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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 28890/2022

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\/1-L933° ORDINANZA sul ricorso 3918-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1496/1/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rg 3918/2021 Agenzia delle entrate c/ [OSCURATO:PERSONA].renuto che: L'1,,enzia delle entrate riscossione (ADER) ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Calabria, che su impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] avverso atto di pignoramento presso terzi portante iscrizione a ruolo per Iva e Irpef anno 2013, e della cartella propedeutica all'atto impugnato, asseritamente non legittimamente notificata, ha respinto l'appello dell'Ufficio, con conferma della decisione di primo grado che aveva ritenuto inesistente la notifica della ca-tella esattoriale sottesa al pignoramento perché l'invio della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito presso la Casa coi- unale era stato affidato dall'ente esattore a operatore privato (Ni <ive), in data antecedente al 10.9.2017. [OSCURATO:PERSONA] si costituisce con controricorso.

Cc r siderato che: Con l'unico motivo si deduce nullità della sentenza ex art. 16 d.lgs. 546/1992, art. 140 c.p.c. e art. 4 d.lgs. 261/1992, come modificato dai d.lgs. 58/2011,

I. 124/2017,

I. 890/1982, d.lgs. 261/1999 e art.2699 c.c..

Il tema posto con l'indicato motivo riguarda la legittimità del procedimento notificatorio della cartella sottesa al pignoramento oggetto d'impugnazione, in quanto notificata in data 20.6.2017, per il tra' mite dell'ufficiale della riscossione ex art. 140 c.p.c., e su:cessivamente, per l'invio della raccomandata informativa (sottoscritta da persona qualificatasi addetta alla ricezione degli atti co Te emerge dal doc. 3 allegato alle controdeduzioni depositate in primo grado), dall'operatore di posta privata Nexive (in possesso di licenza individuale).

Il motivo è fondato.

QL esta Corte ha statuito che "In tema di notificazioni a mezzo posta di atiJ impositivi, per effetto dell'art. 4 del d.lgs. n. 261 del 1999 e succ. moclif., è valida la notifica compiuta -nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata col d.lgs. n. 58 del 2011 e quella portata a pieno compimento dalla

I. n. 124 del 2017- tramite operatore posi:ale privato in possesso dello specifico titolo abilitativo costituito dalla "licenza individuale" di cui all'art.5, comma 1, del d.lgs. n.261 cit., configurandosi l'ipotesi di inesistenza della notificazione in casi assolutamente residuali" (Cass. n.15360/2020 richiamata anche da Cass. 25521/2020; Cass. n. 21011 del 22/07/2021).

Merta aggiungere che trattandosi qui di notificazione di atto amministrativo tributario, e non di notificazione di atto giudiziario, non tro\fra applicazione il principio di diritto affermato dalle SU di questa Suprema Corte con sentenza 10 gennaio 2020, n. 299, secondo cui «In tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio dei 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori posi:ali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dirnDstri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di un atto giudiziario eseguito dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra lie-li:rata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla

I. n, 124 del 2017».

Nella fattispecie peraltro la notifica della cartella di pagamento sottesa all'atto impugnato (pignoramento presso terzi) era stata effettuata da Poste italiane spa ex art. 140 c.p.c., con invio della successiva raccomandata informativa di avvenuto deposito (CAD) da parte di ope-atore privato, ricevuta e sottoscritta da soggetto diverso dal destinata rio.

La CTR ha pertanto erroneamente affermato - in contrasto con gli atti di causa riportati dalla ricorrente e con quanto ammesso dallo stesso coniToricorrente- che l'Agenzia i posta priVag ha notificato tramite posi:a privata la cartella di pagamento sottesa al pignoramento ir mgnato (trattandosi invece della raccomandata informativa di rwto deposito) e riportando la giurisprudenza relativa alla diversa di inesistenza (rectius nullità) della notifica del ricorso i -I • Juttivo tramite posta privata, situazione questa diver a da suella !;ame.

Ricorre pertanto la nullità della sentenza tlénun .i• H orso va conseguentemente accolto e la sentenza cassata con rinvio al Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, anche pe • e spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M. ikEt .1glie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le srl , !,(2-, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
\/1-L933° ORDINANZA sul ricorso 3918-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1496/1/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rg 3918/2021 Agenzia delle entrate c/ [OSCURATO:PERSONA].renuto che: L'1,,enzia delle entrate riscossione (ADER) ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Calabria, che su impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] avverso atto di pignoramento presso terzi portante iscrizione a ruolo per Iva e Irpef anno 2013, e della cartella propedeutica all'atto impugnato, asseritamente non legittimamente notificata, ha respinto l'appello dell'Ufficio, con conferma della decisione di primo grado che aveva ritenuto inesistente la notifica della ca-tella esattoriale sottesa al pignoramento perché l'invio della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito presso la Casa coi- unale era stato affidato dall'ente esattore a operatore privato (Ni <ive), in data antecedente al 10.9.2017. [OSCURATO:PERSONA] si costituisce con controricorso. Cc r siderato che: Con l'unico motivo si deduce nullità della sentenza ex art. 16 d.lgs. 546/1992, art. 140 c.p.c. e art. 4 d.lgs. 261/1992, come modificato dai d.lgs. 58/2011, I. 124/2017, I. 890/1982, d.lgs. 261/1999 e art.2699 c.c.. Il tema posto con l'indicato motivo riguarda la legittimità del procedimento notificatorio della cartella sottesa al pignoramento oggetto d'impugnazione, in quanto notificata in data 20.6.2017, per il tra' mite dell'ufficiale della riscossione ex art. 140 c.p.c., e su:cessivamente, per l'invio della raccomandata informativa (sottoscritta da persona qualificatasi addetta alla ricezione degli atti co Te emerge dal doc. 3 allegato alle controdeduzioni depositate in primo grado), dall'operatore di posta privata Nexive (in possesso di licenza individuale). Il motivo è fondato. QL esta Corte ha statuito che "In tema di notificazioni a mezzo posta di atiJ impositivi, per effetto dell'art. 4 del d.lgs. n. 261 del 1999 e succ. moclif., è valida la notifica compiuta -nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata col d.lgs. n. 58 del 2011 e quella portata a pieno compimento dalla I. n. 124 del 2017- tramite operatore posi:ale privato in possesso dello specifico titolo abilitativo costituito dalla "licenza individuale" di cui all'art.5, comma 1, del d.lgs. n.261 cit., configurandosi l'ipotesi di inesistenza della notificazione in casi assolutamente residuali" (Cass. n.15360/2020 richiamata anche da Cass. 25521/2020; Cass. n. 21011 del 22/07/2021). Merta aggiungere che trattandosi qui di notificazione di atto amministrativo tributario, e non di notificazione di atto giudiziario, non tro\fra applicazione il principio di diritto affermato dalle SU di questa Suprema Corte con sentenza 10 gennaio 2020, n. 299, secondo cui «In tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio dei 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori posi:ali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dirnDstri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di un atto giudiziario eseguito dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra lie-li:rata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla I. n, 124 del 2017». Nella fattispecie peraltro la notifica della cartella di pagamento sottesa all'atto impugnato (pignoramento presso terzi) era stata effettuata da Poste italiane spa ex art. 140 c.p.c., con invio della successiva raccomandata informativa di avvenuto deposito (CAD) da parte di ope-atore privato, ricevuta e sottoscritta da soggetto diverso dal destinata rio. La CTR ha pertanto erroneamente affermato - in contrasto con gli atti di causa riportati dalla ricorrente e con quanto ammesso dallo stesso coniToricorrente- che l'Agenzia i posta priVag ha notificato tramite posi:a privata la cartella di pagamento sottesa al pignoramento ir mgnato (trattandosi invece della raccomandata informativa di rwto deposito) e riportando la giurisprudenza relativa alla diversa di inesistenza (rectius nullità) della notifica del ricorso i -I • Juttivo tramite posta privata, situazione questa diver a da suella !;ame. Ricorre pertanto la nullità della sentenza tlénun .i• H orso va conseguentemente accolto e la sentenza cassata con rinvio al Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, anche pe • e spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. ikEt .1glie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le srl , !,(2-, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado
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