CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 febbraio 2023
Cassazione n. 43016/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2022 del TRIBUNALE di SIENAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Siena che ha confermato la condanna del giudice di pace per il reato di cui all'art. 612 cod. pen. Va rilevato che il reato è estinto per remissione di querela. Invero il difensore dell'imputato ha versato in atti il verbale di remissione di querela della parte civile raccolta il 2 febbraio 2023 dalla [OSCURATO:PERSONA] di Piancastagnaio, nonché relativa accettazione contestuale da parte dell'imputato. La remissione di querela, intervenuta nel corso del giudizio di cassazione, determina l'estinzione dei reato anche in presenza di eventuali cause di inammissibilità del ricorso e determina il travolgimento delle statuizioni civili collegate (Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021, Rv. 282301) con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Pone le spese del procedimento a carico del querel