CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 novembre 2025
Cassazione n. 12442/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2025 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con cui in data 7.3.2025 la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Tivoli in data 19.11.2018 di condanna alla pena di cinque mesi e dieci giorni di reclusione per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011; Letta, altresì, la memoria depositata dal difensore del ricorrente in data 11.11.2025; Rilevato che il ricorso censura la sentenza nella sola parte in cui ha dichiarato inammissibile il motivo di appello con cui si chiedeva l'applicazione della pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità; [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, che la sentenza abbia fatto applicazione del principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice d'appello non può disporre la sostituzione "ex officio" nel caso in cui non sia stata formulata, nell'atto di gravame, una specifica e motivata richiesta al riguardo, non rientrando la conversione della pena detentiva nel novero dei benefici e delle diminuenti tassativamente indicati dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., che costituisce disposizione derogatoria, di natura eccezionale, al principio devolutivo dell'appello (Sez. 4, n. 36657 del 15/10/2025, Rossi, Rv. 288792 - 01; Sez. 2, n. 14168 del 25/3/2025, Consoli, Rv. 287820 - 01; Sez. 2, n. 1188 del 22/11/2024, dep. 2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287460 - 01); Considerato, sotto questo profilo, che il ricorso non confuta la sentenza d'appello laddove i giudici di secondo grado rilevano che la richiesta era sprovvista degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto che la supportassero; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M