CassazionedecretoSezione 2Decisione del 16 giugno 2021
Cassazione n. 37089/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIA Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; Rilevato che il ricorso è trattato con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176; Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta in data 16 giugno 2021 del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; Lette le conclusioni difensive in data 29 giugno 2021, con le quali il difensore dell'imputato insiste per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia di BOUFOURA Ali avverso la sentenza n. 383 del 19 giugno 2020 con cui la Corte d'appello di Perugia, pronunciando in sede di rinvio, riduceva la pena inflitta all'imputato in anni 2 e mesi 8 di reclusione ed euro 12.000 di multa, con revoca della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque, in relazione alla condotta di detenzione, in concorso con altra persona, di gr. 98 di eroina. Il ricorso è affidato ad unico articolato motivo, con cui si denunciano erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione. Ricorda il ricorrente che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 40 del 2019, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 73, comma 1 t.u. stup. - nel testo originario, applicabile per effetto della sentenza n. 32 del 2014 - nella parte in cui fissava in otto, anziché sei, anni di reclusione il minimo edittale della pena detentiva. La conseguente nuova determinazione della pena deve essere effettuata alla stregua della giurisprudenza di legittimità formatasi dopo la sentenza n. 32 del 2014: la commisurazione della pena, pertanto, va finalizzata ad individuare, nell'ambito che il legislatore ha rimesso alla discrezionalità del giudice, la pena giusta, ma sempre in relazione ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. In concreto, l'esercizio del potere di riqualificazione della sanzione non autorizza l'impiego di criteri puramente matematico-proporzionali. Premesso quanto sopra, conclude il ricorrente che, nel caso di specie, il giudice di rinvio ha rideterminato la pena detentiva compiendo l'operazione di riduzione sul mero piano aritmetico, senza applicare i (e dar conto dei) criteri di cui agli arti. 132 e 133 cod. pen., contravvenendo all'obbligo, additato da questa Suprema Corte in svariate pronunce recenti, di rinnovare l'intera valutazione in ordine alla commisurazione della pena, attraverso la discrezionale rideternninazione della pena base, in guisa da rapportare la pena in concreto irrogata all' effettivo disvalore del fatto di reato nel quadro della mutata cornice edittale.A seguito della requisitoria scritta con cui il P.G ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, con conclusioni datate 29 giugno 2021, il difensore dell'imputato, nell'insistere per l'accoglimento, osserva che è «interesse dell'imputato conoscere i criteri che avrebbero ispirato la decisione della Corte perugina», atteso che, «il giudice del rinvio ha rideterminato la pena detentiva compiendo l'operazione di riduzione sul mero piano aritmetico». [OSCURATO:PERSONA] L'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato, con la conseguenza che il ricorso stesso è inammissibile. La sentenza di primo grado, resa dal G.U.P. presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ad esito dell'udienza del 19 novembre 2017, aveva irrogato all'allora imputato la pena di anni tre e mesi otto di reclusione ed euro 12.000 di multa, a partire da una pena-base di anni 8 di reclusione ed euro 27.000 di multa, ridotta per le generiche prevalenti rispetto alla contestata e ritenuta recidiva ad anni 5 e mesi 6 di reclusione ed euro 18.000 di multa ed ulteriormente ridotta come sopra per il rito. Confermata detta sentenza in parte qua dalla sentenza in data 7 maggio 2018 della Corte d'appello di Ancona, la Sez. 6 di questa Suprema Corte, con sentenza del 12 novembre 2019, disponeva annullamento con rinvio limitatamente alla pena detentiva, attesa la sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, t.u. stup. giusta la sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019: rilevava infatti la Sez. 6 che «la pena detentiva base applicata al ricorrente è stata determinata in anni otto di reclusione, dunque sulla base di una forbice edittale non più vigente - quanto al minimo edittale - in quanto dichiarata incostituzionale». La Corte d'appello di Perugia, nella sentenza impugnata, dopo aver ricordato che, quanto alla pena detentiva, la pena-base era stata indicata dalla Corte d'appello di Ancona in anni 8 di reclusione, scrive nella sentenza impugnata che la stessa «debba essere necessariamente rideterminata in anni 6» e che, «nell'ambito della nuova cornice edittale[,] l'incidenza delle già concesse attenuanti generiche de[bba] essere equamente determinata sino a pervenire alla pena di anni 4 di reclusione; indi conclude che, «operata sulla detta pena la ulteriore riduzione per il rito[,] la pena finale a carico dell'imputato resta rideterminata in anni 2 e mesi 8 di reclusione ed euro 12.000 di multa». Il calcolo conducente alla rideterminazione della pena effettuata dalla Corte d'appello di Perugia e la pur stringata motivazione che lo accompagna sono immuni dai vizi denunciati in ricorso. È ben vero, infatti, che, secondo la più recente evoluzione della giurisprudenza di questa Suprema Corte, la rideternninazione della pena per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019 deve sostanziarsi in una completa rinnovazione del giudizio in ordine alla pena detentiva ai sensi degli artt. 132 e 133 cod. pen., al fine di pervenire all'individuazione di una pena "giusta", in quanto commisurata alla gravità del fatto ed alla personalità del reo nel contesto di una cornice edittale che, in quanto diversa da quella originaria, condiziona di per sé l'individuazione della pena in concreto irroganda. È tuttavia vero, d'altro canto, che il riconoscimento d'una "discrezionalità vincolata" al giudice della rideterminazione della pena, così in sede d'impugnazione come in sede d'esecuzione, ha ragion d'essere nella misura in cui effettivamente sussista un margine all'interno del quale una discrezionalità pur (giust'appunto) vincolata è suscettibile di essere esercitata ed in tal senso è orientata la giurisprudenza di legittimità (cfr. in part. Sez. 1, n. 51086 del 20/11/2019, Saliasi, Rv. 277867-01: «In tema di sostanze stupefacenti, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, intervenuta con la sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, limitatamente al trattamento sanzionatorio previsto per le cd. droghe pesanti, il giudice dell'esecuzione può rideterminare in via autonoma e discrezionale la pena inflitta con sentenza irrevocabile di patteggiamento sia in caso di mancato raggiungimento dell'accordo tra le parti che in quello in cui reputi incongrua la pena concordata, senza fare ricorso a criteri automatici di tipo aritmetico, ma secondo i criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen. e nel rispetto dell'accordo originariamente intervenuto tra le parti quanto agli elementi influenti sulla pena non coinvolti nel giudizio di illegittimità costituzionale»). Ciò equivale a dire che non sussiste alcuna discrezionalità - costituente il presupposto della completa rinnovazione del giudizio in ordine alla pena di cui testé s'è detto, con i conseguenti oneri motivazionali, dell'inosservanza dei quali si duole il ricorrente - ove la necessaria riduzione della pena detentiva muova dal dato obiettivo dell'essere già stata l'originaria pena-base quantificata in termini prossimi, o addirittura coincidenti, come nella specie, con il previgente minimo edittale ed il giudice successivo seguiti ad attestarsi su valori parimenti prossimi o coincidenti, come, nuovamente, nella specie, con il nuovo minimo. In tal caso, infatti, l'assestamento della pena-base sul sopravvenuto più favorevole limite inferiore della cornice edittale esclude la necessità di un ulteriore (rispetto alla previa pronuncia, antecedente alla sentenza n. 40 del 2019) giudizio "a tutto tondo" sulla pena ritenuta "giusta" da irrogarsi in concreto, giudizio che avrebbe ragion d'essere - praticamente prima ancora che teoricamente - solo qualora, ad esito della rideternninazione, il giudice, come pure gli è consentito, pervenisse ad una quantificazione della pena-base sganciata dalla proporzione favorevole all'imputato o condannato. Eloquente è l'affermazione "in negativo" di Sez. 6, n. 3481 del 22/10/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278132-01, circa il fatto che «il giudice di appello che, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 40 del 2019, ridetermina la pena, inflitta in primo grado in misura prossima al minimo edittale all'epoca vigente, è tenuto a rinnodularla alla luce della nuova e più favorevole cornice sanzionatoria, secondo i parametri di cui all'art. 133 cod. pen., non essendo tuttavia vincolato a seguire un criterio proporzionale di tipo aritmetico correlato alla pena calcolata prima della declaratoria di incostituzionalità».Nel caso di specie, individuata già dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e poi dalla Corte d'appello di Ancona la pena-base, quanto alla pena detentiva, cui sola si riferisce la declaratoria di incostituzionalità, nell'allora vigente minimo di anni otto di reclusione, non era "necessitato", come invece erroneamente scritto dalla Corte d'appello di Perugia nella sentenza impugnata, che la rideterminazione della pena-base fosse fatta coincidere con il nuovo minimo; tuttavia, una volta che si sia quest'ultima Corte posta in linea di continuità rispetto ai precedenti giudici con la scelta di quantificare la pena-base facendola coincidere con il nuovo minimo, nessun rinnovato giudizio sulla pena avrebbe essa potuto - e quindi a fortiori dovuto - aggiungere. Né comunque, sotto simmetrico profilo, come correttamente evidenziato dal P.G. nella requisitoria trasmessa alla Cancelleria, avrebbe il ricorrente alcun interesse effettivo e concreto (cfr. da ult. Sez. 3, n. 30547 del 06/03/2019, Chiocchio, Rv. 276274-01) a dolersi della denunciata - ma, per quanto detto, inesistente - illegittimità della sentenza impugnata, tanto più in ragione del riconoscimento di una diminuzione piena di pena per un terzo per le generiche prevalenti sulla recidiva operata dalla Corte d'appello di Perugia, a fronte dell'effettiva minor diminuzione a tale titolo operata dai precedenti giudici. Alla stregua di quanto precede, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che il medesimo ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186) e tenuto conto dell'entità di detta colpa - al versamento della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così d