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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22177/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

B. SORVEGLIANZA di Cataniadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale di sorveglianza di Catania con ordinanza in data 28 gennaio 2026 harespinto l’istanza di concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale avanzatanell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ha dichiarato non luogo a provvedere sulla istanza diconcessione della semilibertà e ha accolto l’istanza di concessione della detenzionedomiciliare.2.

Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato a mezzo del difensore difiducia lamentando vizio di motivazione e violazione dell’art. 47 Ord. pen.Ritiene il ricorrente che il provvedimento sia affetto da una insanabile contraddizioneladdove ritiene sussistenti le condizioni per la concessione della detenzione domiciliare mache non vi siano i presupposti per la concessione dell’affidamento in prova.Tale disparità di trattamento pronostico è del tutto illogica.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.L’art. 47 Ord. pen. pone come obbiettivo dell’affidamento non solo la prevenzione delpericolo che il condannato commetta altri reati, ma anche la rieducazione del condannato;l’art. 47 ter Ord pen. stabilisce che la detenzione domiciliare viene disposta allorquando siamisura idonea ad evitare che il condannato commetta altri reati.In ogni caso la detenzione domiciliare ha una componente più spiccatamente detentivaed afflittiva e meno marcatamente rieducativa, ragione per la quale è misura concedibile -come affermato dallo stesso Tribunale - anche a detenuti che conservano una ancoraspiccata pericolosità sociale, come sostenuto nel caso di specie.Per contro la misura dell ’aff idamento, per l ’ampio margine di l ibertà eautodeterminazione che consente, ha necessità di una minore se non totalmente scematapericolosità sociale e di una più marcata propensione ad intraprendere un percorsorieducativo che, allo stato, da quanto contenuto nel provvedimento impugnato, appare deltutto prematuro.Ed è proprio in ragione di tali parametri cui non si uniforma la situazione personale delricorrente che ha pendenze ulteriori, la cui pericolosità sociale persiste e sul quale leinformazioni di polizia sono negative, che il Tribunale, del tutto correttamente è addivenutoad una conclusione negativa.All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000,n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbiaproposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità» - della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenutoconto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazioneDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso il 14 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
B. SORVEGLIANZA di Cataniadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di sorveglianza di Catania con ordinanza in data 28 gennaio 2026 harespinto l’istanza di concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale avanzatanell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ha dichiarato non luogo a provvedere sulla istanza diconcessione della semilibertà e ha accolto l’istanza di concessione della detenzionedomiciliare.2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato a mezzo del difensore difiducia lamentando vizio di motivazione e violazione dell’art. 47 Ord. pen.Ritiene il ricorrente che il provvedimento sia affetto da una insanabile contraddizioneladdove ritiene sussistenti le condizioni per la concessione della detenzione domiciliare mache non vi siano i presupposti per la concessione dell’affidamento in prova.Tale disparità di trattamento pronostico è del tutto illogica.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.L’art. 47 Ord. pen. pone come obbiettivo dell’affidamento non solo la prevenzione delpericolo che il condannato commetta altri reati, ma anche la rieducazione del condannato;l’art. 47 ter Ord pen. stabilisce che la detenzione domiciliare viene disposta allorquando siamisura idonea ad evitare che il condannato commetta altri reati.In ogni caso la detenzione domiciliare ha una componente più spiccatamente detentivaed afflittiva e meno marcatamente rieducativa, ragione per la quale è misura concedibile -come affermato dallo stesso Tribunale - anche a detenuti che conservano una ancoraspiccata pericolosità sociale, come sostenuto nel caso di specie.Per contro la misura dell ’aff idamento, per l ’ampio margine di l ibertà eautodeterminazione che consente, ha necessità di una minore se non totalmente scematapericolosità sociale e di una più marcata propensione ad intraprendere un percorsorieducativo che, allo stato, da quanto contenuto nel provvedimento impugnato, appare deltutto prematuro.Ed è proprio in ragione di tali parametri cui non si uniforma la situazione personale delricorrente che ha pendenze ulteriori, la cui pericolosità sociale persiste e sul quale leinformazioni di polizia sono negative, che il Tribunale, del tutto correttamente è addivenutoad una conclusione negativa.All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000,n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbiaproposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità» - della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenutoconto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazioneDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso il 14 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
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