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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 aprile 2026

Cassazione n. 08948/2026

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co Bricca-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 12979/2024Numero sezionale 877/2026Numero di raccolta generale 8948/2026Data pubblicazione 09/04/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Perugia n. 208/2024depositata il 3 aprile 2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 marzo 2026 dalRelatore [OSCURATO:PERSONA]:Rilevato che:Per quanto qui interessa, in sintesi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso avverso sentenza n. 208/2024 con cui la Corted'appello di Perugia aveva rigettato il loro gravame avverso la sentenzadel Tribunale di Terni n. 78/2021, che aveva accolto domanda pauliana diSerenella [OSCURATO:PERSONA] in relazione ad un immobile da loro acquistato, chesarebbe stata creditrice dell’originario proprietario, [OSCURATO:PERSONA], nellemore deceduto; si è difesa con controricorso [OSCURATO:PERSONA].In data 4 febbraio 2026 il difensore dei ricorrenti ha depositato tempestivoadesione ai sensi dell’articolo 391 c.p.c. a spese compensate; in pari datail difensore della controricorrente lo ha a sua volta depositato.Il difensore dei ricorrenti ha poi depositato memoria insistendo per laconseguente dichiarazione.Pertanto, come richiesto nel suddetto atto, manifestando anche la volontàdelle parti dell’integrale compensazione delle spese, deve dichiararsil'estinzione del giudizio, con ogni conseguenza di legge - includente lacancellazione della annotazione della domanda introduttiva del giudizio daparte dell’Ufficio del [OSCURATO:PERSONA] di Tione -.Nella fattispecie non è dovuto il versamento di ulteriore importo al titolo dicontributo unificato, non sussistendo una delle specifiche fattispecie che loprevedono (v.

Cass. sez. 6-1, ord. 12 novembre 2015 n. 23175: "In temadi impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, neltesto introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone acarico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso diNumero registro generale 12979/2024Numero sezionale 877/2026Numero di raccolta generale 8948/2026Data pubblicazione 09/04/2026rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai solicasi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoriad'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale,"lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile,pertanto, di interpretazione estensiva o analogica."; conformi Cass. sez.6-1, ord. 18 luglio 2018 n. 19071 e Cass. sez.3, ord. 5 dicembre 2023 n.34025).Non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio dicassazione ex art. 391, 4° co., c.p.c.

P.Q.MLa Corte dichiara il giudizio di legittimità estinto per accettata rinuncia.Ordina all’Ufficio del Libro fondiario di Tione la cancellazionedell’annotazione della domanda giudiziale G.N. 153/1 in data 17/1/2017C.C.

Comune di Strembo 1^ parte – [OSCURATO:PERSONA]- p. ed. 143 p. m. 6 inP.T. 660.Così deciso in Roma il 6 marzo 2026Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
co Bricca-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 12979/2024Numero sezionale 877/2026Numero di raccolta generale 8948/2026Data pubblicazione 09/04/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Perugia n. 208/2024depositata il 3 aprile 2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 marzo 2026 dalRelatore [OSCURATO:PERSONA]:Rilevato che:Per quanto qui interessa, in sintesi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso avverso sentenza n. 208/2024 con cui la Corted'appello di Perugia aveva rigettato il loro gravame avverso la sentenzadel Tribunale di Terni n. 78/2021, che aveva accolto domanda pauliana diSerenella [OSCURATO:PERSONA] in relazione ad un immobile da loro acquistato, chesarebbe stata creditrice dell’originario proprietario, [OSCURATO:PERSONA], nellemore deceduto; si è difesa con controricorso [OSCURATO:PERSONA].In data 4 febbraio 2026 il difensore dei ricorrenti ha depositato tempestivoadesione ai sensi dell’articolo 391 c.p.c. a spese compensate; in pari datail difensore della controricorrente lo ha a sua volta depositato.Il difensore dei ricorrenti ha poi depositato memoria insistendo per laconseguente dichiarazione.Pertanto, come richiesto nel suddetto atto, manifestando anche la volontàdelle parti dell’integrale compensazione delle spese, deve dichiararsil'estinzione del giudizio, con ogni conseguenza di legge - includente lacancellazione della annotazione della domanda introduttiva del giudizio daparte dell’Ufficio del [OSCURATO:PERSONA] di Tione -.Nella fattispecie non è dovuto il versamento di ulteriore importo al titolo dicontributo unificato, non sussistendo una delle specifiche fattispecie che loprevedono (v. Cass. sez. 6-1, ord. 12 novembre 2015 n. 23175: "In temadi impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, neltesto introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone acarico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso diNumero registro generale 12979/2024Numero sezionale 877/2026Numero di raccolta generale 8948/2026Data pubblicazione 09/04/2026rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai solicasi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoriad'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale,"lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile,pertanto, di interpretazione estensiva o analogica."; conformi Cass. sez.6-1, ord. 18 luglio 2018 n. 19071 e Cass. sez.3, ord. 5 dicembre 2023 n.34025).Non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio dicassazione ex art. 391, 4° co., c.p.c. P.Q.MLa Corte dichiara il giudizio di legittimità estinto per accettata rinuncia.Ordina all’Ufficio del Libro fondiario di Tione la cancellazionedell’annotazione della domanda giudiziale G.N. 153/1 in data 17/1/2017C.C. Comune di Strembo 1^ parte – [OSCURATO:PERSONA]- p. ed. 143 p. m. 6 inP.T. 660.Così deciso in Roma il 6 marzo 2026Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 08948/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris