CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 04109/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 5479-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 59 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 1320/2021 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 09/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2022 n. 05479 sez. M3 - ud. 20-12-2022 -2- Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] che: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 1320 del 2021 della Corte di appello di Bari, esponendo che: - [OSCURATO:PERSONA] li aveva chiamati in giudizio per la dichiarazione d'inopponibilità, a titolo di revocatoria, dell'atto notarile di costituzione del fondo patrimoniale avente ad oggetto tutti i beni del patrimonio immobiliare dei coniugi convenuti, allegando di essere creditore di [OSCURATO:PERSONA], oltre che di [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., per quasi 200 mila euro; - il Tribunale, davanti al quale avevano resistite i deducenti, aveva accolto la domanda con pronunciai confermata dalla Corte di appello secondo cui, in particolare, per quanto qui ancora rileva, il credito litigioso era ragione sufficiente per agire in revocatoria e non sussisteva pregiudizialità in senso tecnico rispetto al giudizio ancora pendente sul credito stesso; - la Corte territoriale aveva inoltre confermato la condanna degli originari convenuti al pagamento delle spese (l lite in via solidale, poiché la Musto, pur non essendo debitrice, aveva partecipato alla costituzione del fondo familiare; resistono con controricorso gli eredi di [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: con il primo motivo si prospetta la violazione o falsa applicazione degli artt. 2901, cod. civ., 12 preleggi, poiché la Corte di appello avrebbe errato nell'affermare la sufficienza, al fine di esperire l'azione in parola, di un credito litigioso e contestato nella sua stessa genesi, sussistendo quanto meno la pregiudizialità necessaria tra i due giudizi;RG n 5479 del 2022 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 41, 3, Cost., poiché, diversamente opinando quanto ai presupposti dell'azione revocatoria contestati con la prima censura, sarebbero lesi i diritti di libertà contrattuale; con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 91, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato condannando alle spese di lite anche la Musto in assenza di soccombenza,, posto che la stessa non era debitrice e non vi erano beni di sua titolarità coinvolti, essendovi, a tale ultimo riguardo, un solo bene di sua proprietà ma già gravato da ipoteca; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che: i primi due motivi, da esaminare congiuntamente per connessione, sono inammissibili ai sensi dell'art. 360-bis n. 1, cod. proc. civ.; questa Corte ha da tempo chiarito che poiché anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore, trattandosi di statuizione d'inefficacia relativa, il giudizio promosso con l'indicata azione non è soggetto a sospensione necessaria a norma dell'art. 295 cod. proc. civ. per il caso di pendenza di controversia avente ad oggetto l'accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria, in quanto la definizione del giudizio sull'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d'altra parte da escludere l'eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato RG n 5479 del 2022 Cons. re. Paolo orreca credito litigioso, dichiari nei suddetti limiti inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito (Cass., Sez. U., 18/05/2004, n. 9440 e succ. conf.); e, trattandosi di inefficacia relativa, non è ipotizzabile alcuna lesione dei principi di libertà economica; il terzo motivo è parimenti inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 cod. proc. civ.; la Corte territoriale ha specificato che la condanna solidale alle spese di lite era dovuta alla partecipazione della Musto alla costituzione del fondo e non alla sua qualità di debitrice sicché la censura in parte non coglie idoneamente la ragione decisoria; quanto al resto, correttamente il Collegio di merito ha correttamente richiamato la giurisprudenza di questa Corte a mente della quale la natura reale del vincolo di destinazione impresso dalla costituzione del fondo patrimoniale in vista del soddisfacimento dei bisogni della famiglia e la conseguente necessità che la sentenza faccia stato nei confronti di tutti coloro per i quali il fondo è stato costituito comportano che, nel relativo giudizio per la dichiarazione della sua inefficacia, la legittimazione passiva spetti ad entrambi i coniugi, anche se l'atto costitutivo sia stato stipulato da uno solo di essi, spettando ad entrambi, ai sensi dell'art. 168, cod. civ., la proprietà dei beni che costituiscono oggetto della convenzione, salvo che risulti diversamente stabilito nell'atto costitutivo, con la precisazione che anche nell'ipotesi in cui la costituzione del fondo non comporti un effetto traslativo, essendosi il coniuge (o il terzo costituente) riservato la proprietà dei beni, è configurabile un interesse del coniuge non proprietario alla partecipazione al giudizio (Cass., 27/01/2012, n. 1242, Cass., 29/03/2019, n. 8978, pagg. 9-10, Cass., 22/02/2022, n. 5768); non sposta la conclusione l'arresto di Cass., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 18194, secondo cui nel caso in cui l'azione revocatoria, diretta a far valere l'inefficacia RG n 5479 del 2022 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] eca dell'intero atto di costituzione di un fondo patrimoniale, trovi accoglimento limitatamente ai beni immobili di proprietà del debitore, senza che il creditore abbia specificato le ragioni in base alle quali le altre parti contraenti del fondo siano state convenute in giudizio, soltanto costui può essere ritenuto soccombente e condannato alla rifusione delle spese di lite; nella decisione si rimarca in particolare che, in quel caso, nell'atto introduttivo era assente ogni precisazione in ordine alla qualità di litisconsorti necessari delle altre parti contraenti il fondo (pag. 4); nella fattispecie in questa sede in scrutinio, invece, la stessa parte ricorrente ammette e non censura la sua riconosciuta qualità di litisconsorte necessaria (pag. 15 del ricorso) e, peraltro, afferma la sua titolarità di un bene coinvolto indicandolo già gravato da ipoteca, senza indicare neppure quando e come la circostanza fosse stata discussa e allegata nel merito (stessa pag. 15); spese secondo soccombenza; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condannai i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese di lite delle parti controricorrenti, in solidarietà attiva, liquidate in euro 4.000,00, oltre 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti in solido, se dovuto, dell'ulteriore importo a