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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 30126/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 14045-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di procuratore generale di [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2879/3/2017 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato: che [OSCURATO:PERSONA] - quale procuratore generale di [OSCURATO:PERSONA] - propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate avverso la decisione della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA].

Quest'ultima, a sua volta, aveva accolto il ricorso del contribuente contro un avviso di accertamento IRPEF, IVA e IRAP, per l'anno 2006; Considerato: che il ricorso è affidato a due motivi; che, mediante il primo, il ricorrente denuncia nullità della sentenza per vizio di motivazione, violazione e falsa applicazione degli artt. 36 e 61 D. Lgs. n. 546/1992, in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.; che la sentenza impugnata avrebbe omesso di indicare gli elementi dai quali la CTR aveva tratto il proprio convincimento; che, attraverso il secondo motivo, il contribuente assume la violazione degli artt. 112 c.p.c. e 59 D. Lgs. n. 546/1992, in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., giacché la CTR avrebbe omesso di pronunziarsi sul merito dell'accertamento; che l'intimata si è costituita nei termini; che, in data 6 agosto 2021, il Paparatto ha proposto domanda di definizione agevolata della controversia, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, allegando la relativa documentazione, comprendente il versamento della prima rata di quanto dovuto; che va pertanto dichiarata l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 6 comma 6 D.L. n. 119/2018 Ric. 2018 n. 14045 sez.

MT - ud. 14-09-2021 -2- P.Q.M. dichiara l'estinzione del giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Così deciso in Roma il 14 settembre 2021 Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 14045-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di procuratore generale di [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2879/3/2017 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato: che [OSCURATO:PERSONA] - quale procuratore generale di [OSCURATO:PERSONA] - propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate avverso la decisione della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. Quest'ultima, a sua volta, aveva accolto il ricorso del contribuente contro un avviso di accertamento IRPEF, IVA e IRAP, per l'anno 2006; Considerato: che il ricorso è affidato a due motivi; che, mediante il primo, il ricorrente denuncia nullità della sentenza per vizio di motivazione, violazione e falsa applicazione degli artt. 36 e 61 D. Lgs. n. 546/1992, in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.; che la sentenza impugnata avrebbe omesso di indicare gli elementi dai quali la CTR aveva tratto il proprio convincimento; che, attraverso il secondo motivo, il contribuente assume la violazione degli artt. 112 c.p.c. e 59 D. Lgs. n. 546/1992, in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., giacché la CTR avrebbe omesso di pronunziarsi sul merito dell'accertamento; che l'intimata si è costituita nei termini; che, in data 6 agosto 2021, il Paparatto ha proposto domanda di definizione agevolata della controversia, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, allegando la relativa documentazione, comprendente il versamento della prima rata di quanto dovuto; che va pertanto dichiarata l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 6 comma 6 D.L. n. 119/2018 Ric. 2018 n. 14045 sez. MT - ud. 14-09-2021 -2- P.Q.M. dichiara l'estinzione del giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso in Roma il 14 settembre 2021 Il Presidente
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