Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 46248/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • OSSERVA Ritenuto che il ricorso, in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. sviluppa motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché aventi ad oggetto censure generiche oltre che manifestamente infondate.

Considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla penale responsabilità del ricorrente nonché sull'offensività della condotta (cfr. pag. 1 della sentenza impugnata) e quindi sulla configurabilità dell'elemento materiale e psicologico del reato; che gli ulteriori motivi sono riproduttivi di censure adeguatamente vagliate e disattese con argomenti giuridici dai giudici merito (cfr. pagg. 1-2 della sentenza impugnata), sia con riferimento al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131. bis c.p. che all'omessa esclusione della recidiva in considerazione del numero ragguardevole delle precedenti condanne, anche gravi, dimostranti la persistente inclinazione a delinquere del ricorrente.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • OSSERVA Ritenuto che il ricorso, in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. sviluppa motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché aventi ad oggetto censure generiche oltre che manifestamente infondate. Considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla penale responsabilità del ricorrente nonché sull'offensività della condotta (cfr. pag. 1 della sentenza impugnata) e quindi sulla configurabilità dell'elemento materiale e psicologico del reato; che gli ulteriori motivi sono riproduttivi di censure adeguatamente vagliate e disattese con argomenti giuridici dai giudici merito (cfr. pagg. 1-2 della sentenza impugnata), sia con riferimento al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131. bis c.p. che all'omessa esclusione della recidiva in considerazione del numero ragguardevole delle precedenti condanne, anche gravi, dimostranti la persistente inclinazione a delinquere del ricorrente. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 46248/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris