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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 aprile 2024

Cassazione n. 34178/2025

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.1240/2025 sez.

R.G.N. 19806/2025 PU –24/09/2025- SENTENZA Sul ricorsoproposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2025della Corte di appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, ha avanzato rituale richiesta di trattazione orale in presenza, ai sensi dell’art. 611, commi 1- bise 1-ter, cod. proc. pen.; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestodichiararsi l’inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni rassegnate dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Messina, in parziale riforma della pronuncia emessa in data 17/04/2024 dal Tribunale di Messina, confermava il giudizio responsabilità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di riciclaggio e, riconosciute le attenuanti generiche, riduceva la pena inflitta ad anni due mesi otto di reclusione ed euro 3.400,00 di multa, con sostituzione della sanzione detentiva con il lavoro di pubblica utilità per un periodo pari a complessive ore 1.940,00 e con revoca della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque. 2.Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia,articolando due motivi. 2.1.Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 63, comma 2, del codice di rito con riferimento alla mancata declaratoria di inutilizzabilità erga omnes delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria in data 12/07/2020 dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], in assenza del difensore, nonostante questi dovesse essere sentito fin dall’inizio in qualità di persona sottoposta ad indagini.

Rileva la difesa ricorrente che, immediatamente dopo il rinvenimento e sequestro della vettura di provenienza furtiva ed oggetto del contestato riciclaggio, AlfredoRuggeri, sentito dalla polizia giudiziaria, aveva riferito di avere acquistato il mezzo in questione e di averlo lasciato in sosta nel luogo ove poi era stato trovato, sicché, al di là della formale iscrizione di costui nel registro degli indagati, il dichiarante era stato assunto in un momento in cui oggettivamente già si trovava nella situazione di indagato.

2.2. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) e e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 192,comma 3, 533 e 546 codice di rito e il difetto di motivazione con riferimento al giudizio di responsabilità.

Sostiene la difesa ricorrente che l’affermazione di colpevolezza dell’imputato poggia sulle dichiarazioni eteroaccusatorie dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il cui vaglio di attendibilità non è stato condotto secondo i criteri di valutazioneprevisti dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. e i principi affermati, al riguardo, dalla giurisprudenza di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] aveva,infatti , tutto l’interesse ad allontanare da sé ogni sospetto e, quindi, ad accusare l’odierno ricorrente; le dichiarazioni rese da costui non chiariscono come, dove, quando e da chi materialmente sono state eseguite le operazioni di riciclaggio.

Erronea è inoltre l ’ individuazione dei necessari riscontri esterni c.d. individualizzanti che la Corte di appello ha indicato nelle dichiarazioni spontanee rese da [OSCURATO:PERSONA] (tuttavia, processualmente inutilizzabili per le ragioni indicate nel primo motivo di ricorso e, in ogni caso, non precise,avendo questi riferito che la vettura Smart rinvenuta dalla polizia giudiziaria gli era stata ceduta da un amico di nome [OSCURATO:PERSONA] del quale non è stato in grado di indicare le generalità) e nel rapporto di parentela tra l’imputato e [OSCURATO:PERSONA] che, tuttavia, non è un dato univoco in quanto quest’ultima ha tre nipoti che portano tutti il nome di [OSCURATO:PERSONA], come riferito in dibattimento dall’operante Mattei. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo di ricorso, dedotto peraltro per la prima voltasolo in sede di legittimità, è generico.

La difesa ricorrente si duole della mancata declaratoria di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria in data 12/07/2020, senza l’assistenza di un difensore, da [OSCURATO:PERSONA], originariamente indagato e poi imputato di favoreggiamento.

Questa Corte ha autorevolmente chiarito che èonere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di un atto processuale indicare - pena , appunto, l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo-non solo quello specificamente affetto d al vizio,ma anche chiarirne l'incidenza sul complessivo compendio istruttorio già valutato, così da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez.

U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416; Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià, Rv. 254108;Sez.

VI n. 1219 del 12/11/2019, Cocciadiferro, Rv. 278123).

Nel caso di specie, nulla è stato prospettato in ordine alla concreta incidenza del contenuto delle dichiarazioni di cui si lamenta l’inutilizzabilità rispetto all’ulteriore complessivo compendio probatorio valutato dai giudici di secondo grado,che hanno fondato il giudizio di responsabilità sul portato dichiarativo del coimputato [OSCURATO:PERSONA], prescindendo dal narrato di [OSCURATO:PERSONA]( pagina 4 della sentenza impugnata). 3.Il secondo motivo è parimenti generico e comunque manifestamente infondato.

Con esso si ripropongono pedissequamente le censure già prospettate alle pagine da 2 a 6 dell’atto di appello, senza alcun confronto con l’apparato argomentativo della sentenza impugnata nella parte in cui è stato correttamente operato il doveroso vaglio delle dichiarazioni eteroaccusatorie rese dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] nel verbale di interrogatorio reso il 30/06/2022 e del riconoscimento fotografico dell’odierno ricorrente, atti acquisiti in dibattimento con l’accordo delle parti.

La Corte territoriale ha in primo luogo analizzato il portato dichiarativo che ha ritenuto connotato da intrinseca attendibilità, soggettiva ed oggettiva, poiché dettagliato, coerente, scevroda contraddizioni.

Ha, altresì , valutato come pienamente affidabile l’individuazione fotografica di [OSCURATO:PERSONA], in dicato da [OSCURATO:PERSONA] come colui che gli aveva commissionato l’acquisto dell’auto incidentata, consegnandogli il denaro necessario per tale operazione commerciale,e che lo aveva anche incaricato di curare l’intestazione del mezzo alla nonna [OSCURATO:PERSONA] della quale gli aveva fornito la copia dei documenti identificativi; a tale riguardo ha evidenziato come il riconoscimento era stato operato in termini di certezza visionando un album fotografico contenente nove immagini tra cui quelle di quattro soggetti omonimi.

Quanto ai necessari riscontri da individuare rispetto all’apporto offerto da [OSCURATO:PERSONA] , il collegio di merito ha dato conto non solo della documentazione acquisita agli atti che confermava l’intera operazione di acquisto della vettura proprio nei termini ricostruiti dal dichiarante, ma anche della circostanza, di portata individualizzante, rappresentata dal pacifico ed incontestato rapporto di parentela tra l’odierno ricorrente e la nonna [OSCURATO:PERSONA], intestataria della vettura incidentata.

In replica alle deduzioni difensive (pedissequamente reiterate in questa sede), secondo cui tale legame parentale non poteva ritenersi concludente sul piano dei riscontri in quanto la [OSCURATO:PERSONA] aveva tre nipoti, tutti portanti il nominativo di [OSCURATO:PERSONA], come riferito dal teste di polizia giudiziaria Mattei, la Corte territoriale, con argomentazione scevra da manifesta illogicità, ha evidenziato come la sicura individuazione fotografica della persona fisica dell’imputatooperata da [OSCURATO:PERSONA], consentiva di escludere che l’acquisto dell ’auto fosse stata commissionato dauno degli altri omonimi nipoti .

La complessiva valutazione operata dalla Corte di appello si pone in linea con il consolidato e condiviso orientamento di legittimità secondo cui le dichiarazioni accusatorie rese da imputati dello stesso reato, per costituire provadevono essere dotate di intrinseca attendibilità, soggettiva ed oggettiva ed accompagnate da riscontri di portata individualizzante, intesa quale riferibilità sia alla persona dell'incolpato che alle imputazioni a lui ascritte, tali cioè da attribuire capacità dimostrativa e persuasività probatoria in ordine alla riconducibilità del fatto-reato al soggetto destinatario di esse (ex multis Sez. 1, n. 17370 del 12/09/2023, Gallina, Rv. 286327; Sez. 1, n. 10561 del 28/10/2020, Scicchittano, Rv. 280741; Sez. 6 n. 47108 del 8/10/2019, Bombardino, Rv. 277393).

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
.1240/2025 sez. R.G.N. 19806/2025 PU –24/09/2025- SENTENZA Sul ricorsoproposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2025della Corte di appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, ha avanzato rituale richiesta di trattazione orale in presenza, ai sensi dell’art. 611, commi 1- bise 1-ter, cod. proc. pen.; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestodichiararsi l’inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni rassegnate dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Messina, in parziale riforma della pronuncia emessa in data 17/04/2024 dal Tribunale di Messina, confermava il giudizio responsabilità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di riciclaggio e, riconosciute le attenuanti generiche, riduceva la pena inflitta ad anni due mesi otto di reclusione ed euro 3.400,00 di multa, con sostituzione della sanzione detentiva con il lavoro di pubblica utilità per un periodo pari a complessive ore 1.940,00 e con revoca della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque. 2.Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia,articolando due motivi. 2.1.Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 63, comma 2, del codice di rito con riferimento alla mancata declaratoria di inutilizzabilità erga omnes delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria in data 12/07/2020 dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], in assenza del difensore, nonostante questi dovesse essere sentito fin dall’inizio in qualità di persona sottoposta ad indagini. Rileva la difesa ricorrente che, immediatamente dopo il rinvenimento e sequestro della vettura di provenienza furtiva ed oggetto del contestato riciclaggio, AlfredoRuggeri, sentito dalla polizia giudiziaria, aveva riferito di avere acquistato il mezzo in questione e di averlo lasciato in sosta nel luogo ove poi era stato trovato, sicché, al di là della formale iscrizione di costui nel registro degli indagati, il dichiarante era stato assunto in un momento in cui oggettivamente già si trovava nella situazione di indagato. 2.2. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) e e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 192,comma 3, 533 e 546 codice di rito e il difetto di motivazione con riferimento al giudizio di responsabilità. Sostiene la difesa ricorrente che l’affermazione di colpevolezza dell’imputato poggia sulle dichiarazioni eteroaccusatorie dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il cui vaglio di attendibilità non è stato condotto secondo i criteri di valutazioneprevisti dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. e i principi affermati, al riguardo, dalla giurisprudenza di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] aveva,infatti , tutto l’interesse ad allontanare da sé ogni sospetto e, quindi, ad accusare l’odierno ricorrente; le dichiarazioni rese da costui non chiariscono come, dove, quando e da chi materialmente sono state eseguite le operazioni di riciclaggio. Erronea è inoltre l ’ individuazione dei necessari riscontri esterni c.d. individualizzanti che la Corte di appello ha indicato nelle dichiarazioni spontanee rese da [OSCURATO:PERSONA] (tuttavia, processualmente inutilizzabili per le ragioni indicate nel primo motivo di ricorso e, in ogni caso, non precise,avendo questi riferito che la vettura Smart rinvenuta dalla polizia giudiziaria gli era stata ceduta da un amico di nome [OSCURATO:PERSONA] del quale non è stato in grado di indicare le generalità) e nel rapporto di parentela tra l’imputato e [OSCURATO:PERSONA] che, tuttavia, non è un dato univoco in quanto quest’ultima ha tre nipoti che portano tutti il nome di [OSCURATO:PERSONA], come riferito in dibattimento dall’operante Mattei. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo di ricorso, dedotto peraltro per la prima voltasolo in sede di legittimità, è generico. La difesa ricorrente si duole della mancata declaratoria di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria in data 12/07/2020, senza l’assistenza di un difensore, da [OSCURATO:PERSONA], originariamente indagato e poi imputato di favoreggiamento. Questa Corte ha autorevolmente chiarito che èonere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di un atto processuale indicare - pena , appunto, l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo-non solo quello specificamente affetto d al vizio,ma anche chiarirne l'incidenza sul complessivo compendio istruttorio già valutato, così da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416; Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià, Rv. 254108;Sez. VI n. 1219 del 12/11/2019, Cocciadiferro, Rv. 278123). Nel caso di specie, nulla è stato prospettato in ordine alla concreta incidenza del contenuto delle dichiarazioni di cui si lamenta l’inutilizzabilità rispetto all’ulteriore complessivo compendio probatorio valutato dai giudici di secondo grado,che hanno fondato il giudizio di responsabilità sul portato dichiarativo del coimputato [OSCURATO:PERSONA], prescindendo dal narrato di [OSCURATO:PERSONA]( pagina 4 della sentenza impugnata). 3.Il secondo motivo è parimenti generico e comunque manifestamente infondato. Con esso si ripropongono pedissequamente le censure già prospettate alle pagine da 2 a 6 dell’atto di appello, senza alcun confronto con l’apparato argomentativo della sentenza impugnata nella parte in cui è stato correttamente operato il doveroso vaglio delle dichiarazioni eteroaccusatorie rese dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] nel verbale di interrogatorio reso il 30/06/2022 e del riconoscimento fotografico dell’odierno ricorrente, atti acquisiti in dibattimento con l’accordo delle parti. La Corte territoriale ha in primo luogo analizzato il portato dichiarativo che ha ritenuto connotato da intrinseca attendibilità, soggettiva ed oggettiva, poiché dettagliato, coerente, scevroda contraddizioni. Ha, altresì , valutato come pienamente affidabile l’individuazione fotografica di [OSCURATO:PERSONA], in dicato da [OSCURATO:PERSONA] come colui che gli aveva commissionato l’acquisto dell’auto incidentata, consegnandogli il denaro necessario per tale operazione commerciale,e che lo aveva anche incaricato di curare l’intestazione del mezzo alla nonna [OSCURATO:PERSONA] della quale gli aveva fornito la copia dei documenti identificativi; a tale riguardo ha evidenziato come il riconoscimento era stato operato in termini di certezza visionando un album fotografico contenente nove immagini tra cui quelle di quattro soggetti omonimi. Quanto ai necessari riscontri da individuare rispetto all’apporto offerto da [OSCURATO:PERSONA] , il collegio di merito ha dato conto non solo della documentazione acquisita agli atti che confermava l’intera operazione di acquisto della vettura proprio nei termini ricostruiti dal dichiarante, ma anche della circostanza, di portata individualizzante, rappresentata dal pacifico ed incontestato rapporto di parentela tra l’odierno ricorrente e la nonna [OSCURATO:PERSONA], intestataria della vettura incidentata. In replica alle deduzioni difensive (pedissequamente reiterate in questa sede), secondo cui tale legame parentale non poteva ritenersi concludente sul piano dei riscontri in quanto la [OSCURATO:PERSONA] aveva tre nipoti, tutti portanti il nominativo di [OSCURATO:PERSONA], come riferito dal teste di polizia giudiziaria Mattei, la Corte territoriale, con argomentazione scevra da manifesta illogicità, ha evidenziato come la sicura individuazione fotografica della persona fisica dell’imputatooperata da [OSCURATO:PERSONA], consentiva di escludere che l’acquisto dell ’auto fosse stata commissionato dauno degli altri omonimi nipoti . La complessiva valutazione operata dalla Corte di appello si pone in linea con il consolidato e condiviso orientamento di legittimità secondo cui le dichiarazioni accusatorie rese da imputati dello stesso reato, per costituire provadevono essere dotate di intrinseca attendibilità, soggettiva ed oggettiva ed accompagnate da riscontri di portata individualizzante, intesa quale riferibilità sia alla persona dell'incolpato che alle imputazioni a lui ascritte, tali cioè da attribuire capacità dimostrativa e persuasività probatoria in ordine alla riconducibilità del fatto-reato al soggetto destinatario di esse (ex multis Sez. 1, n. 17370 del 12/09/2023, Gallina, Rv. 286327; Sez. 1, n. 10561 del 28/10/2020, Scicchittano, Rv. 280741; Sez. 6 n. 47108 del 8/10/2019, Bombardino, Rv. 277393). 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de
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