CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 2022
Cassazione n. 16415/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Bari, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato ascritto relativo alla violazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. 2. Ricorreva per cassazione personalmente l'interessato e lamentava vizio di motivazione e violazione di legge relativamente alla notifica non ritualmente eseguita della sentenza. 3. Il ricorso, a prescindere dalla sua genericità, e dal fatto che la notifica è ritualmente eseguita ex art 161 comma 4 cod. proc. pen. è successivo al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 10:3 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914, del 21/12/2017, (dep. 23/02/2018) Aiello, Rv. 272011). Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art 610 comma 5-bis cod. proc. pen., con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24/2/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente lA onio Cairo ibt, ichele piamchi í, (2 fp au.À ^- [OSCURATO:PERSONA]