CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 giugno 2022
Cassazione n. 25627/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 20062/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 89 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA],2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] n.7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. del LAZIO n. 12/2017 depositata il 16/01/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale che conclude per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La società Pleiadi ha impugnato l'avviso di violazione ed irrogazione delle sanzioni relativo all'ICI per l'anno 2005, notificato alla contribuente in data 3/1/2012, deducendo la decadenza dell'ente, poiché ha notificato la sanzione oltre il termine di cinque anni dell'art. 1 comma 161 legge n. 296/2006 ed inoltre, che la sanzione era stata calcolata su un avviso di accertamento annullato e sostituito da un successivo accertamento. Il ricorso è stato parzialmente accolto in primo grado, respingendo l'eccezione di decadenza, ma accogliendo quella di riduzione delle sanzioni da calcolarsi sulla maggiore imposta accertata con il secondo avviso. La società ha proposto appello, che la Commissione tributaria regionale ha respinto, osservando che poiché è stata respinta l'eccezione di prescrizione relativa all'attività accertativa dell'anno 2005, si deve ritenere che per tale anno siano dovute anche le sanzioni. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione la società contribuente affidandosi a due motivi; resiste con controricorso il Comune di Fiumicino. Il Procuratore generale conclude per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo del ricorso, si lamenta ai sensi dell'ad 360 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell'art. 16 del D.Igs. n. 472/97 e dell'art. 1 comma 161 legge n. 296/2006, per avere la CTR erroneamente ritenuto tempestivo l'avviso impugnato, senza considerare che nel caso in esame la sanzione era stata irrogata con un avviso autonomo e distinto dall'avviso di accertamento dell'imposta, che pertanto avrebbe dovuto essere notificato "entro il termine del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione ed il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati e cioè entro il 31 dicembre 2010", mentre la notifica era avvenuta in data 3/1/2012.2.-Con il secondo motivo del ricorso la società ricorrente eccepisce ai sensi dell'ad 360 n. 4 c.p.c. la nullità della sentenza per omessa pronuncia, con violazione dell'art. 112 c.p.c., in ordine al secondo motivo di appello con cui la contribuente aveva contestato l'erroneità della sentenza di prima istanza per non aver rilevato la nullità dell'atto di irrogazione di sanzioni in questione per inesistenza dell'atto prodromico (primo avviso), siccome annullato e sostituito dal secondo avviso di accertamento per la medesima annualità 2005 (secondo avviso) . 3.- Il primo motivo del ricorso è fondato. Non è in discussione, tra le parti, la sequenza degli atti impositivi e di natura sanzionatoria, ed in particolare che: - in data 25 novembre 2010 si perfezionava la notifica di un avviso di accertamento con il quale il Comune pretendeva per l'anno 2005 una ICI maggiore di quella versata dalla contribuente; - in detto avviso di accertamento, non erano irrogate sanzioni rinviando sul punto a «separato atto di accertamento che avrebbe quantificato gli importi»; - l'avviso era oggetto di procedimento di accertamento per adesione dopo del quale - seppur conclusosi negativamente - l'amministrazione procedeva ad una rettifica dell'avviso di accertamento già notificato, il cui contenuto impositivo veniva rideterminato con atto notificato il 5 maggio 2011; - con atto spedito per la notifica il 30 dicembre 2011 e pervenuto alla destinataria il 3 gennaio 2012, l'ente irrogava la sanzione tra le parti in contestazione evocando, il procedimento sanzionatorio di cui al d.lgs. n. 472 del 1997, art. 16. Il giudice di secondo grado ritiene che poiché non è prescritta (si tratta in verità di decadenza e non di prescrizione) l'attività accertativa, sono dovute anche le sanzioni. 3.1- Deve quindi osservarsi che la legge n. 296 del 2006, art. 1, comma 161, dispone che "Gli avvisi di accertamento in rettifica e 3 di 5 CSAA2' d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni". La norma è chiara nel disporre che le sanzioni devono essere contestate o irrogate negli stessi termini di decadenza dell'avviso di accertamento e identico termine è previsto nella disposizione di cui al D.lgs. n. 472 del 1997, art. 20, comma 1. L'esercizio del potere sanzionatorio è pertanto esposto al termine di decadenza di cui alla legge n. 296 del 2006, art. 1, c. 161, termine che nella fattispecie è rimasto inosservato per la tardiva adozione e notifica, dell'atto di contestazione emesso ai sensi del d.lgs. n. 472 del 1997, art. 16. La tempestiva notifica della pretesa impositiva ha impedito la decadenza solo con riferimento a ciò che è stato richiesto con l'atto notificato nei termini (25 novembre 2010) e cioè la maggiore ICI (pretesa poi modificata dalla amministrazione) e non anche con riferimento alle sanzioni, per le quali era stata fatta espressa riserva di separato atto. Il secondo avviso, emesso dalla amministrazione e notificato il 5 maggio 2011 non esprime infatti una nuova pretesa tributaria ma semplicemente una rettifica di quella espressa nel primo avviso (Cass. n. 11699/2016, Cass. n. 18625/2020); quindi le sanzioni si fondano sulla pretesa tributaria esercitata con il primo avviso di accertamento, di conseguenza esse dovevano essere irrogate notificate negli stessi termini di decadenza previsti per la pretesa impositiva esercitata dall'ente; e ciò pur se la loro quantificazione doveva rispettare (in ipotesi fossero state tempestivamente irrogate e contestate) il diverso calcolo dell'imposta effettuato con il secondo avviso.Ne consegue, in accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, la cassazione della sentenza impugnata e non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto può decidersi nel merito, accogliendo l'originario ricorso della contribuente. Le spese del doppio grado di merito possono essere compensate; le spese del giudizio di legittimità seguono la soccornbenza e si liquidano come da dispositivo P.Q.M. Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie l'originario ricorso della contribuente. Compensa le spese del doppio grado di merito e condanna il Comune di Fiumicino alle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.000,00 per compensi euro 200,00 per sborsi non documentabili oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, e accessori di legge. Roma, camera di consiglio del 14/06/2022. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] oggi, 3 1 AGO 2022 [OSCURATO:PERSONA] ab ina Bel onte CORTE DIufficio Relazioni cola CASSAZIONE 11 Pubblico Ligi "6 a-e ckt- ,C,~zt orK; ,com cíz.,oLm.c- 2,m g54g g 2-4/03 izq cli f5iro ,e_ox NvLe_ot, famr-e. .A" AN'xik-mixmirD [OSCURATO:PERSONA]'N gtou _quAdio`N AcceRTAildiu-r o h ià-tmint A.pApoiman., Ammivt-bt,,L --p7,:te-(42-0,;tu,s Nyo.g3,_ 0U, LO