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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 giugno 2023

Cassazione n. 30712/2023

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ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; sentito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro, in sede cautelare, ha rigettato l'appello avverso l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del. medesimo Tribunale, (n data 12 ottobre 2022, aveva, a sua volta, respinto l'istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, misura applicata al ricorrente in relazione al reato di associazione per delinquere, aggravato ex artt. 416-bis.1. e 61-bis cod.pen., finalizzato al compimento di una serie di reati di contrabbando di gasolio, riciclaggio, falso, trasferimento fraudolento di valori e violazioni fiscali.

Al ricorrente è stato assegnato il ruolo di promotore ed organizzatore dell'associazione ed in ordine alla gravità indiziaria non vi è questione, avendo egli riportato condanna nel primo grado di giudizio alla pena di anni sette e mesi dieci di reclusione.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) vizio della motivazione per avere il Tribunale ritenuto che la presunzione di adeguatezza della massima misura cautelare fosse assoluta e non relativa e che non potesse essere superata da quanto dedotto dalla difesa in relazione alle circostanze emerse nel giudizio di primo grado, che non avevano provato il collegamento del ricorrente con cosche criminali e non avevano tenuto conto dello stato di incensuratezza dell'imputato, del tempo silente decorso tra la commissione dei fatti contestati - che si erano arrestati al 2019 - e l'applicazione della misura, dell'avvenuto disvelamento del materiale investigativo, della manifestata disponibilità all'applicazione del regime di arresti domiciliari in luogo lontano da quelli di commissione dei fatti, della cessazione del rapporto di lavoro che aveva consentito di perpetrare l'illecito.

Tali elementi avrebbero escluso la concretezza ed attualità del pericolo di recidiva siccome rapportato all'applicazione della massima misura cautelare. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato.

Il Tribunale ha valutato tutti gli elementi di novità prospettati dal ricorrente al fine di sostenere un affievolimento del pericolo di recidiva salvaguardabile con una misura meno grave.

La motivazione è priva di vizi logico-giuridici e le diverse argomentazioni difensive rimangono relegate al merito del giudizio, non rivedibile in questa sede.

L'ordinanza, infatti, ha messo in luce «l'assoluta pervicacia criminosa del ricorrente», individuato come soggetto promotore ed organizzatore del sodalizio illecito.

Tale circostanza è stata ritenuta idonea a superare la rilevanza dello stato di incensuratezza.friA E' stato, inoltre, messo in luce che tutti gli addebiti mossi al ricorrente sono stati confermati al dibattimento, ivi compresi quelli relativi alla sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso e l'esistenza di una «cointeressenza illecita del Rigillo con il clan Mancuso» e con clan mafiosi siciliani fornitori ed acquirenti finali del carburante di contrabbando», con «vastità dei rapporti intrecciati» di natura illecita.

Tali elementi hanno indotto il Tribunale a superare i rilievi difensivi inerenti al tempo trascorso dai fatti, alla disarticolazione del sodalizio ed alla possibilità che il pericolo di recidiva - reso attuale e concreto da siffatti rapporti - potesse essere contenuto da misura coercitive più lievi, come quella indicata dal ricorrente.

In tal modo, il Tribunale ha dimostrato di valutare tutti gli elementi addotti dalla difesa al fine di superare la presunzione di adeguatezza della massima misura cautelare prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ad essa conferendo, per ciò stesso e correttamente, carattere relativo sebbene in un passaggio infelice della motivazione l'ordinanza si sia espressa per il carattere assoluto di essa, che, in quanto tale, se così fosse stato, non avrebbe consentito alcuna graduazione della misura ed avrebbe reso superflua ed incongrua la stessa motivazione, invece presente e completa, sulla inefficacia di misure meno gravi.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp.att.cod.proc.pen..

Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 27 giugno 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] E),Iab.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; sentito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro, in sede cautelare, ha rigettato l'appello avverso l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del. medesimo Tribunale, (n data 12 ottobre 2022, aveva, a sua volta, respinto l'istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, misura applicata al ricorrente in relazione al reato di associazione per delinquere, aggravato ex artt. 416-bis.1. e 61-bis cod.pen., finalizzato al compimento di una serie di reati di contrabbando di gasolio, riciclaggio, falso, trasferimento fraudolento di valori e violazioni fiscali. Al ricorrente è stato assegnato il ruolo di promotore ed organizzatore dell'associazione ed in ordine alla gravità indiziaria non vi è questione, avendo egli riportato condanna nel primo grado di giudizio alla pena di anni sette e mesi dieci di reclusione. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) vizio della motivazione per avere il Tribunale ritenuto che la presunzione di adeguatezza della massima misura cautelare fosse assoluta e non relativa e che non potesse essere superata da quanto dedotto dalla difesa in relazione alle circostanze emerse nel giudizio di primo grado, che non avevano provato il collegamento del ricorrente con cosche criminali e non avevano tenuto conto dello stato di incensuratezza dell'imputato, del tempo silente decorso tra la commissione dei fatti contestati - che si erano arrestati al 2019 - e l'applicazione della misura, dell'avvenuto disvelamento del materiale investigativo, della manifestata disponibilità all'applicazione del regime di arresti domiciliari in luogo lontano da quelli di commissione dei fatti, della cessazione del rapporto di lavoro che aveva consentito di perpetrare l'illecito. Tali elementi avrebbero escluso la concretezza ed attualità del pericolo di recidiva siccome rapportato all'applicazione della massima misura cautelare. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. Il Tribunale ha valutato tutti gli elementi di novità prospettati dal ricorrente al fine di sostenere un affievolimento del pericolo di recidiva salvaguardabile con una misura meno grave. La motivazione è priva di vizi logico-giuridici e le diverse argomentazioni difensive rimangono relegate al merito del giudizio, non rivedibile in questa sede. L'ordinanza, infatti, ha messo in luce «l'assoluta pervicacia criminosa del ricorrente», individuato come soggetto promotore ed organizzatore del sodalizio illecito. Tale circostanza è stata ritenuta idonea a superare la rilevanza dello stato di incensuratezza.friA E' stato, inoltre, messo in luce che tutti gli addebiti mossi al ricorrente sono stati confermati al dibattimento, ivi compresi quelli relativi alla sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso e l'esistenza di una «cointeressenza illecita del Rigillo con il clan Mancuso» e con clan mafiosi siciliani fornitori ed acquirenti finali del carburante di contrabbando», con «vastità dei rapporti intrecciati» di natura illecita. Tali elementi hanno indotto il Tribunale a superare i rilievi difensivi inerenti al tempo trascorso dai fatti, alla disarticolazione del sodalizio ed alla possibilità che il pericolo di recidiva - reso attuale e concreto da siffatti rapporti - potesse essere contenuto da misura coercitive più lievi, come quella indicata dal ricorrente. In tal modo, il Tribunale ha dimostrato di valutare tutti gli elementi addotti dalla difesa al fine di superare la presunzione di adeguatezza della massima misura cautelare prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ad essa conferendo, per ciò stesso e correttamente, carattere relativo sebbene in un passaggio infelice della motivazione l'ordinanza si sia espressa per il carattere assoluto di essa, che, in quanto tale, se così fosse stato, non avrebbe consentito alcuna graduazione della misura ed avrebbe reso superflua ed incongrua la stessa motivazione, invece presente e completa, sulla inefficacia di misure meno gravi. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp.att.cod.proc.pen.. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 27 giugno 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] E),Iab.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S
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