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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 ottobre 2025

Cassazione n. 10379/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2025 del GIP TRIBUNALE di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; {n7 Premesso che con atto del 16/10/2025 trasmesso a mezzo PDP 2025/1614503 l'imputato, tramite difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza del GIP di Taranto (n. 3752/2025) pronunciata, in accoglimento della richiesta di pena concordata, a norma dell'art.444 cod. proc. pen., emessa in data 8/10/2025; Considerato che i motivi proposti - che contestano violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione alla sussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. - non sono consentiti in quanto, per consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, ribadito dalle Sezioni Unite (Sez.

U, n. 5838 del 28/11/2013, dep. 2014, in motiv.), la censura relativa alla determinazione della pena concordata - e stimata corretta dal giudice di merito - non può essere dedotta in sede di legittimità, al di fuori dell'ipotesi di determinazione contra legem; Esclusa la ricorrenza di detta ipotesi nel caso di specie, giacché la sentenza impugnata, nel recepire l'accordo tra le parti, ha legittimamente individuato la pena base in anni tre di reclusione ed euro 1.800,00 si multa in riferimento al più grave reato di cui al capo A) comprensiva dell'aumento per la continuazione interna (motivatamente individuato - in assenza di specificazione delle parti - in mesi sei di reclusione ed euro 50 di multa); aumentata di anni uno di reclusione ed euro 300 di multa, per la continuazione con il reato di cui al capo b); infine ridotta per il rito la pena di anni quattro e mesi nove di reclusione ed euro 2.100 di multa alla pena concordata di anni tre e mesi due di reclusione ed euro 1.400 di multa; Rilevato che, pertanto, deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso in esame senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della stir-n)-na di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così eci in Roma 12 marzo 2026 [OSCURATO:PERSONA] f Raffaello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2025 del GIP TRIBUNALE di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; {n7 Premesso che con atto del 16/10/2025 trasmesso a mezzo PDP 2025/1614503 l'imputato, tramite difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza del GIP di Taranto (n. 3752/2025) pronunciata, in accoglimento della richiesta di pena concordata, a norma dell'art.444 cod. proc. pen., emessa in data 8/10/2025; Considerato che i motivi proposti - che contestano violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione alla sussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. - non sono consentiti in quanto, per consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, ribadito dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 5838 del 28/11/2013, dep. 2014, in motiv.), la censura relativa alla determinazione della pena concordata - e stimata corretta dal giudice di merito - non può essere dedotta in sede di legittimità, al di fuori dell'ipotesi di determinazione contra legem; Esclusa la ricorrenza di detta ipotesi nel caso di specie, giacché la sentenza impugnata, nel recepire l'accordo tra le parti, ha legittimamente individuato la pena base in anni tre di reclusione ed euro 1.800,00 si multa in riferimento al più grave reato di cui al capo A) comprensiva dell'aumento per la continuazione interna (motivatamente individuato - in assenza di specificazione delle parti - in mesi sei di reclusione ed euro 50 di multa); aumentata di anni uno di reclusione ed euro 300 di multa, per la continuazione con il reato di cui al capo b); infine ridotta per il rito la pena di anni quattro e mesi nove di reclusione ed euro 2.100 di multa alla pena concordata di anni tre e mesi due di reclusione ed euro 1.400 di multa; Rilevato che, pertanto, deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso in esame senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della stir-n)-na di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così eci in Roma 12 marzo 2026 [OSCURATO:PERSONA] f Raffaello
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