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CassazionedecretoSezione LDecisione del 25 marzo 2026

Cassazione n. 23441/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], del[OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 2625/2022;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del25/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso;Numero registro generale 520/2024Numero sezionale 1515/2026Data pubblicazione 17/07/20261.

Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in composizione collegiale,giudicando in sede di opposizione allo stato passivo, ai sensidell’art. 98 L.F., proposta da [OSCURATO:PERSONA], ha accoltoparzialmente il ricorso ed ha ammesso l’opponente allo statopassivo del fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in via privilegiata, oltreche per gli importi già riconosciuti dal curatore, per l’importo di€ 992,96, mentre ha rigettato la domanda relativa al creditovantato a titolo di trattamento di fine rapporto, per la quotamaturata presso la cedente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., avendo accertatola prosecuzione del rapporto di lavoro, per effetto della cessionedi ramo di azienda, alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA].Il tribunale ha inoltre escluso l’applicabilità dell’art. 47 dellalegge n. 428/1990, nel testo ratione temporis applicabile, chepresupponeva l’omologa del concordato ai fini della immediataesigibilità del TFR, requisito nel caso di specie mancante.2.

Avverso tale decreto il lavoratore soccombente ha propostoricorso per cassazione affidato ad unico motivo.

Il fallimentoVilla [OSCURATO:SOCIETA]. non ha svolto difese.

L’Avvocata Generale hadepositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.Ragioni della decisione1.

Con l’unico motivo il ricorrente denuncia la violazione o falsaapplicazione degli artt. 105 L. Fall., 47 L. 428/1990 e 2112 c.c.in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. per avere iltribunale ritenuto insussistente il fatto costitutivo del dirittoall’ammissione allo stato passivo della somma vantata a titolodi TFR.2.

Il motivo, che presenta rilevanti profili d’inammissibilità, èinfondato, come già statuito da questa Corte in precedentipronunce su analoghe controversie, le cui motivazioni, condiviseNumero registro generale 520/2024Numero sezionale 1515/2026da questo Collegio, si richiamano ai sensi dell’art. 118 diNsupm.e roa dtit r.a ccolta generale 23441/2026Data pubblicazione 17/07/2026c.p.c.3.

Osserva preliminarmente il Collegio che l’art. 368, comma 4,lett. c), d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 166 (recante il Codice dellacrisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19ottobre 2017, n. 155), ha sostituito anzitutto il comma 5 dell’art.47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, come segue: “Qualorail trasferimento riguardi imprese nei confronti delle quali vi siastata apertura della liquidazione giudiziale o di concordatopreventivo liquidatorio, ovvero emanazione del provvedimentodi liquidazione coatta amministrativa, nel caso in cui lacontinuazione dell’attività non sia stata disposta o sia cessata, irapporti di lavoro continuano con il cessionario.

Tuttavia, in taliipotesi nel corso delle consultazioni di cui ai precedenti commi,possono comunque stipularsi, con finalità di salvaguardiadell’occupazione, contratti collettivi ai sensi dell’articolo 51 deldecreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in deroga all’articolo2112, commi 1, 3 e 4, del codice civile; resta altresì salva lapossibilità di accordi individuali, anche in caso di esodovolontario incentivato dal rapporto di lavoro, da sottoscriversinelle sedi di cui all’articolo 2113, ultimo comma del codicecivile”.

La lett. d) del comma 4 dello stesso art. 368 d.lgs. n.14/2019, per quello che qui rileva, aveva anche aggiunto uncomma 5 bis dopo l’ora riportato comma 5 novellato dell’art. 47,del seguente tenore: “Nelle ipotesi previste dal comma 5, nonsi applica l’articolo 2112, comma 2, del codice civile e iltrattamento di fine rapporto è immediatamente esigibile neiconfronti del cedente dell’azienda. [OSCURATO:PERSONA] di garanzia, inpresenza delle condizioni previste dall’articolo 2 della legge 29maggio 1982, n. 292, interviene anche a favore dei lavoratoriche passano senza soluzione di continuità alle dipendenzeNumero registro generale 520/2024dell’acquirente; nei casi predetti, la data del trasferimento tieneN umero sezionale 1515/2026Numero di raccolta generale 23441/2026luogo di quella della cessazione del rapporto di lavoro, anche aiData pubblicazione 17/07/2026fini dell’individuazione dei crediti di lavoro diversi daltrattamento di fine rapporto, da corrispondere ai sensidell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio1992, n. 80.

I predetti crediti per trattamento di fine rapporto edi cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio1992, n. 80 sono corrisposti dal Fondo di garanzia nella lorointegrale misura, quale che sia la percentuale di soddisfazionestabilita, nel rispetto dell’articolo 84, comma 5, del codice dellacristi e dell’insolvenza, in sede di concordato preventivo”.3.1.

Ebbene, tale innovativa disciplina è entrata in vigore il 15luglio 2022, giusta l’art. 389, comma 1, dello stesso d.lgs. n.14/2019.3.2.

E questa Corte in proposito ha ribadito “che il codice dellacrisi d’impresa e dell’insolvenza, in linea generale, non èapplicabile alle procedure aperte prima della sua entrata invigore e che le sue norme possono se del caso rappresentare unutile criterio interpretativo degl’istituti della legge fallimentaresolo allorché, nello specifico caso considerato, si riscontri unalinea di continuità tra il regime vigente e quello a venire (cosìCass.

S.U. n. 8504 del 2021)”, e, con più precipuo riferimentoal su trascritto comma 5 bis, ha considerato che esso “haintrodotto una previsione in chiara e consapevole discontinuitàcon il diritto vivente siccome sopra ricostruito, all’evidente scopodi sancire, a determinate condizioni, l’immediata esigibilità delcredito del TFR nei confronti del cedente dell’azienda e diequiparare ad una cessazione del rapporto di lavoro iltrasferimento dei lavoratori all’impresa cessionaria” (così, direcente, nella motivazione Cass., sez. lav., sent. 6.12.2024, n.31338).Numero registro generale 520/2024Numero sezionale 1515/20264.

Condivisibilmente, perciò, il Tribunale, nel decreNtuom eroo dri ara ccolta generale 23441/2026Data pubblicazione 17/07/2026gravato, pur avendo tenuto conto di detta nuova disciplina l’haconsiderata non applicabile ratione temporis alla fattispecie dicui è causa, ed ha fatto capo alla previgente disciplina.4.1.

Nota, del resto, il Collegio che il ricorrente, da un lato, noncensura tali conclusioni del Tribunale in composizione collegiale,e, dall’altro lato, nel motivo in esame si riferisce alla disciplinadi cui all’art. 47, commi 4 bis e 5, l. n. 428/1990, nella versioneratione temporis applicabile (cfr. pagg. 16 e segg. del ricorso),vale a dire, a quella anteriore appunto alla novella entrata invigore il 15 luglio 2022.5.

La giurisprudenza di questa Corte, in relazione alla disciplinaapplicabile in causa, ha sempre confermato che nelle fattispeciein cui il rapporto di lavoro prosegua alle dipendenze di uncessionario, il credito relativo al TFR non è ancora sorto,essendo appunto il lavoratore transitato alle dipendenze delcessionario (oltre ai precedenti di legittimità richiamati dalTribunale, v.

Cass. n. 31338/2024).E già Cass. n. 19291/2011 (richiamata nella motivazione diCass. n. 4897/2021), con riferimento all’ipotesi della cessioned’azienda, nell’affermare che il diritto al trattamento di finerapporto ex art. 2020 c.c. matura progressivamente in ragionedell’accantonamento annuale, aveva precisato anche chel’esigibilità del credito è rinviata al momento della cessazionedel rapporto.6.

Tanto considerato, il ricorrente deduce in sintesi: I) che laVilla [OSCURATO:SOCIETA]., nel 2017, prima di essere dichiarata fallita,era stata ammessa ad un concordato preventivo, con un pianodi tipo prevalentemente liquidatorio contenente la richiesta divendita immediata, prima dell’omologazione, dell’interocomplesso aziendale, e il trasferimento in capo all’acquirente deiNumero registro generale 520/2024Numero sezionale 1515/2026rapporti di lavoro in essere relativi a tutto il personale imNpuimeegroa dti ora ccolta generale 23441/2026Data pubblicazione 17/07/2026presso l’azienda alla data della vendita, ferma restandol’esclusione della responsabilità solidale in ordine ai creditiretributivi maturati nel periodo antecedente all’acquisto in forzadi quanto previsto dall’art. 105 L. fall.; II) che, autorizzata dalTribunale la vendita dell’azienda, la [OSCURATO:PERSONA] siaggiudicava il bene, e l’acquisto veniva formalizzato con attonotarile del 5 novembre 2018, nel quale si dava espressamenteconsultazione sindacale ed esame congiunto ex art. 47 l.428/1990, nell’ambito della quale l’acquirente avevamanifestato la propria disponibilità ad assumere tutto ilpersonale in dotazione alla società cedente; b) il passaggio deilavoratori sarebbe avvenuto ai sensi degli artt. 105 L. fall. e 47l. 428/1990; c) veniva espressamente esclusa la responsabilitàdell’acquirente per i debiti relativi all’azienda sorti prima delladata di efficacia dell’acquisto dei beni.6.1.

Sulla base di tanto, il ricorrente assume che la cessionariaVilla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva provveduto ad assumerlo exnovo in data 1.2.2019, e ad accantonare unicamente il TFRmaturato dal lavoratore a decorrere da tale data, di talché eraemersa incontrovertibilmente la cessazione del suo rapporto dilavoro a seguito dell’acquisto del ramo di azienda (oltre chel’insolvenza della cessionaria).7.

Osserva, allora, il Collegio che la censura in esame per laparte che contiene tali deduzioni è inammissibile, incentrandosianzitutto su un accertamento fattuale del tutto diverso da quellooperato dal Tribunale.7.1.

Quest’ultimo, infatti, non ha constatato che la cessionariaaveva assunto ex novo l’attuale ricorrente, né che, per effettodi tale nuova assunzione, fosse cessato il rapporto di lavoro traNumero registro generale 520/2024la cedente richiedente il concordato preventivo, poi fallita, eN umero sezionale 1515/2026Numero di raccolta generale 23441/2026detto lavoratore.

Il Tribunale, come già premesso in narrativa,Data pubblicazione 17/07/2026ha invece accertato che il rapporto di lavoro in questione era“proseguito con la cessione del ramo di azienda alle dipendenzedella [OSCURATO:PERSONA]”, senza peraltro fare esplicitoriferimento all’art. 2112 c.c. (come invece sostenuto dalricorrente).7.2.

Inoltre, il giudice a quo ha ritenuto non provato nonsoltanto “il fatto costitutivo del diritto all’insinuazione, ovvero:la cessazione del rapporto di lavoro”, secondo quanto assume ilricorrente.

Come pure accennato in narrativa, il Tribunale haannesso valenza di fatto costitutivo anche all’omologazione delconcordato preventivo in questione, della quale omologazioneperò ha constatato nella specie l’assenza.E il previgente testo dell’art. 47, comma 5, l. n. 428/1990,applicabile in causa, per quello che qui rileva, faceva riferimentoalla “omologazione di concordato preventivo consistente nellacessione dei beni”, laddove il testo novellato, come si è visto, siriferisce all’ “apertura … di concordato preventivo liquidatorio”.8.

Per le considerazioni svolte, il ricorso deve essere respinto.Non si provvede sulle spese poiché la controparte non ha svoltodifese.9.

Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale peril raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass.

S.U. n. 4315 del2020).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte delricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatoNumero registro generale 520/2024Numero sezionale 1515/2026pari a quello previsto per il ricorso, a norma del commNau m1er ob dii sra ccolta generale 23441/2026Data pubblicazione 17/07/2026dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso a Roma il 25 marzo 2026La Consigliera est.

La PresidenteCarla [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], del[OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 2625/2022;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del25/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso;Numero registro generale 520/2024Numero sezionale 1515/2026Data pubblicazione 17/07/20261. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in composizione collegiale,giudicando in sede di opposizione allo stato passivo, ai sensidell’art. 98 L.F., proposta da [OSCURATO:PERSONA], ha accoltoparzialmente il ricorso ed ha ammesso l’opponente allo statopassivo del fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in via privilegiata, oltreche per gli importi già riconosciuti dal curatore, per l’importo di€ 992,96, mentre ha rigettato la domanda relativa al creditovantato a titolo di trattamento di fine rapporto, per la quotamaturata presso la cedente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., avendo accertatola prosecuzione del rapporto di lavoro, per effetto della cessionedi ramo di azienda, alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA].Il tribunale ha inoltre escluso l’applicabilità dell’art. 47 dellalegge n. 428/1990, nel testo ratione temporis applicabile, chepresupponeva l’omologa del concordato ai fini della immediataesigibilità del TFR, requisito nel caso di specie mancante.2. Avverso tale decreto il lavoratore soccombente ha propostoricorso per cassazione affidato ad unico motivo. Il fallimentoVilla [OSCURATO:SOCIETA]. non ha svolto difese. L’Avvocata Generale hadepositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.Ragioni della decisione1. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia la violazione o falsaapplicazione degli artt. 105 L. Fall., 47 L. 428/1990 e 2112 c.c.in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. per avere iltribunale ritenuto insussistente il fatto costitutivo del dirittoall’ammissione allo stato passivo della somma vantata a titolodi TFR.2. Il motivo, che presenta rilevanti profili d’inammissibilità, èinfondato, come già statuito da questa Corte in precedentipronunce su analoghe controversie, le cui motivazioni, condiviseNumero registro generale 520/2024Numero sezionale 1515/2026da questo Collegio, si richiamano ai sensi dell’art. 118 diNsupm.e roa dtit r.a ccolta generale 23441/2026Data pubblicazione 17/07/2026c.p.c.3. Osserva preliminarmente il Collegio che l’art. 368, comma 4,lett. c), d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 166 (recante il Codice dellacrisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19ottobre 2017, n. 155), ha sostituito anzitutto il comma 5 dell’art.47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, come segue: “Qualorail trasferimento riguardi imprese nei confronti delle quali vi siastata apertura della liquidazione giudiziale o di concordatopreventivo liquidatorio, ovvero emanazione del provvedimentodi liquidazione coatta amministrativa, nel caso in cui lacontinuazione dell’attività non sia stata disposta o sia cessata, irapporti di lavoro continuano con il cessionario. Tuttavia, in taliipotesi nel corso delle consultazioni di cui ai precedenti commi,possono comunque stipularsi, con finalità di salvaguardiadell’occupazione, contratti collettivi ai sensi dell’articolo 51 deldecreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in deroga all’articolo2112, commi 1, 3 e 4, del codice civile; resta altresì salva lapossibilità di accordi individuali, anche in caso di esodovolontario incentivato dal rapporto di lavoro, da sottoscriversinelle sedi di cui all’articolo 2113, ultimo comma del codicecivile”. La lett. d) del comma 4 dello stesso art. 368 d.lgs. n.14/2019, per quello che qui rileva, aveva anche aggiunto uncomma 5 bis dopo l’ora riportato comma 5 novellato dell’art. 47,del seguente tenore: “Nelle ipotesi previste dal comma 5, nonsi applica l’articolo 2112, comma 2, del codice civile e iltrattamento di fine rapporto è immediatamente esigibile neiconfronti del cedente dell’azienda. [OSCURATO:PERSONA] di garanzia, inpresenza delle condizioni previste dall’articolo 2 della legge 29maggio 1982, n. 292, interviene anche a favore dei lavoratoriche passano senza soluzione di continuità alle dipendenzeNumero registro generale 520/2024dell’acquirente; nei casi predetti, la data del trasferimento tieneN umero sezionale 1515/2026Numero di raccolta generale 23441/2026luogo di quella della cessazione del rapporto di lavoro, anche aiData pubblicazione 17/07/2026fini dell’individuazione dei crediti di lavoro diversi daltrattamento di fine rapporto, da corrispondere ai sensidell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio1992, n. 80. I predetti crediti per trattamento di fine rapporto edi cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio1992, n. 80 sono corrisposti dal Fondo di garanzia nella lorointegrale misura, quale che sia la percentuale di soddisfazionestabilita, nel rispetto dell’articolo 84, comma 5, del codice dellacristi e dell’insolvenza, in sede di concordato preventivo”.3.1. Ebbene, tale innovativa disciplina è entrata in vigore il 15luglio 2022, giusta l’art. 389, comma 1, dello stesso d.lgs. n.14/2019.3.2. E questa Corte in proposito ha ribadito “che il codice dellacrisi d’impresa e dell’insolvenza, in linea generale, non èapplicabile alle procedure aperte prima della sua entrata invigore e che le sue norme possono se del caso rappresentare unutile criterio interpretativo degl’istituti della legge fallimentaresolo allorché, nello specifico caso considerato, si riscontri unalinea di continuità tra il regime vigente e quello a venire (cosìCass. S.U. n. 8504 del 2021)”, e, con più precipuo riferimentoal su trascritto comma 5 bis, ha considerato che esso “haintrodotto una previsione in chiara e consapevole discontinuitàcon il diritto vivente siccome sopra ricostruito, all’evidente scopodi sancire, a determinate condizioni, l’immediata esigibilità delcredito del TFR nei confronti del cedente dell’azienda e diequiparare ad una cessazione del rapporto di lavoro iltrasferimento dei lavoratori all’impresa cessionaria” (così, direcente, nella motivazione Cass., sez. lav., sent. 6.12.2024, n.31338).Numero registro generale 520/2024Numero sezionale 1515/20264. Condivisibilmente, perciò, il Tribunale, nel decreNtuom eroo dri ara ccolta generale 23441/2026Data pubblicazione 17/07/2026gravato, pur avendo tenuto conto di detta nuova disciplina l’haconsiderata non applicabile ratione temporis alla fattispecie dicui è causa, ed ha fatto capo alla previgente disciplina.4.1. Nota, del resto, il Collegio che il ricorrente, da un lato, noncensura tali conclusioni del Tribunale in composizione collegiale,e, dall’altro lato, nel motivo in esame si riferisce alla disciplinadi cui all’art. 47, commi 4 bis e 5, l. n. 428/1990, nella versioneratione temporis applicabile (cfr. pagg. 16 e segg. del ricorso),vale a dire, a quella anteriore appunto alla novella entrata invigore il 15 luglio 2022.5. La giurisprudenza di questa Corte, in relazione alla disciplinaapplicabile in causa, ha sempre confermato che nelle fattispeciein cui il rapporto di lavoro prosegua alle dipendenze di uncessionario, il credito relativo al TFR non è ancora sorto,essendo appunto il lavoratore transitato alle dipendenze delcessionario (oltre ai precedenti di legittimità richiamati dalTribunale, v. Cass. n. 31338/2024).E già Cass. n. 19291/2011 (richiamata nella motivazione diCass. n. 4897/2021), con riferimento all’ipotesi della cessioned’azienda, nell’affermare che il diritto al trattamento di finerapporto ex art. 2020 c.c. matura progressivamente in ragionedell’accantonamento annuale, aveva precisato anche chel’esigibilità del credito è rinviata al momento della cessazionedel rapporto.6. Tanto considerato, il ricorrente deduce in sintesi: I) che laVilla [OSCURATO:SOCIETA]., nel 2017, prima di essere dichiarata fallita,era stata ammessa ad un concordato preventivo, con un pianodi tipo prevalentemente liquidatorio contenente la richiesta divendita immediata, prima dell’omologazione, dell’interocomplesso aziendale, e il trasferimento in capo all’acquirente deiNumero registro generale 520/2024Numero sezionale 1515/2026rapporti di lavoro in essere relativi a tutto il personale imNpuimeegroa dti ora ccolta generale 23441/2026Data pubblicazione 17/07/2026presso l’azienda alla data della vendita, ferma restandol’esclusione della responsabilità solidale in ordine ai creditiretributivi maturati nel periodo antecedente all’acquisto in forzadi quanto previsto dall’art. 105 L. fall.; II) che, autorizzata dalTribunale la vendita dell’azienda, la [OSCURATO:PERSONA] siaggiudicava il bene, e l’acquisto veniva formalizzato con attonotarile del 5 novembre 2018, nel quale si dava espressamenteconsultazione sindacale ed esame congiunto ex art. 47 l.428/1990, nell’ambito della quale l’acquirente avevamanifestato la propria disponibilità ad assumere tutto ilpersonale in dotazione alla società cedente; b) il passaggio deilavoratori sarebbe avvenuto ai sensi degli artt. 105 L. fall. e 47l. 428/1990; c) veniva espressamente esclusa la responsabilitàdell’acquirente per i debiti relativi all’azienda sorti prima delladata di efficacia dell’acquisto dei beni.6.1. Sulla base di tanto, il ricorrente assume che la cessionariaVilla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva provveduto ad assumerlo exnovo in data 1.2.2019, e ad accantonare unicamente il TFRmaturato dal lavoratore a decorrere da tale data, di talché eraemersa incontrovertibilmente la cessazione del suo rapporto dilavoro a seguito dell’acquisto del ramo di azienda (oltre chel’insolvenza della cessionaria).7. Osserva, allora, il Collegio che la censura in esame per laparte che contiene tali deduzioni è inammissibile, incentrandosianzitutto su un accertamento fattuale del tutto diverso da quellooperato dal Tribunale.7.1. Quest’ultimo, infatti, non ha constatato che la cessionariaaveva assunto ex novo l’attuale ricorrente, né che, per effettodi tale nuova assunzione, fosse cessato il rapporto di lavoro traNumero registro generale 520/2024la cedente richiedente il concordato preventivo, poi fallita, eN umero sezionale 1515/2026Numero di raccolta generale 23441/2026detto lavoratore. Il Tribunale, come già premesso in narrativa,Data pubblicazione 17/07/2026ha invece accertato che il rapporto di lavoro in questione era“proseguito con la cessione del ramo di azienda alle dipendenzedella [OSCURATO:PERSONA]”, senza peraltro fare esplicitoriferimento all’art. 2112 c.c. (come invece sostenuto dalricorrente).7.2. Inoltre, il giudice a quo ha ritenuto non provato nonsoltanto “il fatto costitutivo del diritto all’insinuazione, ovvero:la cessazione del rapporto di lavoro”, secondo quanto assume ilricorrente. Come pure accennato in narrativa, il Tribunale haannesso valenza di fatto costitutivo anche all’omologazione delconcordato preventivo in questione, della quale omologazioneperò ha constatato nella specie l’assenza.E il previgente testo dell’art. 47, comma 5, l. n. 428/1990,applicabile in causa, per quello che qui rileva, faceva riferimentoalla “omologazione di concordato preventivo consistente nellacessione dei beni”, laddove il testo novellato, come si è visto, siriferisce all’ “apertura … di concordato preventivo liquidatorio”.8. Per le considerazioni svolte, il ricorso deve essere respinto.Non si provvede sulle spese poiché la controparte non ha svoltodifese.9. Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale peril raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del2020). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte delricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatoNumero registro generale 520/2024Numero sezionale 1515/2026pari a quello previsto per il ricorso, a norma del commNau m1er ob dii sra ccolta generale 23441/2026Data pubblicazione 17/07/2026dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso a Roma il 25 marzo 2026La Consigliera est. La PresidenteCarla [OSCURATO:PERSONA]
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