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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 28852/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorson. 11498/2022 propost o da: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ( C .

F . : 02548960588), in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante, [OSCURATO:PERSONA], con sede in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] di Bruno n. 79, rappresentata e difesa, come da procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; indirizzo p.e.c. : [OSCURATO:EMAIL];[OSCURATO:TELEFONO] ) ; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate-Riscossione ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa, per mandato ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato ( C .

F . : 80224030587 ; [OSCURATO:TELEFONO]; pec: [OSCURATO:EMAIL]) e presso la stessa per legge domiciliato a Roma in Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente – Intimazione pagamento – Cartelle pagamento – Pignoramento presso terzi Comune di Viterbo (C.F.: 800 08850564 ) , in persona del [OSCURATO:PERSONA] dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale estesa su foglio separato materialmente cong iunto al controricorso ed in virtù di deliberazione commissariale n . 12 1 del 18/5/2022, dall ’A vv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: PLAGLD48H94F975 N ; [OSCURATO:TELEFONO]; email: [OSCURATO:EMAIL] ; [OSCURATO:EMAIL]; pec: [OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente - - avverso l a sente nza n. 4711 /1 6 /20 2 1 emessa d a l la CTR Lazio in data 22/10/2021e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnava l’intimazione di pagamento n. 09720189027116288000 notificatale dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione), cui aveva fatto seguito, in data 10.07.2018, un atto di pignoramento presso terzi e cui erano sottese due cartelle di pagamento, eccependo, tra l’altro, che, non essendole queste ultime state notificate, l’Ufficio era incorso in decadenza.

2. La CTP di Viterbo accoglieva il ricorso, osservando che “le cartelle n. 09720140270245866000 (ICI relativa all’anno 2008) e 09720170025889224000 (ICI relativa all’anno 2010), relative a tributi locali soggette a prescrizione quinquennale, erano state notificate oltre il termine di prescrizione (rispettivamente in data 9 luglio 2015 e 23 marzo 2017)”.

3. Sull’impugnazione principale del Comune di Viterbo ed incidentale condizionata della contribuente, la CTR del Lazio accoglieva il primo gravame e rigettava il secondo, affermando, per quanto qui ancora rileva, che era valida la notifica delle cartelle eseguita a mezzo pec con le modalità di cui al dPR n. 68/2005, essendo le firme digitali del tipo CAdES o PAdES entrambe ammesse ed equivalenti e, comunque, la eventuale irritualità della detta notifica sanata per intervenuto raggiungimento dello scopo.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sulla base di un unico motivo.

Il Comune di Viterbo e l’Agenzia delle Entrate –Riscossione hanno resistito con separati controricorsi.

Il Comune di Soriano nel Cimino non ha svolto difese.

In prossimità dell’adunanza camerale entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., per aver la CTR ritenuto che avesse dedotto la “irritualità” della notifica telematica delle cartelle di pagamento, laddove aveva sempre sostenuto di non aver mai ricevuto le notifiche telematiche in questione.

1.1. Il motivo è infondato.

Il dovere imposto al giudice di non pronunciare oltre i limiti della domanda, né di pronunciare d'ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti, non comporta l'obbligo di attenersi all'interpretazione prospettata dalle parti in ordine ai fatti, agli atti ed ai negozi giuridici posti a base delle loro domande ed eccezioni, essendo la valutazione degli elementi documentali e processuali, necessaria per la decisione, pur sempre devoluta al giudice, indipendentemente dalle opinioni, ancorché concordi, espresse in proposito dai contendenti.

Al riguardo non è configurabile un vizio di ultrapetizione, ravvisabile unicamente nel caso in cui il giudice attribuisca alla parte un bene non richiesto, o maggiore di quello richiesto (Cass., Sez. 3,Sentenza n. 702 del 04/03/1968; conf.

Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16608 del 11/06/2021).

Orbene, è evidente che, sebbene la CTR abbia valutato la ritualità o meno della notifica delle due cartelle di pagamento, nel momento in cui ha ritenuto valida la notifica eseguita a mezzo pec con le modalità di cui al dPR n. 68/2005, ha implicitamente escluso che difettasse tout court la notifica stessa, in tal guisa riscontrando di fatto il petitum sotteso all’appello incidentale della contribuente e non attribuendo un bene diverso o più esteso di quello richiesto.

Del resto, la stessa ricorrente ha evidenziato (pag. 11 del ricorso) di aver, con memoria del 24.6.2019 –prima occasione difensiva utile –, contestato «la conformità agli originali (1) tanto delle copie degli atti impositivi (cartelle e intimazioni di pagamento), prive di attestazione di conformità e di firma digitale, (2) quanto dei documenti in formato PDF asseritamente rappresentativi delle ricevute di accettazione e consegna dei messaggi p.e.c. di notifica, anch’essi privi di alcuna attestazione di conformità rilasciata da pubblico ufficiale a ciò autorizzato», in tal modo censurando la validità-ritualità della notifica.

Senza tralasciare che, in difetto di specifica impugnazione sul punto, è passata in giudicato (interno) la statuizione della CTR secondo cui «in applicazione di tali principi deve rilevarsi che le ricordate cartelle di pagamento sono state in modo regolare notificate alla società rispettivamente il 9/7/2015 e il 23/3/2017.

A tali notifiche non ha fatto seguito alcuna autonoma impugnazione nei termini previsti dall’art. 21 D.Lgs. 546/92, con la conseguenza che eventuali vizi ad esse afferenti sono divenuti inoppugnabili anche sotto il profilo della prescrizione».

2. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita di essere accolto.

P.Q.M Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, che si liquidano, per ciascuno dei due controricorrenti, in € 2.400,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito (per l’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA]) ed € 200,00 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cap (per il Comune di Viterbo); ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorson. 11498/2022 propost o da: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ( C . F . : 02548960588), in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante, [OSCURATO:PERSONA], con sede in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] di Bruno n. 79, rappresentata e difesa, come da procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; indirizzo p.e.c. : [OSCURATO:EMAIL];[OSCURATO:TELEFONO] ) ; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate-Riscossione ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa, per mandato ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato ( C . F . : 80224030587 ; [OSCURATO:TELEFONO]; pec: [OSCURATO:EMAIL]) e presso la stessa per legge domiciliato a Roma in Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente – Intimazione pagamento – Cartelle pagamento – Pignoramento presso terzi Comune di Viterbo (C.F.: 800 08850564 ) , in persona del [OSCURATO:PERSONA] dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale estesa su foglio separato materialmente cong iunto al controricorso ed in virtù di deliberazione commissariale n . 12 1 del 18/5/2022, dall ’A vv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: PLAGLD48H94F975 N ; [OSCURATO:TELEFONO]; email: [OSCURATO:EMAIL] ; [OSCURATO:EMAIL]; pec: [OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente - - avverso l a sente nza n. 4711 /1 6 /20 2 1 emessa d a l la CTR Lazio in data 22/10/2021e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnava l’intimazione di pagamento n. 09720189027116288000 notificatale dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione), cui aveva fatto seguito, in data 10.07.2018, un atto di pignoramento presso terzi e cui erano sottese due cartelle di pagamento, eccependo, tra l’altro, che, non essendole queste ultime state notificate, l’Ufficio era incorso in decadenza. 2. La CTP di Viterbo accoglieva il ricorso, osservando che “le cartelle n. 09720140270245866000 (ICI relativa all’anno 2008) e 09720170025889224000 (ICI relativa all’anno 2010), relative a tributi locali soggette a prescrizione quinquennale, erano state notificate oltre il termine di prescrizione (rispettivamente in data 9 luglio 2015 e 23 marzo 2017)”. 3. Sull’impugnazione principale del Comune di Viterbo ed incidentale condizionata della contribuente, la CTR del Lazio accoglieva il primo gravame e rigettava il secondo, affermando, per quanto qui ancora rileva, che era valida la notifica delle cartelle eseguita a mezzo pec con le modalità di cui al dPR n. 68/2005, essendo le firme digitali del tipo CAdES o PAdES entrambe ammesse ed equivalenti e, comunque, la eventuale irritualità della detta notifica sanata per intervenuto raggiungimento dello scopo. 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sulla base di un unico motivo. Il Comune di Viterbo e l’Agenzia delle Entrate –Riscossione hanno resistito con separati controricorsi. Il Comune di Soriano nel Cimino non ha svolto difese. In prossimità dell’adunanza camerale entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., per aver la CTR ritenuto che avesse dedotto la “irritualità” della notifica telematica delle cartelle di pagamento, laddove aveva sempre sostenuto di non aver mai ricevuto le notifiche telematiche in questione. 1.1. Il motivo è infondato. Il dovere imposto al giudice di non pronunciare oltre i limiti della domanda, né di pronunciare d'ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti, non comporta l'obbligo di attenersi all'interpretazione prospettata dalle parti in ordine ai fatti, agli atti ed ai negozi giuridici posti a base delle loro domande ed eccezioni, essendo la valutazione degli elementi documentali e processuali, necessaria per la decisione, pur sempre devoluta al giudice, indipendentemente dalle opinioni, ancorché concordi, espresse in proposito dai contendenti. Al riguardo non è configurabile un vizio di ultrapetizione, ravvisabile unicamente nel caso in cui il giudice attribuisca alla parte un bene non richiesto, o maggiore di quello richiesto (Cass., Sez. 3,Sentenza n. 702 del 04/03/1968; conf. Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16608 del 11/06/2021). Orbene, è evidente che, sebbene la CTR abbia valutato la ritualità o meno della notifica delle due cartelle di pagamento, nel momento in cui ha ritenuto valida la notifica eseguita a mezzo pec con le modalità di cui al dPR n. 68/2005, ha implicitamente escluso che difettasse tout court la notifica stessa, in tal guisa riscontrando di fatto il petitum sotteso all’appello incidentale della contribuente e non attribuendo un bene diverso o più esteso di quello richiesto. Del resto, la stessa ricorrente ha evidenziato (pag. 11 del ricorso) di aver, con memoria del 24.6.2019 –prima occasione difensiva utile –, contestato «la conformità agli originali (1) tanto delle copie degli atti impositivi (cartelle e intimazioni di pagamento), prive di attestazione di conformità e di firma digitale, (2) quanto dei documenti in formato PDF asseritamente rappresentativi delle ricevute di accettazione e consegna dei messaggi p.e.c. di notifica, anch’essi privi di alcuna attestazione di conformità rilasciata da pubblico ufficiale a ciò autorizzato», in tal modo censurando la validità-ritualità della notifica. Senza tralasciare che, in difetto di specifica impugnazione sul punto, è passata in giudicato (interno) la statuizione della CTR secondo cui «in applicazione di tali principi deve rilevarsi che le ricordate cartelle di pagamento sono state in modo regolare notificate alla società rispettivamente il 9/7/2015 e il 23/3/2017. A tali notifiche non ha fatto seguito alcuna autonoma impugnazione nei termini previsti dall’art. 21 D.Lgs. 546/92, con la conseguenza che eventuali vizi ad esse afferenti sono divenuti inoppugnabili anche sotto il profilo della prescrizione». 2. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita di essere accolto. P.Q.M Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, che si liquidano, per ciascuno dei due controricorrenti, in € 2.400,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito (per l’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA]) ed € 200,00 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cap (per il Comune di Viterbo); ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso a
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