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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 settembre 2022

Cassazione n. 32614/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 20288-2019 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Oggetto R.G.N. 20288/2019 Cron.

Rep.

Ud. 28/09/2022 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 142, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - ricorrente incidentale - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente al ricorso incidentale - avverso la sentenza n. 2044/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 02/01/2019 R.G.N. 907/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 2.1.2019, la Corte d'appello di Milano, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato il carattere discriminatorio, rispettivamente, del comportamento dell’INPS consistito nell’aver negato a [OSCURATO:PERSONA] l’assegno di natalità ex art. 1, comma 125, l. n. 190/2014, e del comportamento del Comune di [OSCURATO:PERSONA] consistito nell’aver negato alla medesima l’assegno di cui all’art. 65, l. n. 448/1998, e quello di cui all’art. 74, d.lgs. n. 151/2001; che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che il Comune di [OSCURATO:PERSONA] si è costituito con controricorso contenente ricorso incidentale adesivo fondato su un motivo; che [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; che le parti hanno depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] che, con l’unico motivo di censura, l’INPS ha denunciato violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 1, commi 125 ss., l. n. 190/2014, degli artt. 4-bis, comma 1-bis, 5, commi 8.1 e 8.2, dell’art. 9, comma 12, lett. c), e degli artt. 43-44, d.P.R. n. 286/1998, anche in relazione all’art. 12 prel. c.c., all’art. 12 della direttiva 2011/98/UE (recepita con d.lgs. n. 40/2014) e all’art. 3 del regolamento CE n. 883/2004, per avere la Corte di merito ritenuto di poter disapplicare l’art. 1, comma 125, l. n. 190/2014, nella parte in cui prevede, ai fini della concessione dell’assegno di natalità, che l’istante non cittadino italiano debba essere munito di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; che, non ravvisando i presupposti per la non applicazione della norma anzidetta per contrasto con il diritto dell’Unione, questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 16165 del 2019, resa in controversia analoga, ha ritenuto di dover sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 125, l. n. 190/2014, in relazione agli 3, 31 e 117, comma 1°, Cost. (quest'ultimo in riferimento agli artt. 20, 21, 24, 31 e 34 CDFUE), nella parte in cui richiede ai soli cittadini extracomunitari, ai fini dell'erogazione dell'assegno di natalità, anche la titolarità del permesso unico di soggiorno, anziché la titolarità del permesso di soggiorno e di lavoro per almeno un anno, in applicazione dell'art. 41, d.lgs. n. 286 del 1998; che, con sentenza n. 54 del 2022, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 125, l. n. 190/2014 (nella formulazione vigente ratione temporis e dunque antecedente alle modificazioni introdotte dall’art. 3, comma 4, l. n. 238 del 2021), nella parte in cui esclude dalla concessione dell’assegno di natalità i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi nello Stato a fini lavorativi a norma del diritto dell’Unione o nazionale e i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi a fini diversi dall’attività lavorativa a norma del diritto dell’Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002; che, essendo stato il motivo di censura fondato su di una norma dichiarata costituzionalmente illegittima, il ricorso principale, corretta negli anzidetti termini la motivazione della sentenza impugnata, va senz’altro rigettato; che il ricorso incidentale adesivo va invece dichiarato inammissibile, essendo consolidato il principio di diritto secondo cui le regole sull'impugnazione tardiva, sia ai sensi dell'art.334 c.p.c. che in base al combinato disposto di cui agli artt. 370 e 371 c.p.c., operano esclusivamente per il ricorso incidentale in senso stretto, ossia proveniente dalla parte contro cui è stata proposta l'impugnazione principale, e non anche per quello che abbia contenuto adesivo al ricorso principale, neppure ove contenga censure aggiuntive rispetto a quest'ultimo (così, da ult.

Cass. n. 41254 del 2021), e risultando per tabulasche, a fronte della pubblicazione della sentenza in data 2.1.2019, il ricorso è stato notificato il 9.8.2019, ben oltre il termine di cui all’art. 327 c.p.c.; che l’esito complessivo del giudizio, che ha reso necessario l’intervento del giudice delle leggi, suggerisce la compensazione tra tutte le parti delle spese di causa; che, in considerazione del rigetto del ricorso principale e della declaratoria d’inammissibilità del ricorso incidentale, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte di entrambi i ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale.

Compensa le spese.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 20288-2019 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Oggetto R.G.N. 20288/2019 Cron. Rep. Ud. 28/09/2022 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 142, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - ricorrente incidentale - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente al ricorso incidentale - avverso la sentenza n. 2044/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 02/01/2019 R.G.N. 907/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 2.1.2019, la Corte d'appello di Milano, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato il carattere discriminatorio, rispettivamente, del comportamento dell’INPS consistito nell’aver negato a [OSCURATO:PERSONA] l’assegno di natalità ex art. 1, comma 125, l. n. 190/2014, e del comportamento del Comune di [OSCURATO:PERSONA] consistito nell’aver negato alla medesima l’assegno di cui all’art. 65, l. n. 448/1998, e quello di cui all’art. 74, d.lgs. n. 151/2001; che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che il Comune di [OSCURATO:PERSONA] si è costituito con controricorso contenente ricorso incidentale adesivo fondato su un motivo; che [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; che le parti hanno depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] che, con l’unico motivo di censura, l’INPS ha denunciato violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 1, commi 125 ss., l. n. 190/2014, degli artt. 4-bis, comma 1-bis, 5, commi 8.1 e 8.2, dell’art. 9, comma 12, lett. c), e degli artt. 43-44, d.P.R. n. 286/1998, anche in relazione all’art. 12 prel. c.c., all’art. 12 della direttiva 2011/98/UE (recepita con d.lgs. n. 40/2014) e all’art. 3 del regolamento CE n. 883/2004, per avere la Corte di merito ritenuto di poter disapplicare l’art. 1, comma 125, l. n. 190/2014, nella parte in cui prevede, ai fini della concessione dell’assegno di natalità, che l’istante non cittadino italiano debba essere munito di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; che, non ravvisando i presupposti per la non applicazione della norma anzidetta per contrasto con il diritto dell’Unione, questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 16165 del 2019, resa in controversia analoga, ha ritenuto di dover sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 125, l. n. 190/2014, in relazione agli 3, 31 e 117, comma 1°, Cost. (quest'ultimo in riferimento agli artt. 20, 21, 24, 31 e 34 CDFUE), nella parte in cui richiede ai soli cittadini extracomunitari, ai fini dell'erogazione dell'assegno di natalità, anche la titolarità del permesso unico di soggiorno, anziché la titolarità del permesso di soggiorno e di lavoro per almeno un anno, in applicazione dell'art. 41, d.lgs. n. 286 del 1998; che, con sentenza n. 54 del 2022, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 125, l. n. 190/2014 (nella formulazione vigente ratione temporis e dunque antecedente alle modificazioni introdotte dall’art. 3, comma 4, l. n. 238 del 2021), nella parte in cui esclude dalla concessione dell’assegno di natalità i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi nello Stato a fini lavorativi a norma del diritto dell’Unione o nazionale e i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi a fini diversi dall’attività lavorativa a norma del diritto dell’Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002; che, essendo stato il motivo di censura fondato su di una norma dichiarata costituzionalmente illegittima, il ricorso principale, corretta negli anzidetti termini la motivazione della sentenza impugnata, va senz’altro rigettato; che il ricorso incidentale adesivo va invece dichiarato inammissibile, essendo consolidato il principio di diritto secondo cui le regole sull'impugnazione tardiva, sia ai sensi dell'art.334 c.p.c. che in base al combinato disposto di cui agli artt. 370 e 371 c.p.c., operano esclusivamente per il ricorso incidentale in senso stretto, ossia proveniente dalla parte contro cui è stata proposta l'impugnazione principale, e non anche per quello che abbia contenuto adesivo al ricorso principale, neppure ove contenga censure aggiuntive rispetto a quest'ultimo (così, da ult. Cass. n. 41254 del 2021), e risultando per tabulasche, a fronte della pubblicazione della sentenza in data 2.1.2019, il ricorso è stato notificato il 9.8.2019, ben oltre il termine di cui all’art. 327 c.p.c.; che l’esito complessivo del giudizio, che ha reso necessario l’intervento del giudice delle leggi, suggerisce la compensazione tra tutte le parti delle spese di causa; che, in considerazione del rigetto del ricorso principale e della declaratoria d’inammissibilità del ricorso incidentale, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte di entrambi i ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Compensa le spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del c
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