Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 giugno 2021

Cassazione n. 35995/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso 14789-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 326, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; - ricorrente - contro 2021 [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, PIAllA 2013 CAVOUR, presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -, - controricorrente - avverso la sentenza n. 1307/2014 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 12/11/2014 R.G.N. 1425/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 2.12.2014, la Corte d'appello di Salerno ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. a corrispondere a [OSCURATO:PERSONA] i ratei del trattamento pensionistico integrativo previsto per gli ex dipendenti del Monte dei [OSCURATO:SOCIETA] addetti alla Gestione esattoriale con decorrenza dal 12.4.2007, data del compimento del 55 0 anno di età, oltre accessori di legge; che avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura; che [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; che entrambe le parti hanno depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 c.c. anche in relazione all'art. 132 n. 4 c.p.c., per non avere la Corte di merito privilegiato, nell'interpretazione dell'accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] recante la disciplina del trattamento integrativo spettante ai dipendenti dell'allora Monte dei [OSCURATO:SOCIETA], il criterio interpretativo del significato letterale delle parole adoperate dalle parti, attribuendo il trattamento in questione, che la lex contractus assegna ai "dipendenti", anche a coloro che - come l'odierna controricorrente - fossero nelle more passati alle dipendenze di altro datore di lavoro; che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 1363 c.c. anche in relazione all'art. 132 n. 4 c.p.c., per non avere la Corte territoriale fatto applicazione anche del criterio logico-sistematico, che porterebbe anch'esso ad escludere che il trattamento integrativo possa essere corrisposto a chi non fosse più dipendente della banca per essere transitato alle dipendenze di altro datore di lavoro; che i motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati, avendo la Corte di merito ritenuto che il requisito anagrafico previsto per il diritto all'integrazione dall'art. 6 dell'accordo cit. possa essere conseguito anche alle dipendenze di altro datore di lavoro, quando i 15 anni di anzianità utile ai sensi del precedente art. 3 siano stati maturati nell'ambito di un rapporto di lavoro alle dipendenze del Monte dei [OSCURATO:SOCIETA], e non potendo riscontrarsi nell'anzidetta interpretazione alcuna violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale né l'omesso esame di dati fattuali decisivi (cfr. in tal senso Cass. n. 17168 del 2020, resa in controversia affatto sovrapponibile alla presente); che il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza e si distraggono in favore del difensore della parte controricorrente, dichiaratosi a ntistata rio; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in C 4.200,00, di cui C 4.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] ronzi i [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 14789-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 326, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; - ricorrente - contro 2021 [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, PIAllA 2013 CAVOUR, presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -, - controricorrente - avverso la sentenza n. 1307/2014 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 12/11/2014 R.G.N. 1425/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 2.12.2014, la Corte d'appello di Salerno ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. a corrispondere a [OSCURATO:PERSONA] i ratei del trattamento pensionistico integrativo previsto per gli ex dipendenti del Monte dei [OSCURATO:SOCIETA] addetti alla Gestione esattoriale con decorrenza dal 12.4.2007, data del compimento del 55 0 anno di età, oltre accessori di legge; che avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura; che [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; che entrambe le parti hanno depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 c.c. anche in relazione all'art. 132 n. 4 c.p.c., per non avere la Corte di merito privilegiato, nell'interpretazione dell'accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] recante la disciplina del trattamento integrativo spettante ai dipendenti dell'allora Monte dei [OSCURATO:SOCIETA], il criterio interpretativo del significato letterale delle parole adoperate dalle parti, attribuendo il trattamento in questione, che la lex contractus assegna ai "dipendenti", anche a coloro che - come l'odierna controricorrente - fossero nelle more passati alle dipendenze di altro datore di lavoro; che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 1363 c.c. anche in relazione all'art. 132 n. 4 c.p.c., per non avere la Corte territoriale fatto applicazione anche del criterio logico-sistematico, che porterebbe anch'esso ad escludere che il trattamento integrativo possa essere corrisposto a chi non fosse più dipendente della banca per essere transitato alle dipendenze di altro datore di lavoro; che i motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati, avendo la Corte di merito ritenuto che il requisito anagrafico previsto per il diritto all'integrazione dall'art. 6 dell'accordo cit. possa essere conseguito anche alle dipendenze di altro datore di lavoro, quando i 15 anni di anzianità utile ai sensi del precedente art. 3 siano stati maturati nell'ambito di un rapporto di lavoro alle dipendenze del Monte dei [OSCURATO:SOCIETA], e non potendo riscontrarsi nell'anzidetta interpretazione alcuna violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale né l'omesso esame di dati fattuali decisivi (cfr. in tal senso Cass. n. 17168 del 2020, resa in controversia affatto sovrapponibile alla presente); che il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza e si distraggono in favore del difensore della parte controricorrente, dichiaratosi a ntistata rio; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in C 4.200,00, di cui C 4.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] ronzi i [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].
Sentenza Cassazione n. 35995/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris