Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 ottobre 2022

Cassazione n. 29146/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da

1. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina

2. D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza emessa il 17/10/2022 dal Tribunale di Messina nei riguardi dello stesso D'agostino e di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso proposto da D'[OSCURATO:PERSONA] e di quello proposto dal Procuratore della Repubblica quanto alla posizione di D'[OSCURATO:PERSONA] e l'annullamento con rinvio della impugnata ordinanza quanto a quella di [OSCURATO:PERSONA]; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di D'[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del Procuratore ricorrente e insistendo per l'accoglimento dei propri motivi di ricorso I [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Messina, in accoglimento parziale dell'appello proposto dal Procuratore della Repubblica, ha applicato la misura cautelare del divieto di esercitare la funzione direttiva di responsabile del personale della società Tek.Ra. s.r.I.- società aggiudicataria del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti del comune di Taormina - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto gravemente indiziato del reato di violenza privata di cui al capo 3), originariamente qualificato nella domanda cautelare in estorsione aggravata.

Il Tribunale ha invece rigettato l'appello quanto al delitto di peculato (capo 1) contestato allo stesso D'[OSCURATO:PERSONA] in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e nei riguardi di quest'ultimo quanto al capo 3), di cui si è detto, per la insussistenza delle esigenze cautelari.

D'agostino, nella qualità indicata, e [OSCURATO:PERSONA], quale esperto del Sindaco con poteri di controllo dei servizi sul territorio, si sarebbero appropriati dei mezzi di raccolta e trasporto e degli strumenti di lavoro appartenenti alla società e in uso al personale, disponendo abitualmente che tali beni, di cui avevano la disponibilità per ragioni del loro ufficio, fossero utilizzati per l'esecuzione di attività non previste dal capitolato e per scopi personali (capo 1).

In tale contesto gli indagati avrebbero minacciato i lavoratori stagionali della società prospettando loro che, se non avessero svolto le attività loro richieste (lo svolgimento di servizi di pulizia, raccolta e trasporto dei rifiuti in favore di privati, previa interruzione del servizio pubblico), non sarebbero stati nuovamente assunti alla scadenza del loro contratto a tempo determinato, in tal modo gli indagati avrebbero costretto i lavoratori ad adempiere alle loro richieste (capo 3) [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari aveva ritenuto insussi:stenti i gravi indizi di colpevolezza quanto al delitto di estorsione e insussistenti le esigenze cautelari quanto al peculato.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina articolando quattro motivi.

2.1. Con il primo si deduce violazione di legge in ordine al delitto di peculato, la cui configurabilità è stata esclusa sul presupposto che le energie e i mezzi oggetto della condotta appropriativa sarebbero stati della società Tekra e non della Pubblica amministrazione.

Assume il ricorrente che i beni appartenevano ad una società concessionaria di un servizio pubblico e non agli autori della condotta e che, ai fini del reato di peculato, non sarebbe necessario che i beni siano di appartenenza della Pubblica amministrazione.2.2.

Con il secondo motivo si deduce violazione di legge quanto all'art. 274 cod. proc. pen. in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] quanto al capo 3).

Il Tribunale avrebbe erroneamente escluso l'attualità delle esigenze cautelari sul presupposto che l'indagato avrebbe rassegnato le dimissioni - il 30.8.2022- dall'incarico di esperto del sindaco e dunque non avrebbe potuto esercitare più sui lavoratori il potere intimidatorio.

Sostiene invece il Procuratore ricorrente che il pericolo di recidiva dovrebbe essere valutato con riguardo alla possibilità di commettere • reati della stessa indole e non necessariamente lo stesso reato; né il Tribunale avrebbe considerato che l'indagato si sarebbe dimesso solo dopo aver appreso dell'appello del Procuratore. [OSCURATO:PERSONA], dopo aver rassegnato le dimissioni, avrebbe inoltre "avvicinato" nel mese di settembre un lavoratore per intimidirlo, dimostrando in tal modo di non avere alcun timore per il procedimento in corso: dunque, una esigenza attuale di neutralizzazione del pericolo di recidiva.

Sotto altro profilo, si aggiunge, che le dimissioni non sarebbero di per sé decisive tenuto conto della circostanze concrete e dei rapporti tra le parti.

2.3. Con il terzo motivo si deduce travisamento della prova e vizio di motivazione.

Il travisamento riguarderebbe l'omessa valutazione della documentazione integrativa, trasmessa prima della udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], relativa alle nuove denunce presentate dai lavoratori della Tekra nei riguardi degli indagati per i comportamenti discriminatori e intimidatori tenuti.

Si tratterebbe di denunce dell'ottobre del 2022 e relative a fatti accaduti nel settembre di quell'anno, cioè dopo che gli indagati avevano avuto notizia del deposito dell'atto di appello del Pubblico Ministero.

2.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge in relazione all'art. 275 cod. proc. pen.; il tema attiene alla adeguatezza della misura ed alla durata della stessa (sei mesi) e sul punto l'ordinanza sarebbe viziata

3. Ha proposto ricorso per cassazione anche [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] articolando tre motivi.

3.1. Con il primo si deduce violazione di legge quanto alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato sub 3).

Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che le minacce fossero strumentali ad imporre la esecuzione del servizio in luoghi diversi da quelli preposti e comunque l'adempimento di ordini di servizio non in linea con il capitolato di appalto; sostiene il ricorrente che il Tribunale avrebbe fatto riferimento alle dichiarazioni dei dipendenti al fine di stabilire come il servizio dovesse essere esercitato secondo il capitolato di appalto senza tuttavia acquisire e confrontarsi con detto atto.

Nessun approfondimento istruttorio sarebbe stato compiuto.3.2.

Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alle ritenute esigenze cautelari che, si afferma, non sarebbero attuali in ragione delle intervenute dimissioni di [OSCURATO:PERSONA] e del ruolo in concreto assunto dall'indagato che, secondo la impostazione accusatoria, avrebbe agevolato il proposito criminoso dello stesso [OSCURATO:PERSONA].

Venute meno le esigenze cautelari nei confronti del soggetto propulsore della condotta criminosa, cioè di [OSCURATO:PERSONA], non sarebbero ancora permanenti le esigenze cautelari nei riguardi dell'indagato, che avrebbe solo supportato l'altrui condotta.

3.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere ritenuto il Tribunale ritenuto sussistente il rischio che l'indagato potrebbe indurre i lavoratori a ritrattare.

Si tratterebbe di un assunto sganciato dalle risultanze di indagine, avendo già dipendenti confermato e ulteriormente circostanziato le accuse. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso del Procuratore della Repubblica è fondato quanto al secondo ed al terzo motivo.

2. È infondato, ai limiti della inammissibilità, il primo motivo di ricorso, relativo al giudizio di gravità indiziaria per il reato di peculato.

L'assunto accusatorio è che i mezzi della società sarebbero stati distratti dalla loro finalità pubblicistica, quella cioè sottesa alla erogazione del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti e destinati a finalità privatistiche.

Si tratta di un assunto che, allo stato, prova troppo.

In realtà ciò che non è chiaro nella ricostruzione accusatoria è quale fosse l'oggetto della attività della società in questione e, soprattutto, se l'attività sociale fosse unicamente quella di raccolta e trasporto dei rifiuti ovvero se quei mezzi fossero comunque beni sociali che erano destinati anche ad un'attività di impresa che non coincideva in via esclusiva con quella avente finalità pubblica.

Sul punto il motivo di ricorso è strutturalmente generico. 3.

Sono invece fondati il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso, che possono essere valutati congiuntamente.

Il Tribunale ha escluso la sussistenza del pericolo di recidiva per [OSCURATO:PERSONA] e ha ritenuto adeguata la misura interdittiva disposta nei riguardi di D'[OSCURATO:PERSONA] in ragione, da una parte, delle intervenute dimissioni dall'incarico pubblico, e, dall'altra, quanto a D'[OSCURATO:PERSONA], ritenendo che questi avrebbe potuto continuare a sfruttare la sua posizione per reiterare la condotta illecita ovvero avvicinare i lavoratori per indurre a ritrattare o, comunque, a rendere dichiarazioni di diverso contenuto.

Si tratta di una motivazione viziata che non tiene conto degli ulteriori comportamenti minatori - evidenziati dal Procuratore e nemmeno contestati dagli indagati- posti in essere da D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dei lavoratori della TEKRA addirittura dopo la conoscenza dell'appello proposto dal Procuratore avverso l'ordinanza di rigetto della domanda cautelare da parte del Giudice per le indagini preliminari.

Sul punto l'ordinanza è silente e deve dunque essere annullata; il Tribunale, alla luce di quanto indicato, formulerà un nuovo giudizio quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari con riguardo a [OSCURATO:PERSONA] e quanto alla adeguatezza della misura per quel che concerne D'[OSCURATO:PERSONA].

4. È invece inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di D'[OSCURATO:PERSONA]

4.1. È inammissibile il primo motivo, non solo perché, diversamente dagli assunti difensivi, il capitolato risulta in atti, ma, soprattutto, perché non è stato chiarito alcunchè da parte del ricorrente, che ben avrebbe potuto allegare il documento in questione e spiegare quali fossero le previsioni che inducevano a ritenere che nessuna violazione da parte degli indagati ci sarebbe stata

4.2. Il secondo e il terzo motivo del ricorso, relativi al tema della esigenze cautelari, sono assorbiti per effetto dell'accoglimento del ricorso del Procuratore Generale

5. All'inammissibilità ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P. Q. M. In accoglimento del ricorso del Pubblico Ministero annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari con riferimento a [OSCURATO:PERSONA] ed alla adeguatezza della misura cautelare applicata a D'[OSCURATO:PERSONA] e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Messina competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

Rigetta nel resto il ricorso del Pubblico Ministero.

Dichiara inammissibile il ricorso di D'[OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da 1. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina 2. D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza emessa il 17/10/2022 dal Tribunale di Messina nei riguardi dello stesso D'agostino e di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso proposto da D'[OSCURATO:PERSONA] e di quello proposto dal Procuratore della Repubblica quanto alla posizione di D'[OSCURATO:PERSONA] e l'annullamento con rinvio della impugnata ordinanza quanto a quella di [OSCURATO:PERSONA]; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di D'[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del Procuratore ricorrente e insistendo per l'accoglimento dei propri motivi di ricorso I [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Messina, in accoglimento parziale dell'appello proposto dal Procuratore della Repubblica, ha applicato la misura cautelare del divieto di esercitare la funzione direttiva di responsabile del personale della società Tek.Ra. s.r.I.- società aggiudicataria del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti del comune di Taormina - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto gravemente indiziato del reato di violenza privata di cui al capo 3), originariamente qualificato nella domanda cautelare in estorsione aggravata. Il Tribunale ha invece rigettato l'appello quanto al delitto di peculato (capo 1) contestato allo stesso D'[OSCURATO:PERSONA] in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e nei riguardi di quest'ultimo quanto al capo 3), di cui si è detto, per la insussistenza delle esigenze cautelari. D'agostino, nella qualità indicata, e [OSCURATO:PERSONA], quale esperto del Sindaco con poteri di controllo dei servizi sul territorio, si sarebbero appropriati dei mezzi di raccolta e trasporto e degli strumenti di lavoro appartenenti alla società e in uso al personale, disponendo abitualmente che tali beni, di cui avevano la disponibilità per ragioni del loro ufficio, fossero utilizzati per l'esecuzione di attività non previste dal capitolato e per scopi personali (capo 1). In tale contesto gli indagati avrebbero minacciato i lavoratori stagionali della società prospettando loro che, se non avessero svolto le attività loro richieste (lo svolgimento di servizi di pulizia, raccolta e trasporto dei rifiuti in favore di privati, previa interruzione del servizio pubblico), non sarebbero stati nuovamente assunti alla scadenza del loro contratto a tempo determinato, in tal modo gli indagati avrebbero costretto i lavoratori ad adempiere alle loro richieste (capo 3) [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari aveva ritenuto insussi:stenti i gravi indizi di colpevolezza quanto al delitto di estorsione e insussistenti le esigenze cautelari quanto al peculato. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina articolando quattro motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge in ordine al delitto di peculato, la cui configurabilità è stata esclusa sul presupposto che le energie e i mezzi oggetto della condotta appropriativa sarebbero stati della società Tekra e non della Pubblica amministrazione. Assume il ricorrente che i beni appartenevano ad una società concessionaria di un servizio pubblico e non agli autori della condotta e che, ai fini del reato di peculato, non sarebbe necessario che i beni siano di appartenenza della Pubblica amministrazione.2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge quanto all'art. 274 cod. proc. pen. in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] quanto al capo 3). Il Tribunale avrebbe erroneamente escluso l'attualità delle esigenze cautelari sul presupposto che l'indagato avrebbe rassegnato le dimissioni - il 30.8.2022- dall'incarico di esperto del sindaco e dunque non avrebbe potuto esercitare più sui lavoratori il potere intimidatorio. Sostiene invece il Procuratore ricorrente che il pericolo di recidiva dovrebbe essere valutato con riguardo alla possibilità di commettere • reati della stessa indole e non necessariamente lo stesso reato; né il Tribunale avrebbe considerato che l'indagato si sarebbe dimesso solo dopo aver appreso dell'appello del Procuratore. [OSCURATO:PERSONA], dopo aver rassegnato le dimissioni, avrebbe inoltre "avvicinato" nel mese di settembre un lavoratore per intimidirlo, dimostrando in tal modo di non avere alcun timore per il procedimento in corso: dunque, una esigenza attuale di neutralizzazione del pericolo di recidiva. Sotto altro profilo, si aggiunge, che le dimissioni non sarebbero di per sé decisive tenuto conto della circostanze concrete e dei rapporti tra le parti. 2.3. Con il terzo motivo si deduce travisamento della prova e vizio di motivazione. Il travisamento riguarderebbe l'omessa valutazione della documentazione integrativa, trasmessa prima della udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], relativa alle nuove denunce presentate dai lavoratori della Tekra nei riguardi degli indagati per i comportamenti discriminatori e intimidatori tenuti. Si tratterebbe di denunce dell'ottobre del 2022 e relative a fatti accaduti nel settembre di quell'anno, cioè dopo che gli indagati avevano avuto notizia del deposito dell'atto di appello del Pubblico Ministero. 2.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge in relazione all'art. 275 cod. proc. pen.; il tema attiene alla adeguatezza della misura ed alla durata della stessa (sei mesi) e sul punto l'ordinanza sarebbe viziata 3. Ha proposto ricorso per cassazione anche [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] articolando tre motivi. 3.1. Con il primo si deduce violazione di legge quanto alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato sub 3). Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che le minacce fossero strumentali ad imporre la esecuzione del servizio in luoghi diversi da quelli preposti e comunque l'adempimento di ordini di servizio non in linea con il capitolato di appalto; sostiene il ricorrente che il Tribunale avrebbe fatto riferimento alle dichiarazioni dei dipendenti al fine di stabilire come il servizio dovesse essere esercitato secondo il capitolato di appalto senza tuttavia acquisire e confrontarsi con detto atto. Nessun approfondimento istruttorio sarebbe stato compiuto.3.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alle ritenute esigenze cautelari che, si afferma, non sarebbero attuali in ragione delle intervenute dimissioni di [OSCURATO:PERSONA] e del ruolo in concreto assunto dall'indagato che, secondo la impostazione accusatoria, avrebbe agevolato il proposito criminoso dello stesso [OSCURATO:PERSONA]. Venute meno le esigenze cautelari nei confronti del soggetto propulsore della condotta criminosa, cioè di [OSCURATO:PERSONA], non sarebbero ancora permanenti le esigenze cautelari nei riguardi dell'indagato, che avrebbe solo supportato l'altrui condotta. 3.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere ritenuto il Tribunale ritenuto sussistente il rischio che l'indagato potrebbe indurre i lavoratori a ritrattare. Si tratterebbe di un assunto sganciato dalle risultanze di indagine, avendo già dipendenti confermato e ulteriormente circostanziato le accuse. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso del Procuratore della Repubblica è fondato quanto al secondo ed al terzo motivo. 2. È infondato, ai limiti della inammissibilità, il primo motivo di ricorso, relativo al giudizio di gravità indiziaria per il reato di peculato. L'assunto accusatorio è che i mezzi della società sarebbero stati distratti dalla loro finalità pubblicistica, quella cioè sottesa alla erogazione del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti e destinati a finalità privatistiche. Si tratta di un assunto che, allo stato, prova troppo. In realtà ciò che non è chiaro nella ricostruzione accusatoria è quale fosse l'oggetto della attività della società in questione e, soprattutto, se l'attività sociale fosse unicamente quella di raccolta e trasporto dei rifiuti ovvero se quei mezzi fossero comunque beni sociali che erano destinati anche ad un'attività di impresa che non coincideva in via esclusiva con quella avente finalità pubblica. Sul punto il motivo di ricorso è strutturalmente generico. 3. Sono invece fondati il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso, che possono essere valutati congiuntamente. Il Tribunale ha escluso la sussistenza del pericolo di recidiva per [OSCURATO:PERSONA] e ha ritenuto adeguata la misura interdittiva disposta nei riguardi di D'[OSCURATO:PERSONA] in ragione, da una parte, delle intervenute dimissioni dall'incarico pubblico, e, dall'altra, quanto a D'[OSCURATO:PERSONA], ritenendo che questi avrebbe potuto continuare a sfruttare la sua posizione per reiterare la condotta illecita ovvero avvicinare i lavoratori per indurre a ritrattare o, comunque, a rendere dichiarazioni di diverso contenuto. Si tratta di una motivazione viziata che non tiene conto degli ulteriori comportamenti minatori - evidenziati dal Procuratore e nemmeno contestati dagli indagati- posti in essere da D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dei lavoratori della TEKRA addirittura dopo la conoscenza dell'appello proposto dal Procuratore avverso l'ordinanza di rigetto della domanda cautelare da parte del Giudice per le indagini preliminari. Sul punto l'ordinanza è silente e deve dunque essere annullata; il Tribunale, alla luce di quanto indicato, formulerà un nuovo giudizio quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari con riguardo a [OSCURATO:PERSONA] e quanto alla adeguatezza della misura per quel che concerne D'[OSCURATO:PERSONA]. 4. È invece inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di D'[OSCURATO:PERSONA] 4.1. È inammissibile il primo motivo, non solo perché, diversamente dagli assunti difensivi, il capitolato risulta in atti, ma, soprattutto, perché non è stato chiarito alcunchè da parte del ricorrente, che ben avrebbe potuto allegare il documento in questione e spiegare quali fossero le previsioni che inducevano a ritenere che nessuna violazione da parte degli indagati ci sarebbe stata 4.2. Il secondo e il terzo motivo del ricorso, relativi al tema della esigenze cautelari, sono assorbiti per effetto dell'accoglimento del ricorso del Procuratore Generale 5. All'inammissibilità ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P. Q. M. In accoglimento del ricorso del Pubblico Ministero annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari con riferimento a [OSCURATO:PERSONA] ed alla adeguatezza della misura cautelare applicata a D'[OSCURATO:PERSONA] e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Messina competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Rigetta nel resto il ricorso del Pubblico Ministero. Dichiara inammissibile il ricorso di D'[OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese pr
Sentenza Cassazione n. 29146/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris