CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 28206/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] di Iacovo e [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE ed AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del rispettivo Direttore pro tempore , rappresentate e difese ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; -controricorrenti – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. del VENETO sez. staccata di VERONA, n.371/2/21, depositat a il primo marzo 2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 ottobre 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. L’Agenzia notificava al contribuente prima la comunicazione d’irregolarità e poi una cartella relativa al mancato pagamento di tributi per l’anno 2014, constatato a seguito di controllo ex art. 36- ter d.p.r. n. 600/1973, effettuato sul modello F24 relativo alla dichiarazione UNICO 2015 (per l’anno 2014 appunto). [OSCURATO:PERSONA] La CTP dichiarava l’inammissibilità dei ricorsi (uno inerente alla comunicazione l’altro alla cartella); la CTR, riuniti i gravami e ritenuto di affrontare congiuntamente le doglianze relative ai singoli atti, a sua volta accertava la correttezza della cartella dal punto di vista formale, e respingeva l’appello ritenendo nel merito infondata in quanto non provata la pretesa compensazione del dovuto con controcredito del contribuente. Quest’ultimo propone allora ricorso in cassazione affidato a tre motivi, mentre le Agenzie resistono con unico controricorso. Da ultimo il contribuente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo si deduce violazione degli artt. 3, l. n. 241/90 e 7, l. n. 212/2000, avendo l’amministrazione omesso di indicare le informazioni circa le aliquote e le modalità di calcolo di interessi, aggio e sanzioni. 1.1. L’importo recuperato attiene ad un credito non provato secondo l’amministrazione, nel senso che allo stesso –indicato in € 9.767,00 – corrispondeva in base alla dichiarazione presentata dal contribuente un’ “eccedenza d’imposta da precedente dichiarazione” pari ad € “0”, come riscontrato dall’Agenzia dalla lettura del quadro RN della dichiarazione. Pertanto, sotto il profilo dell’aliquota non andava indicato alcunché (trattandosi appunto del ricupero di un importo indebitamente compensato, ripristinandosi così come dovuto l’importo derivante dal calcolo lordo fatto dal contribuente), mentre con riferimento al calcolo di interessi ed aggi è fermo l’orientamento per cui gli stessi vanno calcolati in base a norme di legge, per cui il contribuente era in grado di controllarne la correttezza o meno. Circa la motivazione, vale quanto già riferito a proposito della compensazione del credito, e va altresì considerato che la cartella indicava trattarsi di controllo formale della dichiarazione dei redditi 2015. In proposito, esaminando la parte di cartella riprodotta dal ricorrente a pag. 10 del ricorso, si nota chiaramente come l’importo recuperato coincide al centesimo col credito vantato, e che i crediti sono ivi indicati in € “0”, per cui anche per tal verso risultava ben chiaro il motivo del recupero. 2. Col secondo motivo si deduce vizio di motivazione parvente della sentenza impugnata. 2.1. Anche tale censura è infondata, dal momento che la CTR illustra compiutamente il proprio iter logico, immune da invincibile contraddizione, laddove spiega che il rigetto dell’appello dipende dal fatto che mancherebbero sufficienti elementi istruttori a sostegno del gravame. In particolare, essa osserva come la tesi del contribuente si fonda su mere affermazioni e su elementi non direttamente collegabili al diritto vantato, e distingue tra dimostrazione di un credito e sua permanenza, il tutto alla luce del fatto che dalla dichiarazione risultava un’eccedenza d’imposta da precedenti dichiarazioni pari ad € “0”. 3. Col terzo motivo si deduce violazione dell’art. 17, comma 1, d.lgs. n. 241/97, laddove la CTR avrebbe respinto l’appello anche perché la compensazione andrebbe effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. 3.1. Il rigetto dei precedenti motivi determina l’assorbimento del motivo in esame. 4. Conclusivamente il ricorso dev’essere respinto, con aggravio di spese in capo al ricorrente soccombente. Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto. P.Q.M La Corte respinge il ricorso. Condanna ilricorrente al pagamento delle spese che liquida in € 3.500,00,oltre alle spese prenotate a debito. Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare un ulte