CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08494/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Rilevato che il motivo dedotto nel ricorso - relativo alla conferma in appello della condanna per il delitto di cui all'art. 385 cod. pen. e nel quale si deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla dosimetria della pena applicata - risulta inammissibile perché aspecifico e comunque manifestamente infondato; Ritenuto che la pena base (anni uno e mesi sei di reclusione) è stata inflitta in misure che, seppur superiore al minimo, risulta comunque inferiore al "medio edittaleìkpari a due anni) e questa Corte ha già precisato che solo l'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932 - 01); Rilevato che il ricorrente non si confronta neppure con la adeguata motivazione (si veda pag. 3) della sentenza impugnata ove si è rilevata la congruità della pena ai sensi dell'art. 133 cod. pen., inflitta dal Tribunale "con riguardo alle modalità della condotta descritta, tenuto conto che la misura cautelare veniva violata meno di un mese dopo essere stata applicata, alla durata del suo allontanamento e all'avere fatto perdere le proprie tracce, nonché alla negativa personalità del predetto in relazione ai precedenti penali"; Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così