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CassazionedecretoSezione 4

Cassazione n. 31239/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di SPOLETOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Spoleto. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Spoleto ha rigettato la richiesta di sostituzione della pena di euro 2500 di ammenda, inflitta con il decreto penale di condanna a [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 2 lett. b), d.lgs 30 aprile 1992 n. 285, con i lavori di pubblica utilità per la durata di 46 ore, con la motivazione che la pena comminata con il decreto penale era stata condizionalmente sospesa E! che la sospensione condizionale concessa ostava all'accoglimento della richiesta di sostituzione.

2. L'imputato ha proposto ricorso,a mezzo di proprio difensore, formulando tre motivi. 2.1 Con il primo motivo e il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione.

Il difensore rileva che la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità in concreto è più favorevole della pena sospesa e che la richiesta del condannato, cui sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, di fruire della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità prevista dall'art. 186, comma 9 bis, d.lgs n.285/1992 implica una rinuncia tacita al beneficio di cui all'art. 163 cod. pen., stante la incompatibilità fra i due istituti, così come ribadito in più occasioni dalla giurisprudenza ci legittimità.

Tale conclusione- osserva il difensore- si impone in ragione dei principi costituzionali della finalità rieducativa della pena e del diritto di difesa.

Il G.I.P., dunque, avrebbe dovuto prendere atto che la richiesta del condannato, formulata nei quindici giorni dalla notifica del decreto penale, di applicazione della sanzione sostitutiva, implicava una rinuncia implicita al beneficio della sospensione condizionale.

2.2. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione di legge ed in specie degli artt. 186 CdS, 461 e 462 cod. proc. pen. in relazione all'art. 175 cod. proc. pen.

Il difensore osserva che il provvedimento impugnato deve ritenersi nullo nella parte in cui non rimette la parte nei termini di cui agli artt. 462 e 175 cod. proc. pen. per presentare l'impugnazione, ovvero omette di fissare un nuovo termine a decorrere dal quale l'indagato è autorizzato a presentare l'opposizione al decreto penale di condanna.

Deve ritenersi- osserva il ricorrente- che la richiesta presentata da Taticchi sospenda, secondo una interpretazione conforme alla costituzione, i termini di cui all'art. 461 cod. proc. pen. che dovranno decorrere dalla notifica del provvedimento di rigetto.3.

Il Procuratore generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Spoleto.

4. Il ricorso è fondato quanto ai primi due motivi, di carattere assorbente rispetto al terzo.

5. In linea generale, deve ribadirsi che gli istituti della sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità e della sospensione condizionale di essa sono tra loro incompatibili (Sez. 4 n. 10939 del 20/2/2014, Caneo, Rv. 259130; n. 30365 del 2/7/2015, Zuncheddu, Rv. 264324).

Stante tale incompatibilità, la Corte di legittimità ha da tempo precisato che la richiesta della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 186, comma 9-bis, C.d.S. implica la tacita rinuncia al beneficio della sospensione condizionale della pena eventualmente concesso in precedenza (Sez. 4 , 36783 del 091:12/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 280086; . sez. 3 n. 20726 del 7/11/2012, Cinciripini, Rv. 254996).

Con specifico riferimento alla necessità da parte del condannato di rinunciare espressamente al beneficio della sospensione condizionale eventualmente concessa in sede di richiesta della applicazione della pena sostitutiva sopra indicata, è proprio l'incompatibilità tra i due istituti a far ritenere che nella ipotesi in cui una simile rinuncia non venga effettuata in modo espresso, deve intendersi come tacitamente avvenuta: in caso contrario, si perverrebbe alla insostenibile conclusione di una sanzione sostitutiva a sua volta condizionalmente sospesa e si determinerebbe una inammissibile lesione dei diritti del condannato che vedrebbe pregiudicata la possibilità di usufruire di una modalità di esecuzione della pena diversa e più favorevole, con aperta violazione della regola generale di cui all'art. 2 cod. pen.

La disposizione introdotta nell'art. 186 CdS, rispetto alla sospensione condizionale della pena, contiene effetti più favorevoli, sia in termini di durata della pena sostitutiva, sia in termini di criteri di ragguaglio, sia in termini di conseguenze finali (sotto il profilo di un dimezzamento "secco" della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida e di una durata inferiore della pena sostituiva da "scontare"), fermo restando, poi, l'effetto estintivo del reato sostanzialmente analogo a quello previsto dagli artt. 166 e 167 cod. pen. 6.Ne consegue che Taticchi, nel formulare la richiesta di sostituzione della pena comminata con il decreto penale di condanna con la sanzione del lavoro di pubblica utilità, ha implicitamente rinunciato al beneficio già concesso, da considerarsi deteriore rispetto al primo, sicché non sussiste la incompatibilità che il giudice ha ravvisato, quale ostacolo all'accoglimento della richiesta di sostituzione.

7. Il provvedimento impugnato deve, pertanto, essere annullato con rinvio per nuovo giudizio al G.I.P. presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo giudizio al GIP presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di SPOLETOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Spoleto. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Spoleto ha rigettato la richiesta di sostituzione della pena di euro 2500 di ammenda, inflitta con il decreto penale di condanna a [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 2 lett. b), d.lgs 30 aprile 1992 n. 285, con i lavori di pubblica utilità per la durata di 46 ore, con la motivazione che la pena comminata con il decreto penale era stata condizionalmente sospesa E! che la sospensione condizionale concessa ostava all'accoglimento della richiesta di sostituzione. 2. L'imputato ha proposto ricorso,a mezzo di proprio difensore, formulando tre motivi. 2.1 Con il primo motivo e il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione. Il difensore rileva che la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità in concreto è più favorevole della pena sospesa e che la richiesta del condannato, cui sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, di fruire della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità prevista dall'art. 186, comma 9 bis, d.lgs n.285/1992 implica una rinuncia tacita al beneficio di cui all'art. 163 cod. pen., stante la incompatibilità fra i due istituti, così come ribadito in più occasioni dalla giurisprudenza ci legittimità. Tale conclusione- osserva il difensore- si impone in ragione dei principi costituzionali della finalità rieducativa della pena e del diritto di difesa. Il G.I.P., dunque, avrebbe dovuto prendere atto che la richiesta del condannato, formulata nei quindici giorni dalla notifica del decreto penale, di applicazione della sanzione sostitutiva, implicava una rinuncia implicita al beneficio della sospensione condizionale. 2.2. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione di legge ed in specie degli artt. 186 CdS, 461 e 462 cod. proc. pen. in relazione all'art. 175 cod. proc. pen. Il difensore osserva che il provvedimento impugnato deve ritenersi nullo nella parte in cui non rimette la parte nei termini di cui agli artt. 462 e 175 cod. proc. pen. per presentare l'impugnazione, ovvero omette di fissare un nuovo termine a decorrere dal quale l'indagato è autorizzato a presentare l'opposizione al decreto penale di condanna. Deve ritenersi- osserva il ricorrente- che la richiesta presentata da Taticchi sospenda, secondo una interpretazione conforme alla costituzione, i termini di cui all'art. 461 cod. proc. pen. che dovranno decorrere dalla notifica del provvedimento di rigetto.3. Il Procuratore generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Spoleto. 4. Il ricorso è fondato quanto ai primi due motivi, di carattere assorbente rispetto al terzo. 5. In linea generale, deve ribadirsi che gli istituti della sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità e della sospensione condizionale di essa sono tra loro incompatibili (Sez. 4 n. 10939 del 20/2/2014, Caneo, Rv. 259130; n. 30365 del 2/7/2015, Zuncheddu, Rv. 264324). Stante tale incompatibilità, la Corte di legittimità ha da tempo precisato che la richiesta della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 186, comma 9-bis, C.d.S. implica la tacita rinuncia al beneficio della sospensione condizionale della pena eventualmente concesso in precedenza (Sez. 4 , 36783 del 091:12/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 280086; . sez. 3 n. 20726 del 7/11/2012, Cinciripini, Rv. 254996). Con specifico riferimento alla necessità da parte del condannato di rinunciare espressamente al beneficio della sospensione condizionale eventualmente concessa in sede di richiesta della applicazione della pena sostitutiva sopra indicata, è proprio l'incompatibilità tra i due istituti a far ritenere che nella ipotesi in cui una simile rinuncia non venga effettuata in modo espresso, deve intendersi come tacitamente avvenuta: in caso contrario, si perverrebbe alla insostenibile conclusione di una sanzione sostitutiva a sua volta condizionalmente sospesa e si determinerebbe una inammissibile lesione dei diritti del condannato che vedrebbe pregiudicata la possibilità di usufruire di una modalità di esecuzione della pena diversa e più favorevole, con aperta violazione della regola generale di cui all'art. 2 cod. pen. La disposizione introdotta nell'art. 186 CdS, rispetto alla sospensione condizionale della pena, contiene effetti più favorevoli, sia in termini di durata della pena sostitutiva, sia in termini di criteri di ragguaglio, sia in termini di conseguenze finali (sotto il profilo di un dimezzamento "secco" della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida e di una durata inferiore della pena sostituiva da "scontare"), fermo restando, poi, l'effetto estintivo del reato sostanzialmente analogo a quello previsto dagli artt. 166 e 167 cod. pen. 6.Ne consegue che Taticchi, nel formulare la richiesta di sostituzione della pena comminata con il decreto penale di condanna con la sanzione del lavoro di pubblica utilità, ha implicitamente rinunciato al beneficio già concesso, da considerarsi deteriore rispetto al primo, sicché non sussiste la incompatibilità che il giudice ha ravvisato, quale ostacolo all'accoglimento della richiesta di sostituzione. 7. Il provvedimento impugnato deve, pertanto, essere annullato con rinvio per nuovo giudizio al G.I.P. presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo giudizio al GIP presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma in
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