Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 39969/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 14/04/2023 della Corte di appello di Bologna, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso, letta per l'imputato la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo raccoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]-0 1.Con sentenza in data 14 aprile 2023 la Corte di appello di Bologna, in riforma della sentenza in data 16 giugno 2020 del Tribunale di Parma, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato del capo b) e per il reato del capo a), per l'anno 2011, perché estinti per prescrizione, e ha rideterminato la pena per il residuo reato del capo a), art. 2 d.lgs, n. 74 del 2000 relativo all'annualità 2012.

2. Ricorre per cassazione l'imputato sulla base di quattro motivi: con il primo deduce la violazione di legge perché la prescrizione era maturata al più tardi il 26 aprile 2023; con il secondo la violazione di norme processuali e il vizio di motivazione perché la prova era stata raggiunta grazie al processo verbale di constatazione e il teste di accusa aveva dichiarato espressamente di non aver eseguito gli accertamenti ivi riportati; con il terzo il vizio di motivazione in ordine all'accertamento di responsabilità perché non vi era prova di rapporti commerciali svolti nel corso del 2012 con la cliente finale [OSCURATO:PERSONA]; con il quarto la violazione di legge e il vizio di motivazione sempre in ordine all'accertamento di responsabilità, perché le transazioni commerciali erano regolarmente registrate ed era emerso nel processo che la [OSCURATO:SOCIETA]. applicava la prassi generalizzata e lecita della spedizione della merce al cliente finale con destinazione in luogo diverso da quello formale, che tale scelta dipendeva dal fatto che la merce era fragile, che tutte le operazioni erano in regola con le norme fiscali e amministrative, che non vi erano prove di restituzione di denaro, che i flussi finanziari erano reali, che la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva realmente versato VIVA, che l'altro imputato era stato assolto con disparità di trattamento.

Nella memoria di replica alla requisitoria insiste sull'eccezione di prescrizione. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

I Giudici di merito hanno accertato in fatto, per quanto qui d'interesse, che [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., al fine di evadere VIVA, aveva indicato elementi passivi fittizi nella dichiarazione IVA dell'anno di imposta 2012 pari a euro 393.673,04.

L'indagine era scaturita da una segnalazione inviata dall'autorità fiscale portoghese a quella italiana secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] LDA, ente fittizio e inesistente, senza sede nel luogo formalmente indicato e con un rappresentante fiscale a Modena, aveva acquistato dalla Logos numerosi dispositivi elettronici senza averli mai ricevuti né immagazzinati, non avendo a disposizione locali utilizzabili.

In data 27 marzo 2012 i funzionari dell'Ufficio di vigilanza antifrode doganale di Parma si erano recati nella sede della Logos e non avevano rinvenuto alcuna documentazione relativa ai rapporti con l'[OSCURATO:PERSONA], a eccezione di alcuni c.m.r. incompleti, non numerati progressivamente, senza targa del vettore, con firma solo della presa in carico, ma non dell'effettiva consegna al destinatario.

Era altresì risultato che la Logos effettuava acquisti di servizi da [OSCURATO:SOCIETA], società cartiera ed evasore totale, senza mai pagare il corrispettivo, ma cedendo alla stessa il proprio credito commerciale vantato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

In tal modo, la Logos, grazie alla qualificazione di esportatore abituale, si era creata un credito IVA di rilevante entità che aveva messo in compensazione con altri acquisti.

Erano valorizzati i seguenti decisivi elementi a carico della società del Ferri: operazioni in un settore totalmente avulso da quello nel quale aveva storicamente operato, prezzo fuori mercato di dispoSitivi informatici venduti, con processori vecchi di sette o otto anni, mancanza di prova di onerosità delle cessioni e dell'effettiva consegna dei prodotti, esclusione del regime speciale IVA per cui non era raggiunta l'aliquota del 10% necessaria all' acquisizione della qualifica di esportatore abituale.

Gli inquirenti avevano verificato la fittizietà anche delle operazioni con [OSCURATO:PERSONA] e con SKG, anche se quest'ultima era Stata ritenuta in buona fede.

Il primo motivo di ricorso attiene alla prescrizione.

Secondo il ricorrente, il reato si sarebbe prescritto al più tardi al 26 aprile 2023.

In realtà, considerato che il reato si è consumato il 28 febbraio 2013 e che il termine di prescrizione è di dieci anni, anche ad aggiungere solo 56 giorni per la sospensione dal 17 febbraio al 14 aprile 2023, senza quindi tener conto della sospensione Covid, si arriva al 21 aprile 2023 che è data successiva alla deliberazione della sentenza della Corte territoriale.

A differenza di quanto prospettato, non bisogna tener conto della data di deposito dei motivi della sentenza, bensì della deliberazione della stessa, perché con il deposito del dispositivo letto in udienza si è completato l'iter decisorio (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593 - 02).

La manifesta infondatezza del ricorso per i motivi che di seguito si espongono impedisce la corretta formazione del rapporto processuale e preclude quindi l'accertamento della prescrizione maturata in data successiva alla deliberazione della sentenza (si veda tra le più recenti, Sez. 3, n. 23929 del 25/02/2021, Verdiani, Rv. 282021 - 01).

Il secondo motivo attiene alla prova, ma non coglie nel segno.

Il processo verbale di constatazione redatto dalla guardia di finanza o dai funzionari degli uffici finanziari è comunque un atto amministrativo extra processuale, come tale acquisibile ed utilizzabile ex art. 234 cod. proc. pen. a fini probatori.

Tuttavia, qualora emergano indizi di reato, occorre procedere secondo le modalità previste dall'art. 220 disp. att., giacché, altrimenti, la parte del documento redatta successivamente a detta emersione non può assumere efficacia probatoria e, quindi, non è utilizzabile (tra le più recenti, Cass., Sez. 3, n. 7930 del 30/01/2015, Marchetti, Rv. 262518; Sez. 3, n. 54379 del 23/10/2018, G., Rv. 274131 - 01; Sez. 3, n. 41939 del 03/04/2019, Pignatale, in motivazione).

Il ricorrente non ha dedotto la mancanza dei presupposti dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen., ma ha lamentato che il teste non aveva riferito fatti caduti sotto la sua diretta percezione bensì fatti ricostruiti dagli organi della polizia tributaria di Carpi e Rimini.

L'assunto non è corretto.

Il Tribunale ha sentito il dott. [OSCURATO:PERSONA] dell'Ufficio antifrode che aveva firmato il processo verbale di costatazione su cui si è fondata la prova del processo.

La circostanza che in questo rapporto siano confluiti gli esiti investigativi di altri organi di polizia tributaria o che determinati accertamenti non siano stati condotti personalmente dal dott. [OSCURATO:PERSONA] è irrilevante.

Era onere della parte chiedere di sentire il teste diretto, sul presupposto che il teste de relato fosse insufficiente.

In tema di prova testimoniale, l'inutilizzabilità della dichiarazione "de relato" resa dal testimone deriva esclusivamente dall'inosservanza della disposizione del comma 1 dell'articolo 195 cod. proc. pen., allorché il giudice, su richiesta della parte, non abbia disposto l'esame della fonte diretta, ma non anche, in assenza di tale richiesta, dal mancato esercizio, da parte del giudice, del potere d'ufficio conferitogli dall'articolo 507 cod. proc. pen. e richiamato dall'art.195, comma 2, cod. proc. pen. (tra le più recenti, Sez. 3, n. 6212 del 18/10/2017, dep. 2018, C., Rv. 272008 - 01).

Il terzo e il quarto motivo attengono all'accertamento di responsabilità, ma sono entrambi generici e fattuali.

In sostanza, l'imputato nega l'addebito perché tutta la documentazione relativa alle operazioni commerciali era regolare.

Tale difesa non si confronta con l'analitica ricostruzione dei fatti alla stregua delle complesse indagini espletate.

Come detto, è emerso che la società portoghese era una cartiera e che tale era anche la B Service.

La merce era venduta a prezzi esorbitanti, fuori mercato, considerato che i processori montati sui notebook erano obsoleti e per giunta i c.m.r. nella disponibilità dell'imputato erano incompleti.

Con motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria il Tribunale ha osservato che, anche a voler sorvolare sull'anomala prassi imprenditoriale seguita dalla [OSCURATO:SOCIETA]. di accettare cessioni di credito multimilionarie anziché incassare il denaro contante che sarebbe andato ad alimentare il capitale circolante, era del tutto inverosimile che la Logos potesse aver versato al suo presunto fomitore somme considerevoli senza ricevere nulla, per cui l'unica plausibile spiegazione era che si trattasse di denaro versato come corrispettivo dei fittizi crediti IVA che la Logos andava a porre in compensazione.

Il Tribunale ha lungamente esaminato le testimonianza dei testi a discarico, evidenziando la parzialità delle informazioni offerte, non idonee a disarticolare la ricostruzione dei fatti compiuta dagli inquirenti.

Immune da censure è poi anche l'analisi dei rapporti tra la Logos e le altre società, [OSCURATO:PERSONA] e SKG.

La Corte territoriale ha motivatamente confermato le conclusioni del primo Giudice all'esito di un riesame critico del compendio probatorio.

Sotto questo profilo, entrambi i motivi relativi al vizio di motivazione esorbitano dal perimetro di cognizione del giudice di legittimità.

La manifesta illogicità della motivazione, prevista dall'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., presuppone, infatti, che la ricostruzione proposta dal ricorrente e contrastante con il procedimento argomentativo recepito nella sentenza impugnata sia inconfutabile e non rappresenti soltanto un'ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza (tra le più recenti, Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, G., Rv. 280589).

Infine, il ricorrente ha adombrato una disparità di trattamento con la posizione di [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della SKG.

A differenza di quanto prospettato dalla difesa in merito all'omogeneità di posizioni, il Tribunale ha accertato invece che la prova della consapevolezza della frode carosello da parte di Bernini non fosse stata raggiunta, donde l'assoluzione dai reati dell'art. 2 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000 perché il fatto non costituisce reato.

Si tratta di un'assoluzione per causa soggettiva, non estensibile all'odierno ricorrente.

La decisione resiste quindi anche a questa censura.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 14/04/2023 della Corte di appello di Bologna, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso, letta per l'imputato la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo raccoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]-0 1.Con sentenza in data 14 aprile 2023 la Corte di appello di Bologna, in riforma della sentenza in data 16 giugno 2020 del Tribunale di Parma, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato del capo b) e per il reato del capo a), per l'anno 2011, perché estinti per prescrizione, e ha rideterminato la pena per il residuo reato del capo a), art. 2 d.lgs, n. 74 del 2000 relativo all'annualità 2012. 2. Ricorre per cassazione l'imputato sulla base di quattro motivi: con il primo deduce la violazione di legge perché la prescrizione era maturata al più tardi il 26 aprile 2023; con il secondo la violazione di norme processuali e il vizio di motivazione perché la prova era stata raggiunta grazie al processo verbale di constatazione e il teste di accusa aveva dichiarato espressamente di non aver eseguito gli accertamenti ivi riportati; con il terzo il vizio di motivazione in ordine all'accertamento di responsabilità perché non vi era prova di rapporti commerciali svolti nel corso del 2012 con la cliente finale [OSCURATO:PERSONA]; con il quarto la violazione di legge e il vizio di motivazione sempre in ordine all'accertamento di responsabilità, perché le transazioni commerciali erano regolarmente registrate ed era emerso nel processo che la [OSCURATO:SOCIETA]. applicava la prassi generalizzata e lecita della spedizione della merce al cliente finale con destinazione in luogo diverso da quello formale, che tale scelta dipendeva dal fatto che la merce era fragile, che tutte le operazioni erano in regola con le norme fiscali e amministrative, che non vi erano prove di restituzione di denaro, che i flussi finanziari erano reali, che la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva realmente versato VIVA, che l'altro imputato era stato assolto con disparità di trattamento. Nella memoria di replica alla requisitoria insiste sull'eccezione di prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è manifestamente infondato. I Giudici di merito hanno accertato in fatto, per quanto qui d'interesse, che [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., al fine di evadere VIVA, aveva indicato elementi passivi fittizi nella dichiarazione IVA dell'anno di imposta 2012 pari a euro 393.673,04. L'indagine era scaturita da una segnalazione inviata dall'autorità fiscale portoghese a quella italiana secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] LDA, ente fittizio e inesistente, senza sede nel luogo formalmente indicato e con un rappresentante fiscale a Modena, aveva acquistato dalla Logos numerosi dispositivi elettronici senza averli mai ricevuti né immagazzinati, non avendo a disposizione locali utilizzabili. In data 27 marzo 2012 i funzionari dell'Ufficio di vigilanza antifrode doganale di Parma si erano recati nella sede della Logos e non avevano rinvenuto alcuna documentazione relativa ai rapporti con l'[OSCURATO:PERSONA], a eccezione di alcuni c.m.r. incompleti, non numerati progressivamente, senza targa del vettore, con firma solo della presa in carico, ma non dell'effettiva consegna al destinatario. Era altresì risultato che la Logos effettuava acquisti di servizi da [OSCURATO:SOCIETA], società cartiera ed evasore totale, senza mai pagare il corrispettivo, ma cedendo alla stessa il proprio credito commerciale vantato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. In tal modo, la Logos, grazie alla qualificazione di esportatore abituale, si era creata un credito IVA di rilevante entità che aveva messo in compensazione con altri acquisti. Erano valorizzati i seguenti decisivi elementi a carico della società del Ferri: operazioni in un settore totalmente avulso da quello nel quale aveva storicamente operato, prezzo fuori mercato di dispoSitivi informatici venduti, con processori vecchi di sette o otto anni, mancanza di prova di onerosità delle cessioni e dell'effettiva consegna dei prodotti, esclusione del regime speciale IVA per cui non era raggiunta l'aliquota del 10% necessaria all' acquisizione della qualifica di esportatore abituale. Gli inquirenti avevano verificato la fittizietà anche delle operazioni con [OSCURATO:PERSONA] e con SKG, anche se quest'ultima era Stata ritenuta in buona fede. Il primo motivo di ricorso attiene alla prescrizione. Secondo il ricorrente, il reato si sarebbe prescritto al più tardi al 26 aprile 2023. In realtà, considerato che il reato si è consumato il 28 febbraio 2013 e che il termine di prescrizione è di dieci anni, anche ad aggiungere solo 56 giorni per la sospensione dal 17 febbraio al 14 aprile 2023, senza quindi tener conto della sospensione Covid, si arriva al 21 aprile 2023 che è data successiva alla deliberazione della sentenza della Corte territoriale. A differenza di quanto prospettato, non bisogna tener conto della data di deposito dei motivi della sentenza, bensì della deliberazione della stessa, perché con il deposito del dispositivo letto in udienza si è completato l'iter decisorio (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593 - 02). La manifesta infondatezza del ricorso per i motivi che di seguito si espongono impedisce la corretta formazione del rapporto processuale e preclude quindi l'accertamento della prescrizione maturata in data successiva alla deliberazione della sentenza (si veda tra le più recenti, Sez. 3, n. 23929 del 25/02/2021, Verdiani, Rv. 282021 - 01). Il secondo motivo attiene alla prova, ma non coglie nel segno. Il processo verbale di constatazione redatto dalla guardia di finanza o dai funzionari degli uffici finanziari è comunque un atto amministrativo extra processuale, come tale acquisibile ed utilizzabile ex art. 234 cod. proc. pen. a fini probatori. Tuttavia, qualora emergano indizi di reato, occorre procedere secondo le modalità previste dall'art. 220 disp. att., giacché, altrimenti, la parte del documento redatta successivamente a detta emersione non può assumere efficacia probatoria e, quindi, non è utilizzabile (tra le più recenti, Cass., Sez. 3, n. 7930 del 30/01/2015, Marchetti, Rv. 262518; Sez. 3, n. 54379 del 23/10/2018, G., Rv. 274131 - 01; Sez. 3, n. 41939 del 03/04/2019, Pignatale, in motivazione). Il ricorrente non ha dedotto la mancanza dei presupposti dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen., ma ha lamentato che il teste non aveva riferito fatti caduti sotto la sua diretta percezione bensì fatti ricostruiti dagli organi della polizia tributaria di Carpi e Rimini. L'assunto non è corretto. Il Tribunale ha sentito il dott. [OSCURATO:PERSONA] dell'Ufficio antifrode che aveva firmato il processo verbale di costatazione su cui si è fondata la prova del processo. La circostanza che in questo rapporto siano confluiti gli esiti investigativi di altri organi di polizia tributaria o che determinati accertamenti non siano stati condotti personalmente dal dott. [OSCURATO:PERSONA] è irrilevante. Era onere della parte chiedere di sentire il teste diretto, sul presupposto che il teste de relato fosse insufficiente. In tema di prova testimoniale, l'inutilizzabilità della dichiarazione "de relato" resa dal testimone deriva esclusivamente dall'inosservanza della disposizione del comma 1 dell'articolo 195 cod. proc. pen., allorché il giudice, su richiesta della parte, non abbia disposto l'esame della fonte diretta, ma non anche, in assenza di tale richiesta, dal mancato esercizio, da parte del giudice, del potere d'ufficio conferitogli dall'articolo 507 cod. proc. pen. e richiamato dall'art.195, comma 2, cod. proc. pen. (tra le più recenti, Sez. 3, n. 6212 del 18/10/2017, dep. 2018, C., Rv. 272008 - 01). Il terzo e il quarto motivo attengono all'accertamento di responsabilità, ma sono entrambi generici e fattuali. In sostanza, l'imputato nega l'addebito perché tutta la documentazione relativa alle operazioni commerciali era regolare. Tale difesa non si confronta con l'analitica ricostruzione dei fatti alla stregua delle complesse indagini espletate. Come detto, è emerso che la società portoghese era una cartiera e che tale era anche la B Service. La merce era venduta a prezzi esorbitanti, fuori mercato, considerato che i processori montati sui notebook erano obsoleti e per giunta i c.m.r. nella disponibilità dell'imputato erano incompleti. Con motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria il Tribunale ha osservato che, anche a voler sorvolare sull'anomala prassi imprenditoriale seguita dalla [OSCURATO:SOCIETA]. di accettare cessioni di credito multimilionarie anziché incassare il denaro contante che sarebbe andato ad alimentare il capitale circolante, era del tutto inverosimile che la Logos potesse aver versato al suo presunto fomitore somme considerevoli senza ricevere nulla, per cui l'unica plausibile spiegazione era che si trattasse di denaro versato come corrispettivo dei fittizi crediti IVA che la Logos andava a porre in compensazione. Il Tribunale ha lungamente esaminato le testimonianza dei testi a discarico, evidenziando la parzialità delle informazioni offerte, non idonee a disarticolare la ricostruzione dei fatti compiuta dagli inquirenti. Immune da censure è poi anche l'analisi dei rapporti tra la Logos e le altre società, [OSCURATO:PERSONA] e SKG. La Corte territoriale ha motivatamente confermato le conclusioni del primo Giudice all'esito di un riesame critico del compendio probatorio. Sotto questo profilo, entrambi i motivi relativi al vizio di motivazione esorbitano dal perimetro di cognizione del giudice di legittimità. La manifesta illogicità della motivazione, prevista dall'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., presuppone, infatti, che la ricostruzione proposta dal ricorrente e contrastante con il procedimento argomentativo recepito nella sentenza impugnata sia inconfutabile e non rappresenti soltanto un'ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza (tra le più recenti, Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, G., Rv. 280589). Infine, il ricorrente ha adombrato una disparità di trattamento con la posizione di [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della SKG. A differenza di quanto prospettato dalla difesa in merito all'omogeneità di posizioni, il Tribunale ha accertato invece che la prova della consapevolezza della frode carosello da parte di Bernini non fosse stata raggiunta, donde l'assoluzione dai reati dell'art. 2 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000 perché il fatto non costituisce reato. Si tratta di un'assoluzione per causa soggettiva, non estensibile all'odierno ricorrente. La decisione resiste quindi anche a questa censura. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di