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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 33648/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

02/2026 della Corte di cassazionevisti gli atti, letti il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].Ricorso trattato de planoRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], quale difensoredi fiducia e procuratore speciale, propone ricorso straordinario avverso la sentenzan. 13348 del 19/02/2026 della Sesta sezione penale della Corte di cassazione, concui è stato rigettato il ricorso proposto dal ricorrente nei confronti della sentenzadella Corte di appello di Roma del 15/01/2025, emessa in sede di rinvio dalla Cortedi cassazione.

Il condannato ricorrente è stato riconosciuto responsabile del delittodi riciclaggio, aggravato ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., in quanto commessoal fine di agevolare il clan camorristico facente capo alla famiglia [OSCURATO:PERSONA].2.

L’imputato, si sarebbe prestato, attraverso la sua società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,a trasferire, affinché ne venisse occultata la provenienza delittuosa, il valore diun’autovettura (un’Audi A 4), pari a 35 mila euro, che il [OSCURATO:PERSONA] aveva venduto adun terzo e da ritenersi parte del suo patrimonio illecitamente accumulato, ad altrasocietà (la [OSCURATO:PERSONA] 2016 di [OSCURATO:PERSONA]), con l’ulteriore passaggio nellacasse di una società tedesca per l’acquisto di una vettura Mercedes fittiziamenteintestata ad un terzo ([OSCURATO:PERSONA]).L’errore di fatto in cui sarebbe caduta la Corte di cassazione attiene aglielementi ricostruttivi della vicenda e, in particolare, riguarderebbe: l’asseritadisponibilità da parte del [OSCURATO:PERSONA] dei conti correnti della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,nella parte in cui la S.C. afferma “la cointeressenza di [OSCURATO:PERSONA] nellesocietà commerciali del [OSCURATO:PERSONA]”; l’asserita illiceità della vettura Audi A4 nellaparte in cui la S.C. afferma: “incensurabile risposta data a riguardo dalla sentenzaimpugnata che, invece, radica la vicenda sulla appartenenza della autovettura AudiA4 al patrimonio illecitamente accumulato da [OSCURATO:PERSONA]”; all’asserito nonabbinamento della targa prova all’Audi A4 nella parte in cui la S.C. afferma “latarga prova (nella titolarità di [OSCURATO:PERSONA]) non era abbinata all’Audi ma adaltra vettura”.Si trattava di assunti, rectius argomenti – sostiene la difesa - che avevanotrovato smentita nelle emergenze processuali (esame del maresciallo Orecchio,acquisizione del libretto della vettura ove risulta l’intestazione a [OSCURATO:PERSONA],appartenenza della targa di prova, erroneamente attribuita al veicolo, anzichéall’utilizzatore, da individuarsi nel [OSCURATO:PERSONA], quale broker intermediario perla vendita), la cui forviata rappresentazione e distorta trasposizione avevadeterminato il rigetto del ricorso per cassazione.

Una corretta lettura degli atti,invece, avrebbe consentito alla Corte di cassazione di escludere la fondatezza dellatesi accusatoria, fondata sulla circostanza che la somma impiegata per l’acquistodell’auto provenisse direttamente dal patrimonio presuntivamente illecito delSenese e che, quest’ultimo, al fine di acquistare una vettura di importazionetedesca, avrebbe fatto transitare il denaro sui conti correnti prima della [OSCURATO:PERSONA].r.l. di [OSCURATO:PERSONA] e, successivamente, della [OSCURATO:PERSONA] 2016 s.r.l. diCelano [OSCURATO:PERSONA], così da ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa deldenaro.3.

Ritenendo il caso di eccezionale gravità, avendo ad oggetto una condannaad anni cinque di reclusione per un delitto aggravato ex art. 416-bis cod. pen.,rientrante tra quelli ostativi di cui all’art. 4 O.P., la difesa chiede di volersospendere gli effetti della condanna, alla luce della vicenda processuale,trattandosi di procedimento di criminalità organizzata e considerando, altresì, glierrori di fatto che appaiono rilevanti e il fumus boni iuris del ricorso straordinario.4.

Tanto premesso, è stata fissata dinanzi al Collegio udienza camerale colrito de plano per le valutazioni di cui al comma quarto dell’art. 625-bis cod. proc.pen. e, in caso di esclusione di profili di inammissibilità ovvero di manifestainfondatezza rilevabili con la già menzionata procedura, per l’esame dell’istanzacautelare di sospensione dell’esecuzione contenuta nel ricorso straordinario.5.

Sul ricorso alla procedura de plano, va chiarito che, proposto ricorsostraordinario ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., la Corte di cassazione devecompierne una valutazione preliminare di ammissibilità.

Al riguardo, è statoaffermato che non opera il meccanismo disciplinato dal combinato disposto degliartt. 610 e 611 cod. proc. pen. e che, pertanto, il giudice di legittimità puòcompiere il sindacato in discorso senza formalità di procedura: non è chiamato,cioè, né a garantire il contraddittorio scritto, né tanto meno a seguire il ritocamerale disciplinato dall'art. 127 cod. proc. pen., atteso che, ai sensi dell’art.625-bis, comma 4, cod. proc. pen., non è previsto il procedimento in camera diconsiglio nelle forme di cui all'art. 127 cod. proc. pen., essendo invece contemplatoun procedimento preliminare, a cognizione sommaria, per la delibazione di istanzefinalizzate a contrastare un accertamento giudiziale divenuto irrevocabile (Sez. 6,n. 5694 del 07/01/2008, Cois, Rv. 238573).

Tanto al fine di evitare spreco dicasi in cui l'inammissibilità sia evidente.

Del resto, tale disciplina è compatibile conla fisionomia dell'istituto, introdotto dal legislatore al solo fine di porre riparo amere sviste o errori di percezione nei quali sia incorso il giudice di legittimità e nonanche per introdurre in ogni caso, anche quando l'infondatezza del ricorso siapalese, un ulteriore grado di giudizio, ciò che si porrebbe in contrasto con ilprincipio costituzionale della ragionevole durata del processo (Sez. 3, n. 51013 del24/10/2013, Locatelli, Rv. 257927 – 01; Sez. 3, n. 39179 del 08/05/2014,Annibali, Rv. 260548 – 01; Sez. 6, n. 5694 del 07/01/2008, Cois, cit. inmotivazione.

Recente, Sez. 2, n. 15163 del 07/02/2024, Murabito, non mass.;Sez. 6, n. 10931 del 02/02/2023, [OSCURATO:PERSONA], non mass., che, in applicazione delprincipio, ha ritenuto priva di effetti l’istanza del difensore di "trattazione orale"del ricorso).Di conseguenza, il sindacato di ammissibilità del ricorso straordinario pererrore materiale o di fatto può essere compiuto senza formalità di procedura e legaranzie del contraddittorio scritto e senza seguire il rito camerale disciplinatodall'art. 127 cod. proc. pen., nei soli casi in cui l'inammissibilità sia evidente,trattandosi di un procedimento preliminare e a cognizione sommaria.Nel caso in esame, ritiene il Collegio che lo scrutinio delle molteplici censurefinalizzate a contrastare l’accertamento giudiziale divenuto irrevocabile – che haregistrato esiti differenti di merito cui è seguito anche un precedente annullamentodi legittimità – non possa essere demandato ad una delibazione di tipo meramentesommario, dovendo, invece, disporsi la trattazione del procedimento secondo ilrito partecipato dell’udienza camerale a norma dell’art. 127 cod. proc. pen.6.

Quanto all’istanza cautelare, ritiene il Collegio che non ricorrono ipresupposti di eccezionale gravità per farsi luogo alla sospensione degli effetti delprovvedimento impugnato.In tema di sospensione dell'esecuzione della pena a seguito dellapresentazione di ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, l'espressione"casi di eccezionale gravità" va, infatti, riferita al complesso della vicendaprocessuale e non solo alle condizioni soggettive dell'imputato, dovendosi tenereconto, principalmente e in via pregiudiziale, del "fumus boni iuris" della domandaprincipale, avanzata ex art. 625-bis cod. proc. pen., rispetto a quella incidentaledi sospensione, verificando, sulla base di una valutazione sommaria e allo statodegli atti, se si possa riscontrare una probabilità di successo, di pressochéimmediata evidenza, del ricorso (Sez. 5, n. 2914 del 22/09/2023, dep. 2024,Garbin, Rv. 285783 – 01; Sez. 4, n. 21907 del 21/02/2017, Petullà, Rv. 270097– 01; Sez. 1, n. 33533 del 07/07/2010, Esti, Rv. 247976 –

01. Vedi anche Sez. 2,n. 10305 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Cariello, non mass.).Nel caso in esame, alla luce della complessità della decisione censurata e dellanatura degli errori percettivi denunziati, l'istanza di sospensione dell'esecuzioneproposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] non conforta una prognosid'accoglimento dell'impugnazione straordinaria dotata dei caratteri di immediataed incontestabile evidenza richiesti dall'istituto.

D'altro canto, è del pari evidentecome non si possa, in questa fase, procedere a un vaglio approfondito delladomanda principale, il che costituirebbe un'inammissibile anticipazione delgiudizio.

P.Q.MDispone procedersi in camera di consiglio a norma dell’art. 127 cod. proc.pen., rimettendo gli atti al Presidente titolare della Seconda Sezione penale per lafissazione dell’udienza.

Rigetta l’istanza di sospensione dell’esecuzione.Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza allaparte ricorrente.Roma, li 10 settembre 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGiovanni [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
02/2026 della Corte di cassazionevisti gli atti, letti il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].Ricorso trattato de planoRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], quale difensoredi fiducia e procuratore speciale, propone ricorso straordinario avverso la sentenzan. 13348 del 19/02/2026 della Sesta sezione penale della Corte di cassazione, concui è stato rigettato il ricorso proposto dal ricorrente nei confronti della sentenzadella Corte di appello di Roma del 15/01/2025, emessa in sede di rinvio dalla Cortedi cassazione. Il condannato ricorrente è stato riconosciuto responsabile del delittodi riciclaggio, aggravato ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., in quanto commessoal fine di agevolare il clan camorristico facente capo alla famiglia [OSCURATO:PERSONA].2. L’imputato, si sarebbe prestato, attraverso la sua società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,a trasferire, affinché ne venisse occultata la provenienza delittuosa, il valore diun’autovettura (un’Audi A 4), pari a 35 mila euro, che il [OSCURATO:PERSONA] aveva venduto adun terzo e da ritenersi parte del suo patrimonio illecitamente accumulato, ad altrasocietà (la [OSCURATO:PERSONA] 2016 di [OSCURATO:PERSONA]), con l’ulteriore passaggio nellacasse di una società tedesca per l’acquisto di una vettura Mercedes fittiziamenteintestata ad un terzo ([OSCURATO:PERSONA]).L’errore di fatto in cui sarebbe caduta la Corte di cassazione attiene aglielementi ricostruttivi della vicenda e, in particolare, riguarderebbe: l’asseritadisponibilità da parte del [OSCURATO:PERSONA] dei conti correnti della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,nella parte in cui la S.C. afferma “la cointeressenza di [OSCURATO:PERSONA] nellesocietà commerciali del [OSCURATO:PERSONA]”; l’asserita illiceità della vettura Audi A4 nellaparte in cui la S.C. afferma: “incensurabile risposta data a riguardo dalla sentenzaimpugnata che, invece, radica la vicenda sulla appartenenza della autovettura AudiA4 al patrimonio illecitamente accumulato da [OSCURATO:PERSONA]”; all’asserito nonabbinamento della targa prova all’Audi A4 nella parte in cui la S.C. afferma “latarga prova (nella titolarità di [OSCURATO:PERSONA]) non era abbinata all’Audi ma adaltra vettura”.Si trattava di assunti, rectius argomenti – sostiene la difesa - che avevanotrovato smentita nelle emergenze processuali (esame del maresciallo Orecchio,acquisizione del libretto della vettura ove risulta l’intestazione a [OSCURATO:PERSONA],appartenenza della targa di prova, erroneamente attribuita al veicolo, anzichéall’utilizzatore, da individuarsi nel [OSCURATO:PERSONA], quale broker intermediario perla vendita), la cui forviata rappresentazione e distorta trasposizione avevadeterminato il rigetto del ricorso per cassazione. Una corretta lettura degli atti,invece, avrebbe consentito alla Corte di cassazione di escludere la fondatezza dellatesi accusatoria, fondata sulla circostanza che la somma impiegata per l’acquistodell’auto provenisse direttamente dal patrimonio presuntivamente illecito delSenese e che, quest’ultimo, al fine di acquistare una vettura di importazionetedesca, avrebbe fatto transitare il denaro sui conti correnti prima della [OSCURATO:PERSONA].r.l. di [OSCURATO:PERSONA] e, successivamente, della [OSCURATO:PERSONA] 2016 s.r.l. diCelano [OSCURATO:PERSONA], così da ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa deldenaro.3. Ritenendo il caso di eccezionale gravità, avendo ad oggetto una condannaad anni cinque di reclusione per un delitto aggravato ex art. 416-bis cod. pen.,rientrante tra quelli ostativi di cui all’art. 4 O.P., la difesa chiede di volersospendere gli effetti della condanna, alla luce della vicenda processuale,trattandosi di procedimento di criminalità organizzata e considerando, altresì, glierrori di fatto che appaiono rilevanti e il fumus boni iuris del ricorso straordinario.4. Tanto premesso, è stata fissata dinanzi al Collegio udienza camerale colrito de plano per le valutazioni di cui al comma quarto dell’art. 625-bis cod. proc.pen. e, in caso di esclusione di profili di inammissibilità ovvero di manifestainfondatezza rilevabili con la già menzionata procedura, per l’esame dell’istanzacautelare di sospensione dell’esecuzione contenuta nel ricorso straordinario.5. Sul ricorso alla procedura de plano, va chiarito che, proposto ricorsostraordinario ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., la Corte di cassazione devecompierne una valutazione preliminare di ammissibilità. Al riguardo, è statoaffermato che non opera il meccanismo disciplinato dal combinato disposto degliartt. 610 e 611 cod. proc. pen. e che, pertanto, il giudice di legittimità puòcompiere il sindacato in discorso senza formalità di procedura: non è chiamato,cioè, né a garantire il contraddittorio scritto, né tanto meno a seguire il ritocamerale disciplinato dall'art. 127 cod. proc. pen., atteso che, ai sensi dell’art.625-bis, comma 4, cod. proc. pen., non è previsto il procedimento in camera diconsiglio nelle forme di cui all'art. 127 cod. proc. pen., essendo invece contemplatoun procedimento preliminare, a cognizione sommaria, per la delibazione di istanzefinalizzate a contrastare un accertamento giudiziale divenuto irrevocabile (Sez. 6,n. 5694 del 07/01/2008, Cois, Rv. 238573). Tanto al fine di evitare spreco dicasi in cui l'inammissibilità sia evidente. Del resto, tale disciplina è compatibile conla fisionomia dell'istituto, introdotto dal legislatore al solo fine di porre riparo amere sviste o errori di percezione nei quali sia incorso il giudice di legittimità e nonanche per introdurre in ogni caso, anche quando l'infondatezza del ricorso siapalese, un ulteriore grado di giudizio, ciò che si porrebbe in contrasto con ilprincipio costituzionale della ragionevole durata del processo (Sez. 3, n. 51013 del24/10/2013, Locatelli, Rv. 257927 – 01; Sez. 3, n. 39179 del 08/05/2014,Annibali, Rv. 260548 – 01; Sez. 6, n. 5694 del 07/01/2008, Cois, cit. inmotivazione. Recente, Sez. 2, n. 15163 del 07/02/2024, Murabito, non mass.;Sez. 6, n. 10931 del 02/02/2023, [OSCURATO:PERSONA], non mass., che, in applicazione delprincipio, ha ritenuto priva di effetti l’istanza del difensore di "trattazione orale"del ricorso).Di conseguenza, il sindacato di ammissibilità del ricorso straordinario pererrore materiale o di fatto può essere compiuto senza formalità di procedura e legaranzie del contraddittorio scritto e senza seguire il rito camerale disciplinatodall'art. 127 cod. proc. pen., nei soli casi in cui l'inammissibilità sia evidente,trattandosi di un procedimento preliminare e a cognizione sommaria.Nel caso in esame, ritiene il Collegio che lo scrutinio delle molteplici censurefinalizzate a contrastare l’accertamento giudiziale divenuto irrevocabile – che haregistrato esiti differenti di merito cui è seguito anche un precedente annullamentodi legittimità – non possa essere demandato ad una delibazione di tipo meramentesommario, dovendo, invece, disporsi la trattazione del procedimento secondo ilrito partecipato dell’udienza camerale a norma dell’art. 127 cod. proc. pen.6. Quanto all’istanza cautelare, ritiene il Collegio che non ricorrono ipresupposti di eccezionale gravità per farsi luogo alla sospensione degli effetti delprovvedimento impugnato.In tema di sospensione dell'esecuzione della pena a seguito dellapresentazione di ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, l'espressione"casi di eccezionale gravità" va, infatti, riferita al complesso della vicendaprocessuale e non solo alle condizioni soggettive dell'imputato, dovendosi tenereconto, principalmente e in via pregiudiziale, del "fumus boni iuris" della domandaprincipale, avanzata ex art. 625-bis cod. proc. pen., rispetto a quella incidentaledi sospensione, verificando, sulla base di una valutazione sommaria e allo statodegli atti, se si possa riscontrare una probabilità di successo, di pressochéimmediata evidenza, del ricorso (Sez. 5, n. 2914 del 22/09/2023, dep. 2024,Garbin, Rv. 285783 – 01; Sez. 4, n. 21907 del 21/02/2017, Petullà, Rv. 270097– 01; Sez. 1, n. 33533 del 07/07/2010, Esti, Rv. 247976 – 01. Vedi anche Sez. 2,n. 10305 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Cariello, non mass.).Nel caso in esame, alla luce della complessità della decisione censurata e dellanatura degli errori percettivi denunziati, l'istanza di sospensione dell'esecuzioneproposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] non conforta una prognosid'accoglimento dell'impugnazione straordinaria dotata dei caratteri di immediataed incontestabile evidenza richiesti dall'istituto. D'altro canto, è del pari evidentecome non si possa, in questa fase, procedere a un vaglio approfondito delladomanda principale, il che costituirebbe un'inammissibile anticipazione delgiudizio. P.Q.MDispone procedersi in camera di consiglio a norma dell’art. 127 cod. proc.pen., rimettendo gli atti al Presidente titolare della Seconda Sezione penale per lafissazione dell’udienza. Rigetta l’istanza di sospensione dell’esecuzione.Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza allaparte ricorrente.Roma, li 10 settembre 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGiovanni [OSCURATO:PERSONA]