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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07823/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del 18 marzo 2025, che in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Locri il 28 maggio 2024, ha rideterminato in anni due, mesi due di reclusione ed euro 10.000,00 di multa la pena a carico di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto colpevole del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, commi 1 e 4, 80 d.P.R. n. 309 del 1990, per aver coltivato e detenuto sostanza stupefacente del tipo marijuana con finalità di spaccio e con la circostanza aggravante della ingente quantità, essendo stati stimati complessivi 7.239,379 mg di principio attivo nella sostanza stupefacente detenuta; fatto commesso in Brancaleone il 27/06/2023.

Considerato che l'unico motivo di ricorso, articolato in più doglianze, ed invero assai ripetitivo, con cui la difesa si duole, sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e della violazione di legge, del trattamento sanzionatorio, in particolare del giudizio di equivalenza alla contestata aggravante delle riconosciute circostanze attenuanti generiche, censurando l'immotivata equiparazione ai correi in ordine al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e al giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza, è manifestamente infondato, essendo la sentenza impugnata sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto, con cui il ricorrente omette un integrale confronto, avendo la Corte di appello, contrariamente a quanto rappresentato in ricorso, alle pagine 8 e 9 della sentenza impugnata, chiarito, senza vizi logici, che il ruolo preminente, nell'attività concorsuale illecita, attribuito al ricorrente rispetto agli altri correi, era stato accertato non solo in base alle dichiarazioni dallo stesso rese, ma anche in base alla messaggistica estrapolata dai telefoni in sequestro, emergendo così le direttive da costui impartite ai correi in ordine alle modalità di gestione dell'attività di coltivazione della sostanza stupefacente, che ne facevano il vero propulsore della gestione dell'attività illecita nelle sue varie fasi, e che, dunque, ciò imponeva una differenziazione della pena rispetto agli altri correi, tuttavia modulando la pena in senso più favorevole al ricorrente di quanto aveva fatto la sentenza di primo grado, così pervenendo ad una pena detentiva assai prossima al minimo edittale (la pena detentiva è stata determinata in due anni e due mesi di reclusione a fronte di un minimo di due anni di reclusione).

Considerato che la Corte territoriale si è posta in sintonia con gli insegnamenti di questa Corte di cassazione, dovendosi in proposito richiamare il fermo orientamento di legittimità, in forza del quale la graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicchè nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825; da ultimo v.

Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, Cipollini, non mass.), evenienza questa ( non ricorrente nel caso di specie, avendo peraltro le Sezioni unite di questa Corte ribadito che «una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale» (così Sez.

U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869, in motivazione).

Evidenziato che la doglianza con cui la difesa contesta, in particolare, il giudizio di comparazione tra circostanze di segno opposto in termini di equivalenza, ravvisando una disparità di trattamento rispetto ai correi che avevano beneficiato del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sulla base di una valutazione fondata su elementi soggettivi riferiti al ricorrente, è, in ogni caso, manifestamente infondato, in quanto anch'esso ripropositivo di un tema già adeguatamente trattato nella sentenza impugnata, avendo, al riguardo, la Corte territoriale rimarcato che il più rilevante contributo causale nella gestione dell'attività illecita, rilevatore anche di una maggiore intensità del dolo, attribuito al ricorrente, imponesse una differenziazione della pena rispetto ai correi; valutazione che, avendo la funzione di adeguare la pena in concreto alla gravità del fatto ed alla personalità del reo, costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838; Sez. 4, n. 10379 del 26/03/1990, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 184914; Sez. 1, n. 3163 del 28/11/1988, Donato, Rv. 180654).

Del resto, il diverso trattamento sanzionatorio riservato, nel medesimo procedimento, ad altri imputati, anche se correi, non implica un vizio di motivazione della sentenza, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamento di situazione prospettata come identica sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali (Sez. 3, n. 9450 del 24/02/2022, Palladino, Rv. 282839), nella fattispecie non ravvisabili.

A tanto aggiungasi che, in tema di determinazione della pena, il giudice, nell'ipotesi di più imputati concorrenti tra loro nello stesso reato, non è gravato dell'onere motivazionale di procedere alla valutazione comparativa delle singole posizioni soggettive, né di argomentare in ordine all'eventuale differenziazione delle pene inflitte, dovendo definire il trattamento sanzionatorio sulla base di parametri individuali (Sez. 3, n. 19866 del 04/02/2025, Toscano, Rv. 288093; Sez. 2, n. 1886 del 15/12/2016, dep. 2017, Bonacina, Rv. 269317; Sez. 2, n. 7191 del 20/01/2016, Barranca, Rv. 266446).

Ritenuto che, rispetto ai temi dedotti, la motivazione della sentenza impugnata risulta, pertanto, sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64,

I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del 18 marzo 2025, che in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Locri il 28 maggio 2024, ha rideterminato in anni due, mesi due di reclusione ed euro 10.000,00 di multa la pena a carico di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto colpevole del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, commi 1 e 4, 80 d.P.R. n. 309 del 1990, per aver coltivato e detenuto sostanza stupefacente del tipo marijuana con finalità di spaccio e con la circostanza aggravante della ingente quantità, essendo stati stimati complessivi 7.239,379 mg di principio attivo nella sostanza stupefacente detenuta; fatto commesso in Brancaleone il 27/06/2023. Considerato che l'unico motivo di ricorso, articolato in più doglianze, ed invero assai ripetitivo, con cui la difesa si duole, sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e della violazione di legge, del trattamento sanzionatorio, in particolare del giudizio di equivalenza alla contestata aggravante delle riconosciute circostanze attenuanti generiche, censurando l'immotivata equiparazione ai correi in ordine al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e al giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza, è manifestamente infondato, essendo la sentenza impugnata sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto, con cui il ricorrente omette un integrale confronto, avendo la Corte di appello, contrariamente a quanto rappresentato in ricorso, alle pagine 8 e 9 della sentenza impugnata, chiarito, senza vizi logici, che il ruolo preminente, nell'attività concorsuale illecita, attribuito al ricorrente rispetto agli altri correi, era stato accertato non solo in base alle dichiarazioni dallo stesso rese, ma anche in base alla messaggistica estrapolata dai telefoni in sequestro, emergendo così le direttive da costui impartite ai correi in ordine alle modalità di gestione dell'attività di coltivazione della sostanza stupefacente, che ne facevano il vero propulsore della gestione dell'attività illecita nelle sue varie fasi, e che, dunque, ciò imponeva una differenziazione della pena rispetto agli altri correi, tuttavia modulando la pena in senso più favorevole al ricorrente di quanto aveva fatto la sentenza di primo grado, così pervenendo ad una pena detentiva assai prossima al minimo edittale (la pena detentiva è stata determinata in due anni e due mesi di reclusione a fronte di un minimo di due anni di reclusione). Considerato che la Corte territoriale si è posta in sintonia con gli insegnamenti di questa Corte di cassazione, dovendosi in proposito richiamare il fermo orientamento di legittimità, in forza del quale la graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicchè nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825; da ultimo v. Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, Cipollini, non mass.), evenienza questa ( non ricorrente nel caso di specie, avendo peraltro le Sezioni unite di questa Corte ribadito che «una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale» (così Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869, in motivazione). Evidenziato che la doglianza con cui la difesa contesta, in particolare, il giudizio di comparazione tra circostanze di segno opposto in termini di equivalenza, ravvisando una disparità di trattamento rispetto ai correi che avevano beneficiato del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sulla base di una valutazione fondata su elementi soggettivi riferiti al ricorrente, è, in ogni caso, manifestamente infondato, in quanto anch'esso ripropositivo di un tema già adeguatamente trattato nella sentenza impugnata, avendo, al riguardo, la Corte territoriale rimarcato che il più rilevante contributo causale nella gestione dell'attività illecita, rilevatore anche di una maggiore intensità del dolo, attribuito al ricorrente, imponesse una differenziazione della pena rispetto ai correi; valutazione che, avendo la funzione di adeguare la pena in concreto alla gravità del fatto ed alla personalità del reo, costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838; Sez. 4, n. 10379 del 26/03/1990, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 184914; Sez. 1, n. 3163 del 28/11/1988, Donato, Rv. 180654). Del resto, il diverso trattamento sanzionatorio riservato, nel medesimo procedimento, ad altri imputati, anche se correi, non implica un vizio di motivazione della sentenza, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamento di situazione prospettata come identica sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali (Sez. 3, n. 9450 del 24/02/2022, Palladino, Rv. 282839), nella fattispecie non ravvisabili. A tanto aggiungasi che, in tema di determinazione della pena, il giudice, nell'ipotesi di più imputati concorrenti tra loro nello stesso reato, non è gravato dell'onere motivazionale di procedere alla valutazione comparativa delle singole posizioni soggettive, né di argomentare in ordine all'eventuale differenziazione delle pene inflitte, dovendo definire il trattamento sanzionatorio sulla base di parametri individuali (Sez. 3, n. 19866 del 04/02/2025, Toscano, Rv. 288093; Sez. 2, n. 1886 del 15/12/2016, dep. 2017, Bonacina, Rv. 269317; Sez. 2, n. 7191 del 20/01/2016, Barranca, Rv. 266446). Ritenuto che, rispetto ai temi dedotti, la motivazione della sentenza impugnata risulta, pertanto, sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas
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