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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 31777/2022

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del 02/11/2021 della corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni del difensore dell'imputato, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 2 novembre 2021, la arte di appello di Milano, confermava la sentenza del tribunale di Milano dell'otto marzo 2021 1 con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in relazione al reato ex art. 10 del Dlgs. 74/2000.

2. Avverso la sentenza sopra indicata propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] mediante il proprio difensore, deducendo tre motivi di impugnazione.

3. Deduce,con il primo la violazione di norme processuali con riguardo alla avanzata istanza, in primo grado, di rinvio dell'udienza dell'otto marzo 2021 per legittimo impedimento del difensore.

Si contesta l'affermazione della corte di appello per cui il primo giudice avrebbe giudicato irrilevante l'istanza, osservando, piuttosto, che il predetto giudicante avrebbe dichiarato, alla luce del verbale di udienza, di non avere potuto effettuare alcuna valutazione sulla istanza perché non presente nel fascicolo dibattimentale nel giorno dell'udienza, seppur ritualmente depositata.

La corte di appello avrebbe quindi formulato una motivazione su un fatto storico mai verificatosi o di cui ha presunto, qualora si fosse verificato, di conoscente l'esito.

Da qui la nullità della prima sentenza per omessa valutazione della istanza di rinvio dell'udienza, per legittimo impedimento.

4. Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 10 del Dlgs. 74/2000 e il vizio di motivazione in ordine all'elemento costitutivo del reato.

Si contesta la sussistenza di elementi fondanti il giudizio di responsabilità e quindi la considerazione della corte di appello per cui la documentazione contabile non pervenne mai agli organi accertatori, atteso che il teste Fichera, della Agenzia delle Entrate, avrebbe piuttosto ammesso che su invito del Randon aveva ricevuto, da altro soggetto, la documentazione richiesta e inerente la società dell'imputato, che tuttavia il Fichera non avrebbe esaminato trattandosi di atti non originali.

Inoltre, emergerebbe la avvenuta ricostruzione, comunque, delle operazioni utili per la ricostruzione del volume degli affari, per cui sarebbe insussistente il reato per assenza di offensività.

Si osserva poi, che sarebbero state confuse le persone del dr.

Grifone, amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dal 2008 al maggio 2013, e quella del dr.

Resnati, commercialista della [OSCURATO:SOCIETA]., atteso che secondo la corte l'imputato avrebbe fatto riferimento al Resnati come responsabile dei fatti, mentre tali affermazioni non sarebbero state mai pronunziate li-1°n avendo mai il Resnati rivestito la carica di amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.

5. Con il terzo motivo rappresenta vizi di motivazione in ordine alla richiesta di non doversi procedere per intervenuta estinzione per prescrizione (maturata il 19.10.2021) del reato, come dedotta in sede di deposito di conclusioni scritte.

6. Il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato per carenza di specificità estrinseca (cfr. Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).),non confrontandosi il ricorrente con il preliminare e determinante assunto della corte (corroborato dal pertinente richiamo alla sentenza della Sez. 2 - , n. 23528 del 18/04/2019 Rv. 276662 - 01), per cui la richiamata istanza di rinvio per legittimo impedimento avrebbe avuto riguardo ad una udienza stabilita per repliche, in occasione della quale il P.M. non si sarebbe avvalso della relativa facoltà, così da non potere innescare quell'esercizio di facoltà delle parti rispetto alle quali avrebbe potuto astrattamente assumere rilievo il rappresentato impedimento.

Con conseguente irrilevanza della questione.

Cosicchè, perde ogni rilievo la tematica della avvenuta considerazione o meno della domanda di rinvio da parte del primo giudice.

Va aggiunto che la rivendicata nullità fa riferimento alla violazione di norme inerenti l'assistenza e rappresentanza dell'imputato (art. 178 let. c) cod. proc. pen.) per cui è onere del ricorrente non limitarsi soltanto a lamentare la mancata considerazione della istanza di rinvio, bensì anche illustrare la stessa prospettandone la fondatezza.

Circostanze queste del tutto non dedotte, e che rendono oltremodo generica ovvero a-specifica, sul piano intrinseco, la censura.

7. Anche il secondo motivo è inammissibile, avendo la corte ampiamente illustrato l'inadempimento del ricorrente, amministratore anche dal maggio del 2013, prima cioè che l'ente accertatore prendesse con lui contatti per ottenere la necessaria documentazione contabile, rispetto alla intervenuta richiesta di fornire la documentazione utile alla ricostruzione dell'attività della società di riferimento.

Precisando altresì che, diversamente da quanto asserito dalla difesa, la copia dei documenti fu poi reperita solo in quanto consegnata dal precedente amministratore Grifoni, sul quale, come tale, al momento dell'accertamento non incombeva alcun onere di conservazione e messa a disposizione degli atti.

Circostanza quest'ultima che loltre a sconfessare la tesi della avvenuta consegna agli organi accertatori da parte del ricorrente, non può ritenersi superata dalla diversa ricostruzione, priva di ogni allegazione, secondo cui la predetta consegna sarebbe avvenuta comunque su iniziativa dell'imputato, a tal fine rivoltosi al Grifoni.

Come noto infatti, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, i motivi che deducano il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati (nel caso di specie le dichiarazioni ` del teste Fichera), non contengano la loro integrale trascrizione o alle azione (cfr. per tutte Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017 Rv. 270071 Schioppo).

A fronte di tale adeguata motivazione, appare irrilevante ogni asserita confusione tra soggetti coinvolti nella gestione della società del ricorrente e di altre ad essa correlata, tanto più ove si consideri che non è dato rilevare tale confusione, posto che i giudici di appello hanno piuttosto sostenuto, confutandone l'affermazione, che l'imputato avrebbe addossato ogni responsabilità per la mancata consegna dei documenti non già, come riportato in ricorso, al Resnati, bensì al Grifone ( cfr. pag. 4).

Infine, non trova fondamento giurisprudenziale la tesi della insussistenza del reato in presenza della avvenuta ricostruzione, comunque, delle attività della società, posto il ben diverso principio per cui in tema di reati tributari, integra l'occultamento dei documenti contabili, previsto dall'art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, la condotta dell'amministratore che determini il loro mancato, prolungato rinvenimento nei luoghi riferibili alla società e accessibili agli organi verificatori, nella consapevolezza dell'accertamento in corso e della strumentalità della documentazione alla ricostruzione della contabilità della società (Sez. 3 - , n. 23921 del 14/12/2020 (dep. 18/06/2021 ) Rv. 281485 - 01).

Ed inoltre, con particolare riferimento alla questione in esame, in tema di reati tributari, l'impossibilità di ricostruire il reddito od il volume d'affari derivante dalla distruzione o dall'occultamento di documenti contabili, elemento costitutivo del reato di cui all'art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 non deve essere intesa in senso assoluto, sussistendo anche quando è necessario procedere all'acquisizione della documentazione mancante presso terzi o aliunde (Sez. 3 - , n. 41683 del 02/03/2018 Rv. 274862 - 02).

8. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo.

Invero per il reato per cui si procede la prescrizione ordinaria massima, ancorchè senza calcolare eventuali sospensioni) matura alla data del 19.10.2023, in considerazione della previsione ex art. 17 comma 1 bis del Dlgs. 74/2000, come introdotto dall'art. 2, comma 36-vicies semel, lettera I), D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, ai sensi del quale i termini ordinari di prescrizione per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del Dlgs. 74/2000 sono elevati di un terzo.

Non rileva dunque ; la mancata espressa confutazione della richiesta di riconoscere l'estinzione del medesimo, posto che il vizio di motivazione che non è configurabile riguardo ad argomentazioni giuridiche delle parti.

Queste ultime infatti, come ha più volte sottolineato la Suprema Corte, o sono fondate, e allora il fatto che il giudice le abbia disattese (motivatamente o meno) dà luogo al diverso motivo di censura costituito dalla violazione di legge; o sono infondate, come nel caso in esame, e allora che il giudice le abbia disattese non può dar luogo ad alcun vizio di legittimità della pronuncia giudiziale, avuto anche riguardo al disposto di cui all'art. 619 comma 1 cod. proc. pen. che consente di correggere, ove necessario, la motivazione quando la decisione in diritto sia comunque corretta (cfr. in tal senso Sez. 1, n. 49237 del 22/09/2016 Rv. 271451 - 01 Emmanuele).

9. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertan:14 che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del 02/11/2021 della corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni del difensore dell'imputato, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 2 novembre 2021, la arte di appello di Milano, confermava la sentenza del tribunale di Milano dell'otto marzo 2021 1 con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in relazione al reato ex art. 10 del Dlgs. 74/2000. 2. Avverso la sentenza sopra indicata propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] mediante il proprio difensore, deducendo tre motivi di impugnazione. 3. Deduce,con il primo la violazione di norme processuali con riguardo alla avanzata istanza, in primo grado, di rinvio dell'udienza dell'otto marzo 2021 per legittimo impedimento del difensore. Si contesta l'affermazione della corte di appello per cui il primo giudice avrebbe giudicato irrilevante l'istanza, osservando, piuttosto, che il predetto giudicante avrebbe dichiarato, alla luce del verbale di udienza, di non avere potuto effettuare alcuna valutazione sulla istanza perché non presente nel fascicolo dibattimentale nel giorno dell'udienza, seppur ritualmente depositata. La corte di appello avrebbe quindi formulato una motivazione su un fatto storico mai verificatosi o di cui ha presunto, qualora si fosse verificato, di conoscente l'esito. Da qui la nullità della prima sentenza per omessa valutazione della istanza di rinvio dell'udienza, per legittimo impedimento. 4. Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 10 del Dlgs. 74/2000 e il vizio di motivazione in ordine all'elemento costitutivo del reato. Si contesta la sussistenza di elementi fondanti il giudizio di responsabilità e quindi la considerazione della corte di appello per cui la documentazione contabile non pervenne mai agli organi accertatori, atteso che il teste Fichera, della Agenzia delle Entrate, avrebbe piuttosto ammesso che su invito del Randon aveva ricevuto, da altro soggetto, la documentazione richiesta e inerente la società dell'imputato, che tuttavia il Fichera non avrebbe esaminato trattandosi di atti non originali. Inoltre, emergerebbe la avvenuta ricostruzione, comunque, delle operazioni utili per la ricostruzione del volume degli affari, per cui sarebbe insussistente il reato per assenza di offensività. Si osserva poi, che sarebbero state confuse le persone del dr. Grifone, amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dal 2008 al maggio 2013, e quella del dr. Resnati, commercialista della [OSCURATO:SOCIETA]., atteso che secondo la corte l'imputato avrebbe fatto riferimento al Resnati come responsabile dei fatti, mentre tali affermazioni non sarebbero state mai pronunziate li-1°n avendo mai il Resnati rivestito la carica di amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 5. Con il terzo motivo rappresenta vizi di motivazione in ordine alla richiesta di non doversi procedere per intervenuta estinzione per prescrizione (maturata il 19.10.2021) del reato, come dedotta in sede di deposito di conclusioni scritte. 6. Il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato per carenza di specificità estrinseca (cfr. Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).),non confrontandosi il ricorrente con il preliminare e determinante assunto della corte (corroborato dal pertinente richiamo alla sentenza della Sez. 2 - , n. 23528 del 18/04/2019 Rv. 276662 - 01), per cui la richiamata istanza di rinvio per legittimo impedimento avrebbe avuto riguardo ad una udienza stabilita per repliche, in occasione della quale il P.M. non si sarebbe avvalso della relativa facoltà, così da non potere innescare quell'esercizio di facoltà delle parti rispetto alle quali avrebbe potuto astrattamente assumere rilievo il rappresentato impedimento. Con conseguente irrilevanza della questione. Cosicchè, perde ogni rilievo la tematica della avvenuta considerazione o meno della domanda di rinvio da parte del primo giudice. Va aggiunto che la rivendicata nullità fa riferimento alla violazione di norme inerenti l'assistenza e rappresentanza dell'imputato (art. 178 let. c) cod. proc. pen.) per cui è onere del ricorrente non limitarsi soltanto a lamentare la mancata considerazione della istanza di rinvio, bensì anche illustrare la stessa prospettandone la fondatezza. Circostanze queste del tutto non dedotte, e che rendono oltremodo generica ovvero a-specifica, sul piano intrinseco, la censura. 7. Anche il secondo motivo è inammissibile, avendo la corte ampiamente illustrato l'inadempimento del ricorrente, amministratore anche dal maggio del 2013, prima cioè che l'ente accertatore prendesse con lui contatti per ottenere la necessaria documentazione contabile, rispetto alla intervenuta richiesta di fornire la documentazione utile alla ricostruzione dell'attività della società di riferimento. Precisando altresì che, diversamente da quanto asserito dalla difesa, la copia dei documenti fu poi reperita solo in quanto consegnata dal precedente amministratore Grifoni, sul quale, come tale, al momento dell'accertamento non incombeva alcun onere di conservazione e messa a disposizione degli atti. Circostanza quest'ultima che loltre a sconfessare la tesi della avvenuta consegna agli organi accertatori da parte del ricorrente, non può ritenersi superata dalla diversa ricostruzione, priva di ogni allegazione, secondo cui la predetta consegna sarebbe avvenuta comunque su iniziativa dell'imputato, a tal fine rivoltosi al Grifoni. Come noto infatti, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, i motivi che deducano il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati (nel caso di specie le dichiarazioni ` del teste Fichera), non contengano la loro integrale trascrizione o alle azione (cfr. per tutte Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017 Rv. 270071 Schioppo). A fronte di tale adeguata motivazione, appare irrilevante ogni asserita confusione tra soggetti coinvolti nella gestione della società del ricorrente e di altre ad essa correlata, tanto più ove si consideri che non è dato rilevare tale confusione, posto che i giudici di appello hanno piuttosto sostenuto, confutandone l'affermazione, che l'imputato avrebbe addossato ogni responsabilità per la mancata consegna dei documenti non già, come riportato in ricorso, al Resnati, bensì al Grifone ( cfr. pag. 4). Infine, non trova fondamento giurisprudenziale la tesi della insussistenza del reato in presenza della avvenuta ricostruzione, comunque, delle attività della società, posto il ben diverso principio per cui in tema di reati tributari, integra l'occultamento dei documenti contabili, previsto dall'art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, la condotta dell'amministratore che determini il loro mancato, prolungato rinvenimento nei luoghi riferibili alla società e accessibili agli organi verificatori, nella consapevolezza dell'accertamento in corso e della strumentalità della documentazione alla ricostruzione della contabilità della società (Sez. 3 - , n. 23921 del 14/12/2020 (dep. 18/06/2021 ) Rv. 281485 - 01). Ed inoltre, con particolare riferimento alla questione in esame, in tema di reati tributari, l'impossibilità di ricostruire il reddito od il volume d'affari derivante dalla distruzione o dall'occultamento di documenti contabili, elemento costitutivo del reato di cui all'art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 non deve essere intesa in senso assoluto, sussistendo anche quando è necessario procedere all'acquisizione della documentazione mancante presso terzi o aliunde (Sez. 3 - , n. 41683 del 02/03/2018 Rv. 274862 - 02). 8. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo. Invero per il reato per cui si procede la prescrizione ordinaria massima, ancorchè senza calcolare eventuali sospensioni) matura alla data del 19.10.2023, in considerazione della previsione ex art. 17 comma 1 bis del Dlgs. 74/2000, come introdotto dall'art. 2, comma 36-vicies semel, lettera I), D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, ai sensi del quale i termini ordinari di prescrizione per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del Dlgs. 74/2000 sono elevati di un terzo. Non rileva dunque ; la mancata espressa confutazione della richiesta di riconoscere l'estinzione del medesimo, posto che il vizio di motivazione che non è configurabile riguardo ad argomentazioni giuridiche delle parti. Queste ultime infatti, come ha più volte sottolineato la Suprema Corte, o sono fondate, e allora il fatto che il giudice le abbia disattese (motivatamente o meno) dà luogo al diverso motivo di censura costituito dalla violazione di legge; o sono infondate, come nel caso in esame, e allora che il giudice le abbia disattese non può dar luogo ad alcun vizio di legittimità della pronuncia giudiziale, avuto anche riguardo al disposto di cui all'art. 619 comma 1 cod. proc. pen. che consente di correggere, ove necessario, la motivazione quando la decisione in diritto sia comunque corretta (cfr. in tal senso Sez. 1, n. 49237 del 22/09/2016 Rv. 271451 - 01 Emmanuele). 9. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertan:14 che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
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