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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 352/1987

ECLI:IT:COST:1987:352
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

1.1. - Con ordinanza emessa il 4 dicembre 1986 (notificata e comunicata il successivo 19; pubblicata nella G.U. n. 11/1.ss dell'11 febbraio 1987 e iscritta al n. 14 R.O. 1987) nella controversia di lavoro intesa da [OSCURATO:PERSONA] ad impugnare il licenziamento intimatole dalla datrice di lavoro [OSCURATO:PERSONA] e la condanna della convenuta al risarcimento dei danni e nelle spese giudiziali, il Pretore di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, ha d'ufficio dichiarato rilevante e, in riferimento all'art. 3 Cost., non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 249 c.p.c. nella parte in cui non fa rientrare i prossimi congiunti tra coloro che possono astenersi dal testimoniare nel processo civile.

1.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

2. - Nell'adunanza del 30 settembre 1987 in Camera di consiglio il giudice Andrioli ha svolto la relazione.

3. - La questione di legittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3 Cost., dell'art. 249 c.p.c. nella parte in cui non fa rientrare i prossimi congiunti tra coloro che possono astenersi dal testimoniare nel processo civile non può essere decisa dalla Corte.

L'art. 249 c.p.c. estende al processo civile le disposizioni degli artt. 351 e 352 c.p.p. relative alla facoltà di astensione dei testimoni, e non anche l'art. 350 (Diritto dei prossimi congiunti di astenersi dal testimoniare), modificato in virtù della l. 18 giugno 1955, n. 517, ma l'art. 350 non consta del solo co.1, che consente di astenersi ai prossimi congiunti dell'imputato o di uno dei coimputati, ma si diffonde nei successivi tre commi a dettare regole che non possono essere estese al processo civile, e, pertanto, la questione sottoposta all'esame della Corte non può essere risolta con collegare l'illegittimità dell'art. 249 al mancato richiamo, nel medesimo, dell'art. 350.

D'altro canto, il sospetto d'incostituzionalità dell'art. 249 non può essere eliminato con proclamare una sorta di "superiorità sostanziale" del processo penale sul processo civile perché in quest'ultimo ricevono garanzia beni che sono meritevoli di difesa in non minor misura di quelli che costituiscono oggetto del processo penale (si pensi alle questioni di stato e ai rapporti di lavoro).

Pertanto, la problematica va affidata al Parlamento (in tali sensi C. cost. 17 giugno 1987, n. 230 a proposito dei dipendenti della Corte dei Conti).

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 249 c.p.c., nella parte in cui non fa rientrare i prossimi congiunti tra coloro che possono astenersi dal testimoniare nel processo civile, sollevata per contrasto con l'art. 3 Cost. con ordinanza 4 dicembre 1986 dal Pretore di Lecce in funzione di giudice del lavoro (n. 14 r.o. 1987).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987.

Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA]

[OSCURATO:PERSONA]: ANDRIOLI

Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1987. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1.1. - Con ordinanza emessa il 4 dicembre 1986 (notificata e comunicata il successivo 19; pubblicata nella G.U. n. 11/1.ss dell'11 febbraio 1987 e iscritta al n. 14 R.O. 1987) nella controversia di lavoro intesa da [OSCURATO:PERSONA] ad impugnare il licenziamento intimatole dalla datrice di lavoro [OSCURATO:PERSONA] e la condanna della convenuta al risarcimento dei danni e nelle spese giudiziali, il Pretore di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, ha d'ufficio dichiarato rilevante e, in riferimento all'art. 3 Cost., non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 249 c.p.c. nella parte in cui non fa rientrare i prossimi congiunti tra coloro che possono astenersi dal testimoniare nel processo civile. 1.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri. 2. - Nell'adunanza del 30 settembre 1987 in Camera di consiglio il giudice Andrioli ha svolto la relazione. 3. - La questione di legittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3 Cost., dell'art. 249 c.p.c. nella parte in cui non fa rientrare i prossimi congiunti tra coloro che possono astenersi dal testimoniare nel processo civile non può essere decisa dalla Corte. L'art. 249 c.p.c. estende al processo civile le disposizioni degli artt. 351 e 352 c.p.p. relative alla facoltà di astensione dei testimoni, e non anche l'art. 350 (Diritto dei prossimi congiunti di astenersi dal testimoniare), modificato in virtù della l. 18 giugno 1955, n. 517, ma l'art. 350 non consta del solo co.1, che consente di astenersi ai prossimi congiunti dell'imputato o di uno dei coimputati, ma si diffonde nei successivi tre commi a dettare regole che non possono essere estese al processo civile, e, pertanto, la questione sottoposta all'esame della Corte non può essere risolta con collegare l'illegittimità dell'art. 249 al mancato richiamo, nel medesimo, dell'art. 350. D'altro canto, il sospetto d'incostituzionalità dell'art. 249 non può essere eliminato con proclamare una sorta di "superiorità sostanziale" del processo penale sul processo civile perché in quest'ultimo ricevono garanzia beni che sono meritevoli di difesa in non minor misura di quelli che costituiscono oggetto del processo penale (si pensi alle questioni di stato e ai rapporti di lavoro). Pertanto, la problematica va affidata al Parlamento (in tali sensi C. cost. 17 giugno 1987, n. 230 a proposito dei dipendenti della Corte dei Conti). P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 249 c.p.c., nella parte in cui non fa rientrare i prossimi congiunti tra coloro che possono astenersi dal testimoniare nel processo civile, sollevata per contrasto con l'art. 3 Cost. con ordinanza 4 dicembre 1986 dal Pretore di Lecce in funzione di giudice del lavoro (n. 14 r.o. 1987). Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987. Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]: ANDRIOLI Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1987. Il direttore della cancelleria: MINELLI
Sentenza Corte costituzionale n. 352/1987 — Fons Iuris — Fons Iuris