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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 37067/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, in sede di giudizio di rinvio, ha confermato la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Salerno del 27 giugno 2017, emessa a seguito di giudizio abbreviato, con cui D'[OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cod. pen., 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (capi 1, 39, 58 e 61).

2. [OSCURATO:PERSONA]Arienzo, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990.

Si deduce che la Corte di appello non ha svolto il dovuto approfondimento in ordine all'elemento volitivo del reato, non avendo spiegato come potesse dedursi che le vicende criminose costituissero espressione di un progetto indeterminato volto al fine comune del conseguimento di guadagni illeciti derivanti dal traffico di droga.

Le condotte di tutti i rifornitori, tra i quali il D'Arienzo, si caratterizzavano per l'autonomia e per l'indipendenza dei loro autori, i quali non condividevano un pro- gramma criminoso comune.

I legami intercorrenti potevano essere inseriti nell'am- bito del rapporto tra fornitore (fratelli Vicinanza) e acquirenti-rifornitori (tra i quali il D'Arienzo).

Mancavano, però, il vincolo associativo tra il D'Arienzo e i suoi fornitori nonché l'affectio societatis.

Le vicende criminose consistevano in tre episodi commessi in date 3 agosto 2013, 11 settembre 2013 e 20 novembre 2013, di entil:à e di portata di natura tale da non consentire di configurare un vincolo durevole tale da accomunare il fornitore di droga e gli acquirenti, intenzionati a rivenderla.

Si trattava di mere vicende di cessione di stupefacenti ad un acquirente, non accompagnate dalla volontà di quest'ultimo di apportare un contributo all'associazione in termini di rafforzamento del pactum sce- leris.

I fratelli Vicinanza non svolgevano un'attività contraddistinta da ordini diretti a coordinare l'attività sottesa all'associazione.

La mera frequenza delle operazioni di compravendita non dimostrava l'esistenza dell'associazione prevista dall'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990.

In ordine agli elementi evidenziati dalla Corte di merito a sostegno della parteci- pazione del D'Arienzo al sodalizio si rilevava quanto segue: A) La preparazione e la divisione in pallini della cocaina non dimostravano la destinazione della sostanza ad ulteriori cessioni da parte del D'Arienzo; d'altronde, le attività di indagine non consentivano di confermare l'ipotesi accusatoria, essendo mancata un'attività di osservazione da parte degli organi di P.G..

Non poteva esclu- dersi che l'imputato, dichiaratosi assuntore di stupefacenti, intendesse acquistare la sostanza per uso personale.

B) L'accettazione in data 11 settembre 2013 da parte del D'Arienzo della proposta di rifornire un altro spacciator9previo approvvigionamento integrava un mero atto di cortesia e, infatti, egli manifestava la propria contrarietà a [OSCURATO:PERSONA].

C) L'entità del debito pregresso del D'Arienzo coi Vicinanza era proporzionatakalla quantità della sostanza ricevuta in occasione dei tre episodi criminosi contestati e non era indicativ di una fornitura di elevata consistenza.

D) Dal contenuto delle conversazioni interc:ettate non si desumeva la preesi- stenza dei rapporti tra il D'Arienzo e i Vicinanza ad epoca anteriore all'agosto 2013; v'erano solo indizi non riscontrati. la—di:T/,24t4t, 4 E) Il riferimento ad una teat~tacita sui prezzo e sulla quantità ben si con- ciliava con la circostanza che il D'Arienzo fosse assuntore della sostanza.

F) Non sussisteva un rapporto di dipendenza del D'Arienzo rispetto ai Vicinanza, come evincibile dalla mancanza di attività di coordinamento, dall'assenza di indica- zioni sui nominativi degli spacciatori, sugli incassi„ sui profitti e sui pagamenti nonché dalla inverosimiglianza dell'attività di copertura del bacino di utenza di S. [OSCURATO:PERSONA] da parte del D'Arienzo, perché in tal caso non sarebbe intercorso quell'ap- prezzabile lasso temporale tra i tre reati fine contestati. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Con riferimento all'unico motivo di ricorso, va premesso che, ai fini della con- figurabilità di un'associazione finalizzata al narcotraffico, è necessaria la sussistenza di tre elementi fondamentali: a) l'esistenza di un gruppo composto da almeno tre persone tra loro vincolate da un patto associativo (sorto anche in modo informale e non contestuale), avente ad oggetto un programma criminoso di c:onnimento di una serie indeterminata di reati in materia di stupefacenti, da realizzare attraverso il coor- dinamento degli apporti personali; b) la disponibilità da parte del sodalizio, con suf- ficiente stabilità, di risorse umane e materiali per una credibile attuazione del pro- gramma associativo; c) un apporto individuale apprezzabile e non episodico degli associati, a conoscenza quantomeno dei tratti essenziali del sodalizio, che integri un contributo alla stabilità dell'unione illecita (Sez. 6, n. 7387 del 03/12/2013, dep. 2014, Pompei, Rv. 258796; Sez. 4, n. 44183 del 02/10/2013, Alberghini, Rv. 257582).Non è richiesta la presenza di una complessa e articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, per il perseguimento del fine comune, create in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con il contributo dei singoli associati (Sez. 2, n. 19146 del 20/02/2019, Cicciari, Rv. 275583).

Si è altresì sottolineato che l'elemento organizza- tivo assume un rilievo secondario, essendo sufficiente anche una struttura minima perché il reato si perfezioni (Sez. 2, n. 16540 del 27/03/2013, Piacentini, Rv. 255491; nella specie, la Cassazione ha ritenuto corretta la sentenza di merito che, ai fini dell'e- sclusione del reato, aveva giudicato irrilevante e, comunque, non provato il fatto che i correi non avessero stabile organizzazione e fossero sempre alla ricerca di mezzi per la commissione dei delitti.scopo).

Non occorre un patto espresso fra gli associati, potendo desumersi la prova del vincolo dalle modalità esecutive dei reati,fine e dalla loro ripetitività, dalla natura dei rapporti tra i loro autori, dalla ripartizione di compiti e ruoli fra i vari soggetti in vista del raggiungimento del comune obiettivo di effettuare attività di commercio di stu- pefacenti (Sez. 6, n. 9061 del 24/09/2012, dep. 2013, Cecconi, R`J. 255312).

Quanto, poi, ai profili probatori, il giudice può dedurre i requisiti della stabilità del vincolo associativo, trascendente la commissione dei singoli reati4ine, e dell'in- determinatezza del programma criminoso, che segna la distinzione con il concorso di persone, dal susseguirsi ininterrotto, per un apprezzabile lasso di tempo, delle con- dotte integranti detti reati ad opera di soggetti stabilmente collegati (Sez. 2, n. 53000 del 04/10/2016, Basso, Rv. 268540), proprio perché attraverso essi si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione medesima (Sez. 2, n. 19435 del 31/03/2016, Ficara, Rv. 266670).

Invero, l'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti va individuato nel carattere stabile dell'accordo criminoso, cioè nella presenza di un reciproco impegno alla commissione di una pluralità di reati (Sez. 6, n. 28252 del 06/04/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270564, la quale ha precisato che non può ritenersi integrato il reato associativo per il solo fatto della frequente commissione di reati da parte degli stessi soggetti nel diverso ruolo di acquirente e venditore, essendo invece necessario che tale reiterazione si collochi nell'ambito dell'esecuzione del programma assoc:iativo di commissione di una serie indeterminata di reati).

La prova dello svolgimento di un'attività sistematica e continuativa di cessione di sostanze droganti per un apprezzabile periodo temporale può essere raggiunta anche nel caso in cui risultino dimostrate soltanto alcune cessioni, monitorate attraverso servizi di intercettazione di conversazioni, quando le stesse sono collegate probato- riamente alle altre condotte contestate, non occorrendo riscontrare tutti i singoli epi- sodi, specie quando tali fatti coinvolgano le medesime persone, si presentino omo- genei e risultino avvinti tra loro da continuità cronologica (Sez. 3, n. 14954 del 02/12/2014, dep. 2015, Carrara, Rv. 263043; Sez. 3, n. 42537 del 21/05/2014, Ca- puto, Rv. 261146).

Non è richiesta la conoscenza reciproca fra tutti gli associati, essendo sufficiente la consapevolezza e la volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale (Sez. 6, n. 50133 del 21/11/2013, Casoria, Rv. 258645; Sez. 6, n. 11733 del 16/02/2012, Abboubi, Rv. 252232).

In merito al ruolo ricoperto dal D'Arienzo (fornitore a livello intermedio, che ri- vendeva la droga acquistata da fornitori di livello maggiormente elevato), va poi ri- cordato che può ravvisarsi un sodalizio criminale dedito al narcotraffico in presenza di un vincolo durevole che accomuni il fornitore di droga e gli spacciatori acquirenti che in via continuativa la ricevano per immetterla nel mercato del consumo (Sez. 6, n. 564 del 29/10/2015, dep. 2016, Barretta, Rv. 265763; Sezi 5, n. 51400 del 26/11/2013, Abbondanza, Rv. 257991, secondo cui occorre la reciproca consapevo- lezza che la stabilità del rapporto instaurato assicura l'operatività dell'associazione in quanto tale, rivelando la affectio societatis dello stesso acquirente).

L'accertamento della sussistenza di tale reato presuppone il corretto inquadra- mento del rapporto instauratosi tra fornitori e acquirenti di sostanze stupefacenti, ulteriormente destinate allo spaccio, nell'alveo del vincolo associativo stabile, proprio di un sodalizio dedito al narcotraffico, in quanto la precisa distinzione dei ruoli e la presenza di regole definite in partenza segna la consapevolezza degli acquirenti di operare all'interno di un'organizzazione stabile e strutturata.

2.1. Ciò posto sui principi operanti in materia, i giudici del gravame hanno de- scritto in dettaglio l'organizzazione del sodalizio e le modalità operative dell'associa- zione dedita al traffico di stupefacenti.

La motivazione risulta adeguatamente articolata in ordine alle ragioni per cui il compendio probatorio risulta effettivamente in grado di dimostrare che i rapporti tra il D'Arienzo, gli altri originari coimputati e il sodalizio fossero caratterizzati dal coef- ficiente di stabilità indispensabile per riconoscere la sussistenza del sodalizio e che la struttura associativa appariva più che idonea al perseguimento di finalità illecite.

La Corte distrettuale, con motivazione lineare e coerente, ha desunto la configu- rabilità del reato associativo e il pieno e stabile inserimento del D'Arienzo nella con- sorteria delinquenziale sulla base dei seguenti elementi: 1) La preparazione della cocaina in pallini, circostanza indicativa della destina- zione degli acquisti di droga da [OSCURATO:PERSONA] nella piazza di spaccio di S. [OSCURATO:PERSONA]. 2) L'accettazione da parte del D'Arienzo della proposta di rifornire una terza per- sona con dichiarazione di disponibilità del Vicinanza a fornirgli la droga occorrente alla cifra di sessantacinque euro. 3) La continuità del rapporto di dare/avere (droga verso danaro), basato sul pa- gamento della droga da parte del D'Arienzo dopo l'incasso del danaro costituente provento della rivendita. 4) Il riferimento nella conversazione intercettata del 3 agosto 2013 ad una pre- gressa fornitura di gr. 10 di stupefacente. 5) La consapevolezza del D'Arienzo, nelle tre conversazioni intercettate con Vici- nanza Nicola, di rapportarsi anche al fratello [OSCURATO:PERSONA], come si poteva com- prendere da parte del D'Arienzo che inviava a quest'ultimo messaggi tramite la me- diazione di [OSCURATO:PERSONA]. 6) La fiducia reciproca tra tali soggetti, dimostrata dalla circostanza che il Vici- nanza consentiva al D'Arienzo di acquistare la droga a credito.

Il giudice a quo, pertanto, si è conformato ai principi giurisprudenziali sopra ri- chiamati, riconoscendo la sussistenza di una stabile programmazione di acquisti di stupefacenti da parte del D'Arienzo alle medesime condizioni4„ di quelle pregresse, senza soluzione di continuità, ed escludendo logicamente il rilievo della non cono- scenza dal parte del medesimo dei nominativi di altri soggetti operanti col medesimo ruolo all'interno del gruppo.

In forza di elementi concreti e significativi, valutati congiuntamente tra loro, si è valorizzato il dato dell'esistenza di una struttura associativa precrdinata alla realiz- zazione di una serie indeterminata di traffici di stupefacenti, caratterizzati da un vin- colo intenso e duraturo tra gli esponenti del sodalizio e di un accordo criminoso tra partecipi, che travalicava il compimento di singole e occasionali attività di spaccio.

Nel caso di specie, il ricorso, benché formalmente diretto a denunciare l'illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata in ordine alla ritenuta sussistenza degli elementi probatori a carico dell'imputato, si esaurisce in realtà in una disorganica contestazione, nel merito, delle vicende fattuali e delle risultanze degli accertamenti H O- t t, .4 che la Corte territoriale iu idonei a confermare la gravità del compendio pro- batorio a carico del D'Arienzo.

Le censure — più che criticare la congruità e la consequenzialità logica delle ar- gomentazioni del provvedimento gravato — si pongono in diretto confronto col mate- riale documentale, del quale il ricorrente prospetta una lettura alternativa e sollecita un diverso apprezzamento in punto di fatto, secondo lo schema tipico di un gravame di merito, che esula completamente dalle funzioni dello scrutinio di legittimità.

3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, in sede di giudizio di rinvio, ha confermato la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Salerno del 27 giugno 2017, emessa a seguito di giudizio abbreviato, con cui D'[OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cod. pen., 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (capi 1, 39, 58 e 61). 2. [OSCURATO:PERSONA]Arienzo, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. Si deduce che la Corte di appello non ha svolto il dovuto approfondimento in ordine all'elemento volitivo del reato, non avendo spiegato come potesse dedursi che le vicende criminose costituissero espressione di un progetto indeterminato volto al fine comune del conseguimento di guadagni illeciti derivanti dal traffico di droga. Le condotte di tutti i rifornitori, tra i quali il D'Arienzo, si caratterizzavano per l'autonomia e per l'indipendenza dei loro autori, i quali non condividevano un pro- gramma criminoso comune. I legami intercorrenti potevano essere inseriti nell'am- bito del rapporto tra fornitore (fratelli Vicinanza) e acquirenti-rifornitori (tra i quali il D'Arienzo). Mancavano, però, il vincolo associativo tra il D'Arienzo e i suoi fornitori nonché l'affectio societatis. Le vicende criminose consistevano in tre episodi commessi in date 3 agosto 2013, 11 settembre 2013 e 20 novembre 2013, di entil:à e di portata di natura tale da non consentire di configurare un vincolo durevole tale da accomunare il fornitore di droga e gli acquirenti, intenzionati a rivenderla. Si trattava di mere vicende di cessione di stupefacenti ad un acquirente, non accompagnate dalla volontà di quest'ultimo di apportare un contributo all'associazione in termini di rafforzamento del pactum sce- leris. I fratelli Vicinanza non svolgevano un'attività contraddistinta da ordini diretti a coordinare l'attività sottesa all'associazione. La mera frequenza delle operazioni di compravendita non dimostrava l'esistenza dell'associazione prevista dall'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. In ordine agli elementi evidenziati dalla Corte di merito a sostegno della parteci- pazione del D'Arienzo al sodalizio si rilevava quanto segue: A) La preparazione e la divisione in pallini della cocaina non dimostravano la destinazione della sostanza ad ulteriori cessioni da parte del D'Arienzo; d'altronde, le attività di indagine non consentivano di confermare l'ipotesi accusatoria, essendo mancata un'attività di osservazione da parte degli organi di P.G.. Non poteva esclu- dersi che l'imputato, dichiaratosi assuntore di stupefacenti, intendesse acquistare la sostanza per uso personale. B) L'accettazione in data 11 settembre 2013 da parte del D'Arienzo della proposta di rifornire un altro spacciator9previo approvvigionamento integrava un mero atto di cortesia e, infatti, egli manifestava la propria contrarietà a [OSCURATO:PERSONA]. C) L'entità del debito pregresso del D'Arienzo coi Vicinanza era proporzionatakalla quantità della sostanza ricevuta in occasione dei tre episodi criminosi contestati e non era indicativ di una fornitura di elevata consistenza. D) Dal contenuto delle conversazioni interc:ettate non si desumeva la preesi- stenza dei rapporti tra il D'Arienzo e i Vicinanza ad epoca anteriore all'agosto 2013; v'erano solo indizi non riscontrati. la—di:T/,24t4t, 4 E) Il riferimento ad una teat~tacita sui prezzo e sulla quantità ben si con- ciliava con la circostanza che il D'Arienzo fosse assuntore della sostanza. F) Non sussisteva un rapporto di dipendenza del D'Arienzo rispetto ai Vicinanza, come evincibile dalla mancanza di attività di coordinamento, dall'assenza di indica- zioni sui nominativi degli spacciatori, sugli incassi„ sui profitti e sui pagamenti nonché dalla inverosimiglianza dell'attività di copertura del bacino di utenza di S. [OSCURATO:PERSONA] da parte del D'Arienzo, perché in tal caso non sarebbe intercorso quell'ap- prezzabile lasso temporale tra i tre reati fine contestati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Con riferimento all'unico motivo di ricorso, va premesso che, ai fini della con- figurabilità di un'associazione finalizzata al narcotraffico, è necessaria la sussistenza di tre elementi fondamentali: a) l'esistenza di un gruppo composto da almeno tre persone tra loro vincolate da un patto associativo (sorto anche in modo informale e non contestuale), avente ad oggetto un programma criminoso di c:onnimento di una serie indeterminata di reati in materia di stupefacenti, da realizzare attraverso il coor- dinamento degli apporti personali; b) la disponibilità da parte del sodalizio, con suf- ficiente stabilità, di risorse umane e materiali per una credibile attuazione del pro- gramma associativo; c) un apporto individuale apprezzabile e non episodico degli associati, a conoscenza quantomeno dei tratti essenziali del sodalizio, che integri un contributo alla stabilità dell'unione illecita (Sez. 6, n. 7387 del 03/12/2013, dep. 2014, Pompei, Rv. 258796; Sez. 4, n. 44183 del 02/10/2013, Alberghini, Rv. 257582).Non è richiesta la presenza di una complessa e articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, per il perseguimento del fine comune, create in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con il contributo dei singoli associati (Sez. 2, n. 19146 del 20/02/2019, Cicciari, Rv. 275583). Si è altresì sottolineato che l'elemento organizza- tivo assume un rilievo secondario, essendo sufficiente anche una struttura minima perché il reato si perfezioni (Sez. 2, n. 16540 del 27/03/2013, Piacentini, Rv. 255491; nella specie, la Cassazione ha ritenuto corretta la sentenza di merito che, ai fini dell'e- sclusione del reato, aveva giudicato irrilevante e, comunque, non provato il fatto che i correi non avessero stabile organizzazione e fossero sempre alla ricerca di mezzi per la commissione dei delitti.scopo). Non occorre un patto espresso fra gli associati, potendo desumersi la prova del vincolo dalle modalità esecutive dei reati,fine e dalla loro ripetitività, dalla natura dei rapporti tra i loro autori, dalla ripartizione di compiti e ruoli fra i vari soggetti in vista del raggiungimento del comune obiettivo di effettuare attività di commercio di stu- pefacenti (Sez. 6, n. 9061 del 24/09/2012, dep. 2013, Cecconi, R`J. 255312). Quanto, poi, ai profili probatori, il giudice può dedurre i requisiti della stabilità del vincolo associativo, trascendente la commissione dei singoli reati4ine, e dell'in- determinatezza del programma criminoso, che segna la distinzione con il concorso di persone, dal susseguirsi ininterrotto, per un apprezzabile lasso di tempo, delle con- dotte integranti detti reati ad opera di soggetti stabilmente collegati (Sez. 2, n. 53000 del 04/10/2016, Basso, Rv. 268540), proprio perché attraverso essi si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione medesima (Sez. 2, n. 19435 del 31/03/2016, Ficara, Rv. 266670). Invero, l'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti va individuato nel carattere stabile dell'accordo criminoso, cioè nella presenza di un reciproco impegno alla commissione di una pluralità di reati (Sez. 6, n. 28252 del 06/04/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270564, la quale ha precisato che non può ritenersi integrato il reato associativo per il solo fatto della frequente commissione di reati da parte degli stessi soggetti nel diverso ruolo di acquirente e venditore, essendo invece necessario che tale reiterazione si collochi nell'ambito dell'esecuzione del programma assoc:iativo di commissione di una serie indeterminata di reati). La prova dello svolgimento di un'attività sistematica e continuativa di cessione di sostanze droganti per un apprezzabile periodo temporale può essere raggiunta anche nel caso in cui risultino dimostrate soltanto alcune cessioni, monitorate attraverso servizi di intercettazione di conversazioni, quando le stesse sono collegate probato- riamente alle altre condotte contestate, non occorrendo riscontrare tutti i singoli epi- sodi, specie quando tali fatti coinvolgano le medesime persone, si presentino omo- genei e risultino avvinti tra loro da continuità cronologica (Sez. 3, n. 14954 del 02/12/2014, dep. 2015, Carrara, Rv. 263043; Sez. 3, n. 42537 del 21/05/2014, Ca- puto, Rv. 261146). Non è richiesta la conoscenza reciproca fra tutti gli associati, essendo sufficiente la consapevolezza e la volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale (Sez. 6, n. 50133 del 21/11/2013, Casoria, Rv. 258645; Sez. 6, n. 11733 del 16/02/2012, Abboubi, Rv. 252232). In merito al ruolo ricoperto dal D'Arienzo (fornitore a livello intermedio, che ri- vendeva la droga acquistata da fornitori di livello maggiormente elevato), va poi ri- cordato che può ravvisarsi un sodalizio criminale dedito al narcotraffico in presenza di un vincolo durevole che accomuni il fornitore di droga e gli spacciatori acquirenti che in via continuativa la ricevano per immetterla nel mercato del consumo (Sez. 6, n. 564 del 29/10/2015, dep. 2016, Barretta, Rv. 265763; Sezi 5, n. 51400 del 26/11/2013, Abbondanza, Rv. 257991, secondo cui occorre la reciproca consapevo- lezza che la stabilità del rapporto instaurato assicura l'operatività dell'associazione in quanto tale, rivelando la affectio societatis dello stesso acquirente). L'accertamento della sussistenza di tale reato presuppone il corretto inquadra- mento del rapporto instauratosi tra fornitori e acquirenti di sostanze stupefacenti, ulteriormente destinate allo spaccio, nell'alveo del vincolo associativo stabile, proprio di un sodalizio dedito al narcotraffico, in quanto la precisa distinzione dei ruoli e la presenza di regole definite in partenza segna la consapevolezza degli acquirenti di operare all'interno di un'organizzazione stabile e strutturata. 2.1. Ciò posto sui principi operanti in materia, i giudici del gravame hanno de- scritto in dettaglio l'organizzazione del sodalizio e le modalità operative dell'associa- zione dedita al traffico di stupefacenti. La motivazione risulta adeguatamente articolata in ordine alle ragioni per cui il compendio probatorio risulta effettivamente in grado di dimostrare che i rapporti tra il D'Arienzo, gli altri originari coimputati e il sodalizio fossero caratterizzati dal coef- ficiente di stabilità indispensabile per riconoscere la sussistenza del sodalizio e che la struttura associativa appariva più che idonea al perseguimento di finalità illecite. La Corte distrettuale, con motivazione lineare e coerente, ha desunto la configu- rabilità del reato associativo e il pieno e stabile inserimento del D'Arienzo nella con- sorteria delinquenziale sulla base dei seguenti elementi: 1) La preparazione della cocaina in pallini, circostanza indicativa della destina- zione degli acquisti di droga da [OSCURATO:PERSONA] nella piazza di spaccio di S. [OSCURATO:PERSONA]. 2) L'accettazione da parte del D'Arienzo della proposta di rifornire una terza per- sona con dichiarazione di disponibilità del Vicinanza a fornirgli la droga occorrente alla cifra di sessantacinque euro. 3) La continuità del rapporto di dare/avere (droga verso danaro), basato sul pa- gamento della droga da parte del D'Arienzo dopo l'incasso del danaro costituente provento della rivendita. 4) Il riferimento nella conversazione intercettata del 3 agosto 2013 ad una pre- gressa fornitura di gr. 10 di stupefacente. 5) La consapevolezza del D'Arienzo, nelle tre conversazioni intercettate con Vici- nanza Nicola, di rapportarsi anche al fratello [OSCURATO:PERSONA], come si poteva com- prendere da parte del D'Arienzo che inviava a quest'ultimo messaggi tramite la me- diazione di [OSCURATO:PERSONA]. 6) La fiducia reciproca tra tali soggetti, dimostrata dalla circostanza che il Vici- nanza consentiva al D'Arienzo di acquistare la droga a credito. Il giudice a quo, pertanto, si è conformato ai principi giurisprudenziali sopra ri- chiamati, riconoscendo la sussistenza di una stabile programmazione di acquisti di stupefacenti da parte del D'Arienzo alle medesime condizioni4„ di quelle pregresse, senza soluzione di continuità, ed escludendo logicamente il rilievo della non cono- scenza dal parte del medesimo dei nominativi di altri soggetti operanti col medesimo ruolo all'interno del gruppo. In forza di elementi concreti e significativi, valutati congiuntamente tra loro, si è valorizzato il dato dell'esistenza di una struttura associativa precrdinata alla realiz- zazione di una serie indeterminata di traffici di stupefacenti, caratterizzati da un vin- colo intenso e duraturo tra gli esponenti del sodalizio e di un accordo criminoso tra partecipi, che travalicava il compimento di singole e occasionali attività di spaccio. Nel caso di specie, il ricorso, benché formalmente diretto a denunciare l'illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata in ordine alla ritenuta sussistenza degli elementi probatori a carico dell'imputato, si esaurisce in realtà in una disorganica contestazione, nel merito, delle vicende fattuali e delle risultanze degli accertamenti H O- t t, .4 che la Corte territoriale iu idonei a confermare la gravità del compendio pro- batorio a carico del D'Arienzo. Le censure — più che criticare la congruità e la consequenzialità logica delle ar- gomentazioni del provvedimento gravato — si pongono in diretto confronto col mate- riale documentale, del quale il ricorrente prospetta una lettura alternativa e sollecita un diverso apprezzamento in punto di fatto, secondo lo schema tipico di un gravame di merito, che esula completamente dalle funzioni dello scrutinio di legittimità. 3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
Sentenza Cassazione n. 37067/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris