali giudiziari fosse avvenuta in un lasso di tempo di circa venti g iorni e da quanto “riferito” dalla opponente di aver acquisito la disponibilità dell’atto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] che, lungi dal rappresentare secondo la prospettazione della Corte d’appello di Roma la prova incontrovertibile e rigorosa del fatto che la difesa della Trani si fosse immediatamen te attivata per ritentare la notificazione dell’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, sarebbe, al contrario,indice della non immediata riattivazione del procedimento notificatorio; richiamanoin proposito la pronuncia a Sezioni U nite della Corte di cassazione 24 /07/ 2009, n. 17352sull’onere gravante sul notificante rispetto al compimento delle apposite ricerche atte ad individuare il luogo di notificazionein merito al cambiamentodi indirizzo di studio dei procuratori di parte oppostae conclud ono per ritenere il lasso di tempo considerato come assolutamente inverosimile; CC 6.11.2024 Ric. n. 19113/2022 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi 2.con il secondo motivo , lamenta no la “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1956 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1n.3 cpc. Contraddittorietà nella motivazione.”;nello specifico la Corte d’appello, in aperta violazione dell’art.1956 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3, avrebbe del tutto omesso di accertare e dichiarare ed ancorprima adeguatamente considerare, il testo della fidejussione prestata dalla Trani così erroneamente applicando e/o violando il disposto di cui all’art. 1956 c.c.; assumonoinoltre che in realtà la banca non aveva concesso alla [OSCURATO:SOCIETA]alcun ulteriore credito, ma aveva semplicemente ristrutturato l’esposizione maturata nel corso del tempo, acquisendo le ulteriorigaranzie, tra le qualil’ipoteca volontaria rilasciata dalla [OSCURATO:SOCIETA].; sottolineano che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere liberata la Trani dall’obbligazione affermando in proposito chel’appellante aveva dedotto «In subordine» l’applicabilità del l’art.1956 c.c. « dato che nel 2011 si era evidenziata una maggiore difficoltà di recupero del credito bancario nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] che aveva comportato la revoca della precedente apertura di credito e la concessione di un nuovo fido a fronte del rilascio di ben più importanti garanzie»; la coniuge garante Trani aveva « r iferito » di aver instaurato n ell’anno 2008 un procedimento di separazione personale con il marito [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]e che la B anca a veva fornito sulla situazione debitoria notizie aggiornate solo fino al 30.6.2010e che, in presenza di indici di una situazione patrimoniale difficile,la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dovuto concedere nuove linee di credito e il fideiussore doveva ritenersi liberato ai sensi dell’art.1956 c.c.; a parere delle ricorrenti, la sentenza impugnata si sarebbe contraddetta sul punto , avendo affermato da un lato “con la fideiussione del 2005 la Trani si era vincolata a garantire tutte le obbligazioni verso la banca diqualsiasi natura e quindi in astratto è ricompresa anche l’apertura di crediti dell’anno 2011” (pag.7 CC [OSCURATO:DATA_NASCITA] Ric. n. 19113/2022 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi paragrafo n. 8) e, nel contempo, affermando che la banca aveva messo «a disposizione un’ulteriore somma di € 550.000,00 proprio al fine di consentire al debitore di ripianare il corrispondente saldo debitore del conto corrente»e che in ragione di ciò, la stessa B anca avrebbe dovuto metterea conoscenza la Trani di tale situazione dato che la predettaaveva prestato fideiussione diversi anni prima , « non aveva un ruolo nell’attività della società del marito dal quale si era successivamente separata, non aveva contezza del mutamento della situazione patrimoniale » , e infine affermato che la banca aveva fornitonotizie aggiornate sino al 30.06.2010 come da richieste della Trani(pag. 7, paragrafo 7 , terzo capoverso) ; infine , non esse ndosi avveduta del fatto che la garante fossea conoscenza della situazione patrimoniale della società [OSCURATO:SOCIETA], atteso che la Trani ricopriva la carica di amministratore nella società Lark - che aveva prestato fidejussione in favore della società [OSCURATO:SOCIETA]; 3.il primo motivo è in fondato; secondo quanto chiarito da tempo da questa Corte, anche a Sezioni Unite,in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa (Cass. Sez. U.,15/07/2016 n. 14594) ; come si vede, al riguardo, la sentenza qui impugnata , con valutazioni di merito, incensurabili nella odierna sede dilegittimità, in linea con il sopra richiamato orientamento ha affermato: «[…] Nella fattispecie in esame si osserva che, se è vero che il cambiamento di domicilio era avvenuto già in data 16.4.2013, è anche vero che il giorno successivo il decreto ingiuntivo era stato passato per la notifica, ma non recava alcun riferimento al nuovo CC 6.11.2024 Ric. n. 19113/2022 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi indirizzo e l’unico riferimento era quello contenuto nel ricorso monitorio che riportava ovviamente l’indirizzo precedente» e che «il medesimo indirizzo precedente risultava anche dal retro della busta della raccomandata informativa ai sensi dell’art. 140 c.p.c.», concludendo la Corte d’appello nel ritenereche «effettivamente tutte le indicazioni processuali orientavano verso l’indirizzo precedente ed erano relativamente recenti, dato che anche il ricorso monitorio era datato 30.1.2013. Può quindi riteners i scusabile la condotta del notificante e ammissibile la riattivazione del procedimento notificatorio» (pag.5 della sentenza impugnata); quanto all’aspetto della tempestività della riattivazionela Corte romana, pur premettendo che , nella specie , il procedimento di notificazione erastato riattivato un data 13/ 7/ 2013, ossia un mese dopo il primo tentativo e non dopo venti giorni, la riattivazione doveva ritenersi intervenuta in un lasso di tempo ragionevole, tenuto conto delle circostanze del caso concreto : per un verso, il fatto notorio che la restituzione degli atti dagli ufficiali giudiziari agli avvocati richiedenti era avvenutadecorso un lasso temporale di circa venti giorni dall'esperimento della notificazione degli stessi, specie in casi di pluralità di destinatari, come nel caso in oggetto; per l’altro verso, che la disponibilità materiale dell'atto di opposizione era avvenuta in data 10/7/2013, e che la parte aveva ripreso l'attività notificatoria in data 12/7/2013, a neanche due giorni dal ritiro dell'atto, dopo il primo tentativo di notifica; infine, la corte d’appello ha posto in rilievoche sebbene non vi fosse « prova certa della disponibilità materiale dell’atto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] , debba tenersi conto che effettivamente il decreto ingiuntivo non fu notificato solo alla banca, ma anche agli altri fideiussori destinatari del decreto ingiuntivo , sottolineando che Da un esame della documentazione in atti emerge una relata di notificazione presso la cancelleria del tribunale in data 24.6.2022 e un cedolino di una raccomandata relativo a una notificazione a CC 6.11.2024 Ric. n. 19113/2022 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi mezzo posta , pervenendo quindi a concludere come possa a tale stregua ragionevolmente ricavarsi che, stante la complessità del procedimento notificatorio, i tempi di restituzione si siano dilatati in misura tale da non consentire la riattivazione entro il termine dimidiato di venti giorni, ma abbiano comportato il trascorrere di ulteriori dieci giorni» (pag. 6 della sentenza impugnata); orbene,le doglianze mosse da parte ricorrente non scalfiscono l’adeguata motivazione resa dalla Corte territoriale; 4.Il secondo motivo di ricorso è inammissibile; la ricorrente lungi dal lamentare un vizio di violazione di legge, sembra voler sostituire la propria ricostruzione dei fatti a quella compiuta dal Giudice d’appello secondo una prospettiva critica non consentita in sede di legittimità, non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall’art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell’omesso esame di fatti decisivi controversi tra le parti, essendo la doglianza di contraddittorietà diretta a censurare, non già l’omissione rilevante ai fini dell’art. 360 n. 5 c.p.c., bensì la congruità del complessivo risultato della valutazione operata nella sentenza impugnata con riguardo all'intero materiale probatorio, che, viceversa, il giudice a quo risulta aver elaborato in modo completo ed esauriente, sulla scorta di un discorso giustificativo dotato di adeguata coerenza logica e linearità argomentativa, senza incorrere in alcuno dei gravi vizi d’indole logico-giuridica unicamente rilevanti in questa sede ( Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499); giova rammentare che il fideiussore, il qualeintenda far valere l'esclusione della propria responsabilità, ai sensi dell'art. 1956 cod.civ, deve provare la sussistenza delle condizioniivi indicate, cioè, deve dimostrare che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditoreabbia fatto credito al terzo, senza la sua autorizzazione, pur essendo consapevole CC 6.11.2024 Ric. n. 19113/2022 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche ed è altrettanto opportuno rammentareche è stato anche ribadito come l'onere di richiedere quell'autorizzazione non sussista se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune o può presumersi tale ( cfr., di recente, Cass.17/07/2023 n.20713; e ancora, Cass. 13/03/2024 n. 6685); ebbene,la corte d’appello ha ritenuto ben dimostrati i rapporti tra creditore e debitore principale e tra debitore principale e fideiussore, soprattutto allorché si consideri che , quanto a questi ultimi, coniugi, risultava instaurato nell’anno 2008 il procedimento di separazione personale; nello specificola corte di merito ha ritenuto che « la nozione di concessione di ulteriore credito» co m prende sse « non solo l’instaurazione di nuovi rapporti obbligatori ma anche le modalità di gestione di un rapporto già instaurato col terzo (Cass. n. 21730/2010)» e che «il contratto di apertura di credito ai sensi dell’art. 1842 c.c. obbliga a tenere a disposizione dell’altra parte una somma di denaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato, risolvendosi quindi in una forma di finanziamento» (pag. 8 della sentenza impugnata); difatti, nel caso in esame, la [OSCURATO:PERSONA] aveva messo a disposizione un’ulteriore somma di € 550.000,00 proprio al fine di consentire al debitore di ripianare il corrispondente saldo debitore del conto corrente, da considerare come «indice del peggioramento della situazione economica del debitore e della relativa consapevolezza in capo alla banca che avrebbe dovuto mettere a conoscenza la Trani di tale situazione, ai sensi dell’art. 1956 c.c., dato che l’appellante aveva prestato fideiussione diversi anni prima e, non avendo un ruolo nell’attività della società del marito dal quale si era successivamente separata, non aveva contezza del mutamento della situazione patrimoniale» (pag. 8 e 9 della sentenza impugnata); CC 6.11.2024 Ric. n. 19113/2022 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi la Corte d’appello ha considerato, infine, la circostanza del successivo fallimento della società [OSCURATO:SOCIETA], intervenuto ad appena un anno di distanza dalla cessazione dell’apertura di credito, come ulteriore indice del grave degrado della situazione patrimoniale in cui versava la società, escludendo che emergessero elementi tali da far ritenere che la Trani fosse a conoscenza della criticità delle condizioni patrimoniali, essendo documentate le circostanze relative alla separazione personale e alle richieste di informazioni patrimoniali alla banca; neppure può essere valorizzato quanto lamentato nella memoria illustrativa dalle ricorrenti , non avendo, con essa, offerto argomenti ulteriori rispetto a quelli contenuti nel ricorso oppure ragioni di dissenso, essendosi limitatead argomentare nuovamente in fatto, confermando le ragioni della prospettata inammissibilità; 5. All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo in favore della controricorrente, seguono lasoccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna lericorrenti al pagamento , in solido, delle spese del giudizio di legittimità , che liquida in complessivi euro 7.200,00, di cui e uro 7.0 00,00 per onorari , oltre a spese generali eaccessori di legge, in favore della controricorrente. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàatto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrent i , dell’ulteriore i